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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 10 ottobre 2022
DGR n. 1020/2022: approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2022/2023 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.
Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, si approva lo schema di Protocollo regionale integrativo riferito alla somministrazione di vaccini antinfluenzali a favore anche dei soggetti eleggibili (aventi diritto), nell’ambito della relativa campagna 2022/2023.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 2, comma 8-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha novellato il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, introducendo all’art. 1, comma 2, la lettera e-quater che disciplina in via ordinaria le attività riconducibili alla cd. “Farmacia dei servizi” di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Con riferimento a tali attività, in data 28 luglio 2022 è stato siglato apposito Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni/Province Autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate -Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), Farmacieunite.
Detto Protocollo d’Intesa nazionale, in particolare, determina in euro 6,16 il compenso spettante alle farmacie per l’atto professionale riferito al singolo inoculo di vaccino (anti-Covid 19 e antinfluenzale), demandando ad appositi accordi con le Regioni/Province Autonome il riconoscimento alle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.
La Giunta regionale con delibera n. 1020 del 16.8.2022, nel recepire il sopra richiamato Protocollo d’Intesa nazionale, ha in particolare dato atto che la somministrazione in farmacia di vaccini antinfluenzali a favore di soggetti eleggibili relativamente alla campagna vaccinale 2022-2023 sarebbe stata oggetto di successive determinazioni regionali.
In considerazione di quanto sopra e tenuto conto di quanto già stabilito a riguardo con la succitata DGR n. 1020/2022, oltre che delle indicazioni statali e regionali in ordine alla programmazione e organizzazione della campagna vaccinale autunnale, si propone di approvare:
Con riferimento in particolare al predetto Protocollo, concertato con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Azienda Zero per quanto di competenza e condiviso con le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie convenzionate (Federfarma Veneto, Assofarm, Farmacieunite), si evidenzia che lo stesso prevede che il rifornimento dei vaccini antinfluenzali alle farmacie sia a carico delle Aziende ULSS.
A riguardo, pertanto, si incaricano le Aziende ULSS di comunicare tempestivamente alle farmacie afferenti al proprio territorio, per il tramite delle Associazioni di Categoria, in considerazione delle esigenze della campagna vaccinale, le modalità di inoltro degli ordinativi secondo la cadenza definita nel Protocollo stesso e di consegna delle confezioni richieste nel rispetto delle misure vigenti di tracciabilità e nel rispetto della catena del freddo, individuando la Struttura Aziendale preposta all’interlocuzione con le farmacie.
Resta fermo quanto già disposto a carico delle Aziende ULSS con DGR n. 1020/2022.
Sotto il profilo economico-finanziario, si richiama quanto precisato con DGR n. 1020/2022, ovvero che: “le attività previste dalla presente delibera di somministrazione di vaccini anti-Covid 19 e di somministrazione di vaccini antinfluenzali se a carico del Servizio Sanitario Nazionale, trovano copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità con successivo provvedimento di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, i finanziamenti di cui all’Intesa Stato-Regioni 30.3.2022 (Rep.Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’art. 1 del D.Lgs n. 153/2009).”
Si propone da ultimo di incaricare:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”;
VISTO l’art.11 della L. 18 giugno 2009, n.69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO l’art. 2, comma 8-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52;
VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 28.7.2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1020 del 16 agosto 2022 “Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate”,
delibera
(seguono allegati)
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