Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 11 novembre 2022


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 25 ottobre 2022

Rideterminazione dei termini previsti per la trasmissione delle varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione a favore dei Comuni assegnatari dei contributi per gli anni 2021 e 2022. Art. 7 della L.R. 39/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto con DGR n. 301 del 16 marzo 2021 e con DGR n. 256 del 15 marzo 2022, relative all’assegnazione contributi per gli anni 2021 e  2022 ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020, ritiene di accogliere le richieste pervenute da parte di alcuni Comuni, di ottenere una rideterminazione dei termini fissati per la trasmissione in Regione delle varianti di cui trattasi concedendo la proroga di un anno dei termini previsti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’” promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.

In particolare, promuove politiche per il contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. 14/2017, nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 introduce il nuovo strumento, denominato Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (di seguito CER), riconosciuto dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della L.R. 14/2019.

Al fine di favorire, l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla disciplina dei CER, introdotta dalla L.R. 14/2019, con la L.R. 39/2020, art. 7, è stata stanziata una prima somma per complessivi 200.000,00 euro.

Con DGR n. 301 del 16 marzo 2021 “Assegnazione di contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021”, la Giunta regionale ha approvato:

  • il Bando per l’erogazione di contributi per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i CER. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020”;
  • il modulo della domanda di ammissione al contributo;
  • lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ammessi al contributo e individuato l’elenco “Censimento permanente della popolazione” di ISTAT riferito al 21 dicembre 2019 quale documento di riferimento al fine di determinare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione.

Con la medesima DGR n. 301 del 16 marzo 2021, è stato stabilito in euro 4.000,00 l’importo massimo erogabile ad ogni Comune ammesso a finanziamento.

Per l’anno 2021, il numero complessivo dei Comuni che hanno potuto beneficiare dei contributi CER è stato pari a 30 Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e a 20 Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10 giugno 2021:

  • sono state approvate le risultanze dell'istruttoria delle istanze pervenute per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER Allegato A;
  • è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse al contributo relative ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e la graduatoria delle istanze ammesse al contributo relative ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti Allegato B;
  • è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili al contributo relative ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e la graduatoria delle istanze ammissibili relative ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili Allegato C.

Con il medesimo decreto n. 77 del 10 giugno 2021, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 6.2 dell'allegato A alla DGR 301/2021, la validità delle graduatorie è stata fissata al 31 dicembre 2021.

Le domande trasmesse dai Comuni e ritenute ammissibili, ma non ammesse al contributo per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2021, di cui al citato Allegato C del decreto n. 77 del 10 giugno 2021, comprendono n. 104 Comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti e n. 44 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Con DGR n. 256 del 15 marzo 2022 è stata prorogata la validità delle graduatorie al 31 dicembre 2022 e concessa l’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria dei Comuni ammissibili a contributo nell’anno 2021, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

Nel corso del 2022 sono stati pertanto erogati contributi di 4.000,00 euro cadauno, ad ulteriori 36 Comuni dei quali n. 21 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e n. 15 con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per una spesa complessiva pari a 144.000,00 euro.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto con i Comuni che hanno beneficiato del contributo per l’anno 2021, prevede che entro il 31 dicembre 2022, pena la restituzione del contributo, trasmettano in Regione il provvedimento di approvazione della variante di adeguamento alla disciplina dei CER, mentre per i Comuni che hanno ottenuto il contributo durante il 2022, il termine di cui sopra è invece fissato al 31 dicembre 2023.

Sono pervenute richieste, da parte di alcuni di Comuni beneficiari del contributo 2021, di ottenere una proroga della scadenza ora prevista per il 31 dicembre 2022. In particolare viene segnalata la difficoltà a rispettare tale scadenza tenuto conto delle tempistiche previste dalle varie fasi procedurali per la redazione, acquisizione di pareri ed eventuali valutazioni previste dalla legge, nonchè l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici in Consiglio comunale.

A seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute ed in considerazione dell’effettiva complessità dell’iter pianificatorio e procedurale, nonché dei tempi previsti per legge per pervenire alla definitiva approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, la Direzione Pianificazione Territoriale propone alla Giunta regionale di accogliere tali richieste, concedendo la proroga di un anno dei termini previsti per la trasmissione dei provvedimenti di variante e rideterminando detti termini come segue:

  • 31 dicembre 2023 per i Comuni beneficiari del contributo per l’anno 2021;
  • 31 dicembre 2024 per i Comuni beneficiari del contributo per l’anno 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”;

VISTA la legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"”;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 Legge di stabilità regionale 2022”;
 

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 263 “Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 301 “Assegnazione di contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1821 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2022, n. 256 “Assegnazione di contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione (art. 7 L.R. 39/2020). Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria dei Comuni ammissibili a contributo nell’anno 2021, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili”;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 “Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024”;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10 giugno 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di rideterminare al 31 dicembre 2023 i termini previsti dall’art. 3 “Obblighi del Comune” dell’allegato A2 della DGR n. 301 del 16 marzo 2021, per l’approvazione e la trasmissione alla Regione del Veneto dei provvedimenti della variante agli strumenti urbanistici, per i Comuni che hanno beneficiato del contributo per l’anno 2021;

  1. di rideterminare al 31 dicembre 2024 i termini previsti dall’art. 3 “Obblighi del Comune” dell’allegato A2 della DGR n. 301 del 16 marzo 2021, per l’approvazione e la trasmissione alla Regione del Veneto dei provvedimenti della variante agli strumenti urbanistici, per i Comuni che hanno beneficiato del contributo per l’anno 2022;

  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto e di assumere i successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;

  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013;

  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro