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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 11 novembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 25 ottobre 2022

Convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno.

Note per la trasparenza

Si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 8 sexies, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisca i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza e prevede che le regioni, nell’ambito dei citati criteri, possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale.

I contenuti del predetto art. 19 del Patto per la salute 2010-2012 sono stati poi confermati dall’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, e dall’art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Infine, la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti.

Premessa la cornice normativa sopra descritta, si deve ora evidenziare che tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fin dall’anno 2017, sono state stipulate convenzioni per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Erto e Casso tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno. La vigente convenzione, di cui alla deliberazione n. 532 del 27 aprile 2021, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta nel mese di maggio 2021 e repertoriata con n. 39218.

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita agli atti con prot. n. 286225/2022, ha chiesto di addivenire ad una nuova convenzione per la specifica situazione territoriale del Comune Cimolais della provincia di Pordenone (PN).

Condividendo quanto richiesto con la nota citata e alla luce di quanto finora esposto, si propone di approvare la convenzione che regola i rapporti relativi alle prestazioni specialistiche ed altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais (PN) tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno.

Si conferma, infatti, che i presidi sanitari dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti, ubicati a Belluno, costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Comune di Cimolais un punto di riferimento a motivo della situazione logistica e territoriale del citato Comune. Cimolais è situata a 24 km al Nord-Est di Belluno la più grande città nelle vicinanze e conta 357 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione.

L’erogazione di prestazioni sanitarie - in particolare di specialistica ambulatoriale (comprese riabilitazione e dialisi), Hospice, Handicap e di emergenza ed urgenza - risulta quindi essere più soddisfacente attraverso la possibilità per la popolazione del Comune di Cimolais di usufruire delle strutture bellunesi.

Si propone pertanto di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto, per la regolamentazione delle prestazioni in parola nei confronti della popolazione del Comune di Cimolais (PN).

Si propone che la convenzione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2023.

Il Presidente, o suo delegato, è incaricato della sottoscrizione della convenzione.

Si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 8 sexies, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i;

Visto l’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto l’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Visto l’art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 532 del 27 aprile 2021;

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;
  3. di stabilire che la decorrenza della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2023;
  4. di incaricare il Presidente, o suo delegato, della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2.;
  5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1310_22_AllegatoA_487945.pdf

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