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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 08 novembre 2022


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 10 ottobre 2022

Espressione dell'intesa regionale per l'individuazione dei comuni beneficiari dei contributi compensativi connessi alla realizzazione degli interventi di ammodernamento della Centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Ostiglia (MN). Art. 1, comma 37, legge n. 239 del 2004.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ai fini dell’individuazione, da parte della Regione Lombardia, dei comuni beneficiari dei contributi compensativi connessi alla realizzazione degli interventi di ammodernamento della Centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Ostiglia (MN).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239 di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (cd “legge Marzano”) prevede che “I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti”.

Ai sensi della predetta disposizione normativa, il contributo compensativo è ripartito dalla Regione nel cui territorio ha sede l’impianto tra:

  • il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
  • i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
  • la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

Nel caso in cui la localizzazione degli impianti interessi comuni confinanti con altre regioni, l’art. 1, comma 37 della medesima legge prevede che i comuni beneficiari del contributo compensativo siano determinati dalla regione sede dell’impianto d'intesa con le regioni confinanti.

Ciò premesso in relazione al quadro normativo di riferimento, EP Produzione S.p.A. è proprietaria e soggetto gestore della centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Ostiglia (MN), costituita da tre moduli turbogas alimentati a gas naturale per una potenza installata pari a 1137 MWe. È ora intenzione della Società integrare la composizione esistente della centrale mediante la realizzazione di un nuovo modulo produttivo turbogas che, affiancandosi ai tre moduli esistenti, porterà la potenza elettrica complessiva installata a regime a 1608 MWe.

Si precisa, al riguardo, che ai sensi della richiamata normativa statale, in relazione al progetto EP Produzione S.p.A. ha determinato in euro 1.122.000,00 il contributo compensativo annuo da versare, per i sette anni successivi all’entrata in funzione del nuovo modulo produttivo, ai comuni interessati dall’intervento secondo i sopra indicati criteri previsti dalla legge.

Oltre al predetto contributo, EP Produzione S.p.A. si è inoltre resa disponibile ad erogare, nell’ambito delle ulteriori misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dall’articolo 1, comma 5 della legge, anche un ulteriore contributo aggiuntivo una tantum, determinato in complessivi euro 3.000.000,00, da corrispondere in tre successivi esercizi ai comuni interessati dall’intervento secondo i seguenti criteri: una quota pari al 67% al Comune di Ostiglia, sede dell’impianto, e una quota pari al 33% agli altri comuni contermini.

In relazione al citato progetto, oggetto di distinto procedimento autorizzatorio di competenza dello Stato, e con riferimento al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri di cui al predetto art. 1, comma 36 della legge n. 239 del 2004, la Regione Lombardia, competente per territorio, ha individuato ai fini della corresponsione del contributo in qualità di comuni contermini al Comune di Ostiglia, sede dell’impianto, i Comuni di Serravalle Po, Borgo Mantovano, Borgocarbonara per la Lombardia e i Comuni di Melara, Gazzo Veronese, Casaleone e Cerea per il Veneto.

Con nota pervenuta in data 11 luglio 2022 a firma dell’Assessore regionale all’Ambiente e Clima, dott. Raffaele Cattaneo, la Regione Lombardia, pertanto, al fine procedere alla determinazione delle quote spettanti agli enti locali interessati dall’intervento ai sensi della sopra richiamata normativa statale, ha richiesto l’intesa della Regione del Veneto in relazione all’individuazione dei comuni veneti destinatari del contributo compensativo e del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 1, commi 5 e 36 della legge n. 239 del 2004.

Con il presente provvedimento, preso atto che l’intesa prevista dal legislatore statale è circoscritta all’individuazione dei comuni beneficiari dei contributi compensativi e che nell’ambito del territorio regionale risultano contermini al territorio del Comune di Ostiglia (MN), sede dell’impianto, nella provincia di Verona i Comuni di Casaleone, Cerea e Gazzo Veronese e nella Provincia di Rovigo il Comune di Melara, si propone di procedere all’espressione dell’intesa di cui al citato articolo 1, comma 37, della legge n. 239 del 2004, indicando quali comuni beneficiari del contributo compensativo e del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 1, commi 5 e 36, della legge, per la Regione del Veneto i Comuni di Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese e Melara.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTA la nota della Regione Lombardia pervenuta in data 11 luglio 2022, prot. reg. n. 305998, con cui è stata richiesta l’espressione dell’intesa della Regione del Veneto in relazione all’individuazione dei comuni veneti destinatari dei contributi previsti dall’articolo 1, commi 5 e 36 della legge n. 239 del 2004;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di esprimere l'intesa regionale di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ai fini dell’individuazione, da parte della Regione Lombardia, dei comuni beneficiari dei contributi compensativi connessi alla realizzazione degli interventi di ammodernamento della Centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Ostiglia (MN), indicando per la Regione del Veneto, quali comuni confinanti con il comune sede dell’impianto, i Comuni di Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese e Melara;
  3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia;
  4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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