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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 08 novembre 2022


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 10 ottobre 2022

Modifica ed integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, con conversione a biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società Agri-gas s.r.l." - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 e D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica ed integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia con conversione a biometano tramite upgrading di biogas, derivante dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento, rilasciata alla “Società Agri-gas s.r.l.” (CUAA 04240650236), con sede legale in via Cesare Battisti 178– Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) e operativa (sede impianto) in loc. Campostrin snc - Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), con DGR n. 3603 del 30 novembre 2009 e succ. subentro (DGR n. 1742 del 1° dicembre 2015).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con DGR n. 3603 del 30 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni (DGR n. 899/2011), la società “Marcopolo Engineering S.p.A.  – Sistemi Ecologici” (CUAA 02090330040), con sede legale in via XI Settembre n. 37 – Borgo San Dalmazzo (CN), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino ed avicolo, pari a 71.668 tonnellate all’anno tal quali) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 1.011 tonnellate all’anno tal quali), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 29 luglio 2011 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Marcopolo Engi-neering S.p.A.  – Sistemi Ecologici” è entrato formalmente in esercizio.

Con DGR n. 1742 del 1° dicembre 2015 la società “Agri-gas s.r.l.” (CUAA 04240650236), con sede legale in via Cesare Battisti 178– Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) e operativa (sede impianto) in loc. Campostrin snc - Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) è subentrata al titolo abilitativo rilasciato alla società “Marcopolo Engineering S.p.A.  – Sistemi Ecologici”, a seguito di atto di cessione di ramo d’azienda.

Con DGR n. 817 del 6 giugno 2017 la medesima società “Agri-gas s.r.l.” ha ottenuto il rilascio di una modifica ed integrazione al progetto iniziale. A seguito della modifica, l’impianto termoelettrico in argomento presentava il seguente assetto nel conferimento della biomassa, per una produzione annua di biogas di 3.963.726 Nmc/anno :

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, pari a 2.527 t/a t. q. (6% della biomassa complessiva);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, palabile e non palabile), pari a 12.438,88 tonnellate all’anno tal quali (33% della biomassa complessiva);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino), pari a 19.337,00 tonnellate all’anno tal quali (51% della biomassa complessiva);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina), pari a 3.701,50 tonnellate all’anno tal quali (10% della biomassa complessiva).

In data 27 dicembre 2021 la società “Agri-gas s.r.l.” ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3603/2009, prevedendo in sintesi (Allegato A):

A.  modifica volumetrica e/o dimensionale del progetto architettonico originale, che si sostanzia:

  • nel potenziamento della sezione di produzione di biogas;
  • nella realizzazione di una nuova sezione produzione di biometano liquido;

B.  modifica esercizio della sezione di produzione di biogas consistente in una variazione della “ricetta di alimentazione” dell’impianto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’articolo 8-bis del D Lgs 3 marzo 2011, n. 28, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 5 maggio 2022, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio della modifica ed integrazione dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto di produzione di energia con conversione a biometano.

Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 15 giugno 2022, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio della modifica ed integrazione dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica con conversione a biometano tramite upgrading di biogas di origine agricola, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’Allegato B al presente provvedimento, nonché previa trasmissione di ulteriori informazioni di dettaglio della documentazione progettuale.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 17 giugno 2022 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, nonché alle Strutture regionali aventi competenze sub-procedimentali, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “Agri-gas s.r.l.”, la modifica ed integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica con conversione a biometano, alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (in ultimo il protocollo regionale n. 417769 del 9 settembre 2022);
  • l’ARPA Veneto ha espresso le proprie valutazioni positive in sede di Conferenza dei Servizi;
  • il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha espresso il proprio parere favorevole in sede di Conferenza di servizi, fatto salva la sottoscrizione dell’accordo compensativo, ex D MiSe 10 settembre 2010;
  • l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole (prt. 303238 del 7 luglio 2022);
  • i restanti Enti pubblici e/o concessionari di pubblici servizi interessati (Provincia di Verona, Azienda ULSS 9 Scaligera) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-ter della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante, la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare la modifica ed integrazione dell’impianto di produzione di energia elettrica con conversione a biometano (Comune di Sant’Anna d’Alfaedo – VR , foglio 27, mappali 603, 599, 601, 630, 639, 564, 566, 359, 572), attraverso:

  • atto di cessione di ramo d’azienda, registrato all’Agenzia delle Entrate di Verona 1 il 06/05/2015 al n. 7948, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Verona – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 06/05/2015, al Registro generale n. 15078 e Registro particolare n. 10165, come da atto notarile del 23 aprile 2015 autenticato dal dott. Gabriele Noto, notaio in Verona (Rep. n. 21279 e Racc. n. 10609) – Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, foglio 27, mappali n. 603, 599, 601, 630 in proprietà e foglio 27, mappali n. 639, 564, 566, 359, 572 in locazione finanziaria fino al 13 febbraio 2027 (contratto di locazione finanziaria n. IC 1256105 stipulato tra Marcopolo Engineering S.p.A- Sistemi ecologici e Unicredit in data 30 marzo 2010).

La Società istante, con nota del 17 luglio 2022, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Filippo Cavallin, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. B-33 e giurata innanzi al notaio Maurizio Viani di Treviso (TV) il 13 luglio 2022, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia e di biometano, pari a euro 611.831,85, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 821.078,34. Tale somma dovrà essere garantita mediante deposito, prima dell’inizio dei lavori, di atto di variazione alla garanzia fideiussoria n. 2021-030-21-000036-06-000011627 del 30 aprile 2021 emessa dalla Compagnia di assicurazione “Insurance JSC DallBogg: Li-fe and Health”, Sofia (BG).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva U(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3603 del 30 novembre 2009 e s. m. e i. (DGR n. 1742 del 1° dicembre 2015, DGR n. 817 del 6 giugno 2017, decreto del direttore della direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 6 del 19 gennaio 2018);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale – fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

delibera

1. di approvare le premesse e gli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare in capo alla società Agri-gas s.r.l.” (CUAA 04240650236), con sede legale in via Cesare Battisti 178– Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR) e operativa (sede impianto) in loc. Campostrin snc - Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e impianti elencati nell’Allegato A alla presente deliberazione, catastalmente individuati nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), foglio 27, mappali n. 603, 599, 601, 630, 639, 564, 566, 359, 572 il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 263709 del 14/05/2009, n. 474155 del 31/08/2009, n. 572151 del 16/10/2009, n. 603320 del 30/10/2009, n. 36236 del 30/01/2017, n. 133490 e n. 134019 del 03/04/2017, n. 221496 del 06/06/2017, n. 602663/2021 del 27/12/2021, n. 174856 e n.174861 del 15/04/2022, n. 204420 del 05/05/2022, n. 209935 del 09/05/2022, n. 231168 del 20/05/2022, n. 255945 del 7/6/2022, n. 266325 del 13/6/2022, n. 309306 del 12/7/2022, n. 313472 del 14/7/2022 e n. 417769 del 9/9/2022);

3. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica e di biometano assentito con DGR n. 3603 del 30 novembre 2009 e ss.mm., come indicato all’Allegato A al presente provvedimento;

4. in deroga alla durata dell’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 7 del D Lgs n. 152/2006, il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio delle opere e impianti elencati nell’Allegato A alla presente deliberazione perde efficacia e quindi decade il 13 febbraio 2027, termine ultimo di validità del contratto di locazione finanziaria relativo ai mappali n. 639, 564, 566, 359, 572, costituito con contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società “Marcopolo Engineering S.p.A - Sistemi ecologici” e “Unicredit Leasing S.p.A.” in data 30 marzo 2010 e trasferito ad “Agri-Gas s.r.l.” con atto di cessione di ramo d’azienda in data 23 aprile 2015;

5. di informare che l’eventuale proroga e/o rinnovo dell’autorizzazione unica devono essere avanzate dal soggetto gestore all’Ente autorizzante nei termini previsti dal comma 7, articolo 269 del D Lgs n. 152/2006, contestualmente alla proroga ovvero rinnovo delle garanzie fideiussorie in materia di ripristino dei luoghi;

6. di dare atto che l’Allegato B al presente provvedimento – in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 9. della DGR n. 3603/2009 - costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere assentiti;

7. di dare atto, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia della deliberazione della giunta regionale n. 817 del 6 giugno 2017, inerente le precedenti modifiche ed integrazioni all’autorizzazione;

8. di comunicare, alla società “Agri-gas s.r.l.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica ed integrazione dell’autorizzazione unica originaria - deliberazione della Giunta regionale n. 3603 del 30 novembre 2009;

9. di approvare l’importo di euro 821.078,34 (ottocentoventumilasettantotto/34), quale importo per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti nell’Allegato A alla presente deliberazione, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche ed oneri fiscali, che dovrà essere garantito mediante deposito, prima dell’inizio dei lavori, di un atto di variazione alla garanzia finanziaria conforme alla DGR n. 253/2012;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1220_22_AllegatoA_487068.pdf
Dgr_1220_22_AllegatoB_487068.pdf

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