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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 10 ottobre 2022
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4.254 kWp nel Comune di Lendinara (RO), località Pajarola. Richiedente: Suin Sun S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con il presente provvedimento si autorizza Suin Sun S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 4.254 kWp nel Comune di Lendinara (RO), località Pajarola, nonché alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ss. mm. e ii.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, previste al comma 10, articolo 12, D.Lgs. 387/2003.
Il successivo decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con D.G.R. n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia del Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A., il coordinamento in materia di autorizzazioni per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici.
Nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali a valere per l'XI legislatura, con D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia le competenze di programmazione in materia di energia, coordinamento territoriale delle infrastrutture energetiche, funzioni autorizzatorie in tema di impianti fotovoltaici ed eolici, incentivazione al risparmio energetico.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 200889 del 03 maggio 2021, la Società Suin Sun S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione in Comune di Lendinara (RO) di un impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento monoassiale, per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 4.254 kWp, versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
Con la medesima nota, per lo stesso progetto è stata altresì richiesta la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dell’art. 8 della L.R. 4/2016 e della D.G.R. 568/2018.
Con nota protocollo n. 212383 del 07 maggio 2021, il Direttore della U.O. Energia ha dato avvio al procedimento, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con sospensione contestuale dello stesso in attesa della conclusione della fase di istruttoria V.I.A. da parte della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Con Decreto n. 12 del 09 agosto 2021 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, lo stesso progetto è stato escluso dall’assoggettabilità a V.I.A. con alcune prescrizioni.
Con nota protocollo n. 370152 del 20 agosto 2021, il Direttore della U.O. Energia ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla data di avvio del procedimento.
In data 06 settembre 2021 e 23 settembre 2021 è stata inviata comunicazione, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., a n.31 soggetti privati interessati dall’avvio del procedimento preordinato all’asservimento dei beni immobili coinvolti dalla realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica.
Con nota protocollo n. 475892 del 19 ottobre 2021, a seguito delle numerose osservazioni pervenute da parte degli interessati al procedimento espropriativo, il Direttore della U.O. Energia ha comunicato alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti l’interruzione dei termini della Conferenza di servizi, invitando la Società proponente a formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute, interpellando anche l’Ente di distribuzione, ossia la società e-distribuzione S.p.A..
Con note protocollo n. 52287 e n. 52291 del 04 febbraio 2022, la Società proponente ha inviato la documentazione per una nuova soluzione di connessione, consistente in una modifica del tracciato previsto in precedenza, passando così da una estensione di circa 1.820 m di nuova linea aerea lungo l’asse nord-sud ad una nuova linea interrata di circa 628 metri lungo l’asse est-ovest perlopiù lungo la SR88.
Successivamente con nota protocollo n. 69087 del 15 febbraio 2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato alla Società proponente ed alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia la mancata ottemperanza della Condizione Ambientale n. 2 riguardante il precedente tracciato di connessione di cui al Decreto n. 12 del 09 agosto 2021 e, conseguentemente, con Decreto n. 15 del 03 marzo 2022 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, è stato revocato il succitato DDR n. 12/2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A..
Con note protocollo nn. 154209, 154210, 154213, 154214, 154215 e 154216 del 04 aprile 2022 la società Suin Sun S.r.l. ha presentato richiesta di prosecuzione del procedimento avviato con nota n. 212383 del 07 maggio 2021, richiamando la normativa nazionale nel frattempo intervenuta e comunque evidenziando le modifiche al tracciato di connessione.
Infatti, a seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 31 maggio 2021 n.77, così come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, la Ditta proponente si è avvalsa dell’esenzione di screening V.I.A. per la prosecuzione del procedimento, in quanto prevista dall’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 così come modificato dall'intervento normativo sopracitato. Essendo l’impianto localizzato in zona produttiva e con potenza inferiore a 10 MW, la Ditta ha allegato autodichiarazione dalla quale risulta che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, così come individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, ovvero all’interno di aree non idonee in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche.
Con nota registrata al protocollo n. 163637 del 08 aprile 2022, il Direttore della U.O. Energia ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di valutare se le variazioni apportate al progetto, dato il sostanziale cambiamento del tracciato di connessione, necessitassero comunque di nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Con nota registrata al protocollo n. 172107 del 14 aprile 2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha confermato che il nuovo tracciato di connessione non risulta ascrivibile alla procedura di assoggettabilità a V.I.A. in quanto non rientrante alle tipologie progettuali previste dagli Allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., confermando pertanto quanto dichiarato dalla Ditta proponente.
Con nota protocollo n. 172524 del 15 aprile 2022 il Direttore della U.O. Energia ha chiesto alla Società proponente alcune integrazioni al progetto al fine della riapertura dei termini del procedimento.
Con note registrate al protocollo n. 198455 del 03 maggio 2022, protocollo nn. 287588, 287593, 287594, 287595, 287597, 287598, 287599, 287600, 287601 e 287603 del 28 giugno 2022 e protocollo n. 300288 del 06 luglio 2022 la Società proponente ha fornito la documentazione richiesta.
Con nota protocollo n. 307875 del 11 luglio 2022 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato alla società Suin Sun S.r.l. ed agli Enti interessati la riapertura dei termini del procedimento a seguito di modifica del tracciato di connessione, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e contestualmente ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla data di avvio del procedimento.
L’impianto oggetto di autorizzazione sarà realizzato all’interno della zona produttiva del Comune di Lendinara (RO), località Pajarola, che si sviluppa a sud della strada regionale 88, in via Polesana per Badia n.15, in un’area attualmente interessata da uno stabilimento in disuso adibito ad allevamento di suini, per una superficie captante di circa 2,04 ha su circa 4,66 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto. Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul Catasto Terreni del Comune di Lendinara (RO) al foglio 7, particella n. 138, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre sul Catasto Terreni del Comune di Lendinara (RO), il foglio 7, particelle n. 116, 138 e Foglio 12, Strada Regionale 88.
L’impianto fotovoltaico a terra proposto da Suin Sun S.r.l. è descritto nell’istanza di autorizzazione con le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:
L’area su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico così come il primo tratto uscente di elettrodotto risulta nella disponibilità del Proponente per effetto di contratto di Compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate di Pordenone il 23 marzo 2022 con n.3875 Serie 1T.
Per la parte di tracciato di connessione riguardante il mappale 116 del Foglio 7 il Proponente ha fornito contratto preliminare di servitù inamovibile di elettrodotto datato il 14 aprile 2022 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Padova il 04 maggio 2022 al n. 3005 serie 3.
Con nota registrata al protocollo n. 310579 del 13 luglio 2022 è stato dato comunque avvio al procedimento per l’apposizione del vincolo di asservimento sul terreno che sarà attraversato dall’elettrodotto per il collegamento dell’impianto alla rete di distribuzione. Riscontrata l’avvenuta consegna della nota inviata, nei 30 giorni successivi previsti per legge, è pervenuta, in data 11 agosto 2022, la risposta tramite PEC da parte dell’unico soggetto interessato, il quale ha informato della stipula del contratto preliminare di servitù inamovibile di elettrodotto con la ditta Suin Sun S.r.l. soprarichiamato.
L’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal Proponente, in conformità al preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. TICA n. 271830821, accettazione in “2022_02_03_Accettazione Tica 2” del 03 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 30 del TICA.
L’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna denominata “SUINSUN” collegata a 20 kV in entra-esce su linea MT esistente DISCARICA, uscente dalla cabina primaria AT/MT LENDINARA. Le opere, di carattere lineare per la loro natura di elettrodotto, avranno un'estensione complessiva di circa 628 m in cavo interrato MT.
Per quanto attiene la Destinazione Urbanistica, l’area di impianto rientra nella Zona D4 destinata ad attività produttive di espansione/riconversione ai sensi dell’art. 38 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Lendinara.
L’area scelta per l’impianto di produzione non è gravata da vincoli paesaggistici.
Per le opere di connessione l’area dell’impianto confina a nord con la Strada Regionale n. 88 “Rovigo – Badia Polesine” o “Rodigina", lungo la quale sarà realizzato il nuovo tracciato dell’elettrodotto di connessione. Questa strada, risulta tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, catalogata nel PTRC come itinerario principale di valore storico ambientale. Essendo il tracciato interrato è escluso dalla autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.2 comma 1, Allegato A punto A.15 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017.
La documentazione relativa al progetto in autorizzazione così come modificato e presentato dalla Società richiedente, i cui elaborati sono contenuti in Allegato A “Elaborati di progetto”, su supporto digitale, al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati nel sito web dedicato della Regione del Veneto.
A seguito della riapertura dei termini del procedimento e dell’indizione della Conferenza di Servizi, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, sono pervenute, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, le seguenti richieste di integrazioni:
Per quanto riguarda l’aspetto di tutela archeologica, le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, sono state precedentemente acquisite al protocollo regionale con nota n. 293984 del 30 giugno 2022. Nella nota si richiama e si conferma quanto già espresso precedentemente con nota registrata al protocollo regionale n. 383688 del 01 settembre 2021. Inoltre si informa che sull’immobile non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (Beni Culturali) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Con nota protocollo n. 336143 del 29 luglio 2022, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia ha richiesto a Suin Sun S.r.l. alcuni chiarimenti ed integrazioni documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all’acquisizione degli stessi, in forma completa.
Alle richieste di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con note registrate al protocollo regionale n. 350788 del 09 agosto 2022, ai nn. 356449, 356462, 356464 e n. 356467 del 11 agosto 2022 e successivamente, con integrazione volontaria del 01 settembre 2022 protocollo regionale n. 389942. In particolare Suin Sun S.r.l.:
In sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:
Inoltre, considerata la notevole estensione dell’area interessata, al fine di evitare i danni derivanti da rinvenimenti archeologici fortuiti ed il conseguente blocco dei lavori a norma dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., segnala l’opportunità che le opere di scavo siano precedute da indagini archeologiche per verificare il potenziale archeologico dell’area, con modalità da concordare, e oneri non a carico della Soprintendenza, cui compete la direzione dell’intervento, alla quale andrà consegnata la documentazione degli esiti di dette indagini entro il termine di sei mesi, anche in caso di esito negativo;
Per quanto riguarda il soprariportato parere negativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in sede di Conferenza di servizi è stato evidenziato che: l’area interessata dall'impianto si configura come area idonea in quanto zona definita produttiva dal PRG; l’area risulta non interessata da vincoli di legge di cui al D. Lgs. 42/2004 mentre risulta ricadere in area contermine a quella sottoposta a tutela paesaggistica lungo la fascia nord, pertanto, per quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199, poiché trattasi di area idonea, si applica l'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, che prevede che, per le aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica (Soprintendenza) si esprima con parere obbligatorio, ma non vincolante.
Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete di distribuzione lungo l’attraversamento della S.R. 88 “Rovigo – Badia Polesine”, esse ricadono in area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n.42 del 2004. Il tracciato, essendo interrato, risulta escluso dalla autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.2, comma 1, Allegato A punto A.15 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017.
Pur essendo area non vincolata la Conferenza di servizi si è determinata sull’aspetto della tutela archeologica, per l’opportunità che la realizzazione dell’impianto sia preceduto da indagini archeologiche per verificarne il potenziale dell’area, con modalità da concordare, con oneri non a carico della Soprintendenza, cui compete la direzione delle indagini, alla quale andrà consegnata la documentazione delle indagini entro il termine di sei mesi, anche in caso di esito negativo.
La Conferenza di servizi inoltre non ha accolto le prescrizioni riportate nel parere favorevole del Comune di Lendinara in merito all’attivazione dell’istituto della Perequazione Urbanistica ai sensi dell’art. 17 delle N.T.O. del P.I. e del contributo straordinario previsto dall’art.48 bis delle medesime N.T.O.. Per quanto stabilito dall’Allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative”, tali prescrizioni non risultano pertinenti al progetto oggetto di autorizzazione.
Per quanto riguarda i soggetti che, sebbene invitati alla Conferenza di servizi, non hanno esplicitamente espresso parere, si dà atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) del predetto articolo, equivale ad assenso senza condizioni.
Il Verbale del 12 settembre 2022, con il quale è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, con allegati i pareri/nulla osta e le relative prescrizioni, conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, è stato inviato, con nota protocollo n. 420670 del 12 settembre 2022, alla società proponente Suin Sun S.r.l., alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte. Trascorsi cinque giorni dal 12 settembre 2022 non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, in relazione alla predetta nota.
In data 13 settembre 2022 con nota protocollo n. 421371 la Ditta proponente ha presentato alcune integrazioni volontarie consistenti negli elaborati di progetto, già acquisiti precedentemente e relativi alle opere di rete verificati e validati da e-distribuzione S.p.A. in conformità alla TICA n. 271830821.
L'importo della fidejussione di cui all'Allegato A della D.G.R. 22 febbraio 2012, n. 253, nella quale si stabilisce che "L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.", risulta pari ad euro 272.107,36 (duecentosettantaduemilacentosette/36), così come indicato nel Piano di ripristino “elaborato R.20-RENA674PDrgn020R1 (Piano di ripristino)” ed integrato nel computo aggiornato nell’elaborato “2022_08_11_Suin Sun_trasmissione integrazioni_osservazioni_istanza”.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia ha provveduto in data 05 maggio 2022 ad effettuare, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1, del citato decreto legislativo, protocollo n. PR_PDUTG_Ingresso_0039804_20220505. Tuttavia non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 159/2011.
Con nota protocollo n. 422770 del 13 settembre 2022 sono state richieste le autocertificazioni in materia di antimafia di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, che sono state acquisite al protocollo regionale n. 425758 del 15 settembre 2022.
Conseguentemente, il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito positivo delle verifiche in corso presso la BDNA.
Alla luce dell’istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi, constatata l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che, essendo il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, obbligatorio, ma non vincolante, alla luce della recente normativa soprarichiamata, non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società Suin Sun S.r.l. alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 4.254 kWp nel Comune di Lendinara (RO), località Pajarola, al foglio n.7 del Catasto Terreni di detto comune, particella n. 138, in conformità alla richiesta di riapertura dei termini presentata in data 04 aprile 2022 e agli elaborati di progetto come riportati nell’Allegato A, su supporto digitale, al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato A1, nonchè contestualmente di autorizzare la stessa società Suin Sun S.r.l. alla costruzione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore e la società e-distribuzione S.p.A. all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato B “Prescrizioni”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm. e ii.”;
VISTA la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
VISTA la L. 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
VISTO il D.L.17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
VISTA la L. 15 luglio 2022, n.91, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 420670 del 12 settembre 2022;
delibera
in conformità agli elaborati progettuali, come riportati nell’Allegato A, su supporto digitale, al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato A1, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico ed amministrativo di cui all’Allegato B “Prescrizioni” al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e subordinatamente all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
Allegato A (omissis)
(seguono allegati)
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