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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192 del 27 settembre 2022

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. (art. 15, L. n. 241/1990).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", per regolare l’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca riconosciute alla Provincia di Belluno in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25  “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, reca “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

La Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014 n.25” precisa agli articoli 8 e 9 le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne. In particolare la Legge regionale n. 30/2018 riconosce alla Provincia di Belluno un ruolo di rilievo nel procedimento di formazione dei documenti di programmazione e di pianificazione regionale e individua una serie di ulteriori specifiche funzioni in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne.

La DGR n. 2022 del 30/12/2019 approvava lo schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, Convenzione con validità fino alla data del 31/12/2021. La Provincia di Belluno e la Regione del Veneto hanno comunque garantito la continuità operativa e amministrativa a far data dal 1 gennaio 2022.

Con la recente Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" che approva il nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2024, sono state modificate sia le disposizioni dell’articolo 23 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 inserendo il comma 3 bis che recita: “la Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ”Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto delle esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia”, e sia le disposizioni dell’articolo 24 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 inserendo il comma 5 bis che recita: “Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18”.

Con il presente provvedimento si propone di approvare in sostanziale continuità con quanto previsto dalla succitata DGR n. 2022/2019, lo schema di convenzione comprensivo degli allegati A1) Elenco delle procedure amministrative di competenza della Provincia di Belluno” e A2) “Elenco delle procedure amministrative di competenza della Regione del Veneto” per specificare le funzioni riconosciute alla Provincia di Belluno, consentendo l’utilizzo di risorse umane inquadrate nei ruoli regionali che presteranno la loro attività a favore della Provincia, ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della legge n. 145/2018, che consente l’avvalimento degli uffici da parte degli enti del Comparto Funzioni locali.

In particolare i sub-Allegati A1) e A2) della convenzione si propongono altresì di definire in un’ottica sinergica le procedure amministrative distinguendo quelle in capo alla Provincia di Belluno da quelle facenti capo alla Regione del Veneto; il personale regionale, assicurerà in avvalimento lo svolgimento delle procedure amministrative a favore della Provincia di Belluno, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni interessate e raggiungere gli obiettivi comuni, come previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. La decorrenza delle attività previste dallo schema di convenzione di cui trattasi viene fissata dalla data di sottoscrizione della convenzione con durata fino al 31dicembre 2025.

Si dà atto, altresì, che anche nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione, con la Provincia di Belluno e con l’UPI Veneto, sia in sede di Osservatorio regionale e sia in sede di Ufficio Presidenza CAL. In particolare, in ordine alla presente proposta di deliberazione, l’Ufficio Presidenza CAL e l'Osservatorio regionale hanno rispettivamente espresso parere favorevole, nelle sedute del 08/08/2022 e nella seduta del 31/08/2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTA legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 3016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTA la DGR n. 2022 del 30/12/2019 approvava lo schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

VISTI i pareri favorevoli resi dall'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014 e dall’ Ufficio di Presidenza del CAL Consiglio delle Autonomie Locali  ai sensi della Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31  "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca riconosciute alla Provincia medesima in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, di cui all'Allegato A, comprensivo dei sub-Allegati A 1) e A 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con decorrenza a far data dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31/12/2025;
  3. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria è autorizzato ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni all’Allegato della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali; in particolare è consentita l’integrazione, l’aggiornamento o la modifica dell’elenco delle procedure amministrative di cui agli allegati A1 e A2 della Convenzione di concerto con la Provincia di Belluno;
  4. di fare salve le funzioni nella materia ittica venatoria esercitata dalla Provincia di Belluno dal 1 gennaio 2022 sin alla data di sottoscrizione della Convenzione allegata;
  5. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1192_22_AllegatoA0_486380.pdf
Dgr_1192_22_AllegatoA1_486380.pdf
Dgr_1192_22_AllegatoA2_486380.pdf

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