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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 30 settembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1185 del 27 settembre 2022

Modifiche alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022 relativamente agli impegni del criterio di gestione obbligatorio 1 (CGO 1) di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto MiPAAF n. 2588/2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento integra nel CGO1 di Condizionalità, già approvato per il 2022 e in corso di vigenza in Veneto per i controlli AVEPA degli aiuti a superficie della PAC, le modifiche intervenute in corso di esercizio, derivanti dalla recente approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Il Piano Rifiuti ha direttamente modificato in agricoltura alcune disposizioni applicative per i fertilizzanti prodotti da rifiuti e introdotto nuove specifiche di tracciabilità d’uso per i fanghi di depurazione nel set di controlli già definiti nel Quarto Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati che rientrano fra gli obblighi prescritti all’agricoltore dal CGO1 di Condizionalità.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità” per l’anno 2022 è disciplinato in Veneto dalle disposizioni contenute nella DGR n. 490 del 29 aprile 2022, che approva, nell’Allegato A al provvedimento, i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101.

Con specifico riguardo al CGO 1 di Condizionalità, che attiene alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola, la Regione del Veneto, a seguito delle modifiche introdotte dall’Allegato 12 dell’Allegato A1 della DGR n. 988 del 9.8.2022 di aggiornamento del Piano Rifiuti, ha allineato la distribuzione agronomica dei fanghi ad uso diretto di cui al D.Lgs. n. 99/1992 (DGR n. 2241/2005 Capitolo 1 e 2) alle disposizioni applicative e di tracciabilità che concorrono a garantire la funzione fertilizzante di tali materiali, come viene richiesto nell’ambito di applicazione della Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva Nitrati). Ciò permette un’armonizzazione con le disposizioni del CGO1 di Condizionalità e dei Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e riconoscere tali sostanze fertilizzanti fra le componenti che possono concorrere a soddisfare il fabbisogno nutrizionale delle coltivazioni agricole che richiedono i pagamenti diretti della PAC.

La Direttiva Nitrati, infatti, definisce fertilizzante all’art. 2, comma e): “qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di fognatura”.

Con le disposizioni introdotte dall’Allegato 12 dell’Allegato A1 della DGR n. 988/2022 anche i fanghi ad uso diretto, dal 2 settembre 2022, data di pubblicazione della DGR n. 988/2022 sul BUR, sono soggetti al rispetto dei massimali di azoto previsti per coltura (MAS) nell’anno solare a cui sono riferiti i controlli di CGO1 di Condizionalità, elemento finora mancante nelle prescrizioni regionali e motivo per cui il Quarto Programma d’Azione Nitrati aveva inizialmente escluso le superfici su cui vengono distribuiti i fanghi di depurazione dalla possibilità di percepire aiuti diretti della PAC. Ulteriore limite che precludeva il riconoscimento dei pagamenti a superficie PAC agli appezzamenti coltivati autorizzati allo spandimento dei fanghi ad uso diretto, era la mancanza di tracciabilità delle operazioni di spandimento mediante gli appositi registri collegati al fascicolo aziendale del Produttore (Sistema regionale A58-web), in modo da consentire all’Organismo Pagatore Regionale AVEPA il controllo del corretto uso dei fanghi stessi sulle superfici agricole autorizzate.

Per quanto disposto al punto 2 dell’Allegato 12 dell’Allegato A1 del citato Piano Rifiuti, è stato da ultimo definito il valore di efficienza d’uso dell’azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti, individuandolo pari al 100%.

Gli elencati aggiornamenti introdotti dal Piano Rifiuti consentono ora all’Organismo Pagatore Regionale AVEPA di disporre del set completo di elementi di controllo che le circolari di Condizionalità di AGEA indicano necessari alla corretta verifica dei criteri di controllo del CGO1.

L’art. 31 del Piano Rifiuti approvato con DGR n. 988/2022 ha inoltre modificato la definizione di fertilizzante pp) compresa nell’Allegato A, articolo 2 del Programma di Azione Regionale Nitrati, approvato con DGR n. 813/2021. Conseguentemente, gli ammendanti compostati prodotti in Veneto ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le medesime matrici attenzionate dal Programma, non possono essere ripresi all’interno della richiamata definizione di pp).

Da quanto sopra riportato, consegue che chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, nonché chiunque faccia uso agronomico di ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii, per poter percepire i pertinenti aiuti diretti PAC a superficie, deve osservare i seguenti obblighi:

  • compilazione del Registro delle concimazioni A58-web interoperabile con il Fascicolo Aziendale del Produttore (DPR n. 503/99);
  • rispetto del MAS per coltura;
  • rispetto di tutte le condizioni di divieto spaziale e temporale definite dal CGO1 di Condizionalità.

Nel caso di spandimento agronomico di fanghi di depurazione, il Programma A58-web va implementato dall’utente anche con le specifiche contenute nell’autorizzazione provinciale rilasciata, comprensive dell’indicazione del titolo di azoto e fosforo su sostanza secca (% s.s.) del fango di depurazione distribuito.

In ragione di quanto disposto dall’aggiornamento del Piano Rifiuti, pertanto, i vincoli e gli impegni del CGO 1 di Condizionalità che devono trovare applicazione nell’anno 2022, a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, devono essere integrati, con le modifiche apportate con la DGR n. 988/2022. Per completezza di informazione all’utente, il CGO1 di Condizionalità è complessivamente riapprovato come da Allegato A al presente provvedimento, così come trasmesso e sottoposto a parere del competente Ministero, in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 2588 del 10.3.2020.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali con quelle del relativo Decreto ministeriale n. 2588 del 10.3.2020, il testo che costituisce Allegato A del presente provvedimento è stato, pertanto, preventivamente trasmesso in bozza al MiPAAF in data 22 settembre 2022. Successivamente, con nota n. 0459442 del 23/09/2022 il MiPAAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Ferma restando la validità delle ulteriori disposizioni già contenute nella DGR n. 490/2022 per i restanti CGO e BCAA di Condizionalità per l’anno 2022, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni del CGO1 aggiornato, valevoli per il restante corrente anno solare 2022, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Ciò al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto degli impegni di Condizionalità, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Analogamente, sulla base del presente provvedimento, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA dovrà approvare l’aggiornamento del proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità – DDR n. 172608 del 29.6.2022 e le check-list di controllo relative al CGO 1 di Condizionalità, che verranno adottate, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, per i controlli amministrativi e in loco attualmente in corso e fino alla fine della campagna controlli 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI “Condizionalità” definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante “Norme in materia ambientale”, attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato» che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2588/2020 contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, valevole anche per il 2022 (G.U. n. 113 del 4.5.2020);

VISTO il Regolamento di transizione (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”;

VISTA la DGR n. 2241 “D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DGRV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici ". Aggiornamento (Bur n. 89 del 20/09/2005).

VISTA la DGR n. 988 del 9 agosto 2022 «Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022»;

VISTA la DGR n. 490 del 29.4.2022 “Applicazione delle disposizioni regionali per l’anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020” (BUR n. 56 del 3.5.2022);

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 0459442 del 23/09/2022, in merito alla presente proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l’anno 2022;

VISTO il DDR di Avepa n. 172608 del 29.6.2022 di adozione delle procedure per lo svolgimento dei controlli di Condizionalità ed il calcolo dell’esito per l’anno 2022;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le prescrizioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale riporta le disposizioni aggiornate del CGO 1 di Condizionalità che attengono alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione del Veneto, in seguito alle modifiche intervenute con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (DGR n. 988 del 9.8.2022);
  3. di sostituire, con le disposizioni contenute all’Allegato A di cui al punto 2., per la restante parte dell'anno 2022, le disposizioni del CGO1 contenute nell’Allegato A alla DGR n. 490 del 29 aprile 2022, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1185_22_AllegatoA_486000.pdf

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