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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1152 del 20 settembre 2022

Prosecuzione della funzionalità e operatività nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia (articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto che la prosecuzione delle attività da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica (CRAS) è prevista sino il 31 dicembre 2022, con imputazione sul Capitolo di spesa n. 103848 della somma complessiva di € 217.470,00 a titolo di concorso nella spesa per l’attività svolta dai medesimi enti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La complessiva attività di tutela della fauna selvatica, prevista dall’articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”, trova la sua realizzazione, a diversi livelli di competenza, attraverso tre principali linee direttrici di interventi:

  1. l’attuazione di direttive internazionali, norme e convenzioni e attraverso l’attività di pianificazione
    faunistico-venatoria, nonché l’istituzione di zone di protezione della fauna;
  2. le disposizioni e le prescrizioni di limitazione/divieto rispetto all’attività di prelievo venatorio;
  3. le attività di tutela diretta sui singoli esemplari appartenenti alla fauna selvatica.

In merito a quest’ultima tipologia di intervento, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4 della L. n. 157/1992, La Regione del Veneto, con l’articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» prevede quanto segue: «1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti: a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà; b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione; c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale. 2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi. 4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.». Sono le Province e la Città metropolitana di Venezia che hanno fino ad oggi concretamente operato la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al predetto art. 5 della L. r. n. 50/1993, da ultimo in applicazione a quanto previsto dalla DGR n. 200 del 28 febbraio 2022 «Mantenimento della funzionalità dell'assetto organizzativo dei centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia (art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).», con modalità e regimi gestionali diversificati tra i diversi enti.

Tutto ciò premesso, ai fini del passaggio a regime dei Centri regionali di recupero della fauna selvatica (CRAS) in capo alla Regione, ai sensi della predetta L. r. n. 50/1993 e secondo il modello organizzativo e gestionale previsto dalla DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.”, la competente Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, sta procedendo al perfezionamento del modello organizzativo necessario alla realizzazione di tali Centri a livello regionale, considerata anche l’indispensabile condizione di un suo finanziamento pluriennale da parte del Bilancio regionale.

In questo contesto gestionale-operativo di transizione, il prosieguo dell’attività di gestione dei CRAS da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia è previsto sino al 31 dicembre 2022.

A tal riguardo, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con nota protocollo n. 0263731 del 10 giugno 2022, ha provveduto a richiedere alle Province e alla Città metropolitana di Venezia la disponibilità a mantenere la funzionalità dell’operatività del servizio dei CRAS fino al 31 dicembre 2022, nonché a formulare una previsione di spesa per il medesimo semestre da imputare nei limiti dello stanziamento del Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)”.

Gli Enti interessati hanno tutti provveduto a dare riscontro alla richiesta, e la quantificazione di spesa presunta per l’attività del secondo semestre 2022 è indicata nella tabella che si riporta quale Allegato A alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, a proseguo delle attività già realizzate da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà, con il presente provvedimento si dispone il finanziamento del servizio in parola sino al 31 dicembre 2022, a valere sull’apposito Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)” del Bilancio regionale di previsione per l’anno corrente, calcolato, sulla base delle quantificazioni pervenute, in complessivi € 217.470,00.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà con propri atti all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché alle relative liquidazioni a valere sul predetto capitolo di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2022»;

VISTA la Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 «Legge di stabilità regionale 2022»;

VISTA la Legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022–2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 «Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024»;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".»;

VISTA la DGR n. 200 del 28 febbraio 2022 «Mantenimento della funzionalità dell'assetto organizzativo dei centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia (art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).»;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo stanziamento delle risorse, in favore delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, in riferimento alle spese che saranno sostenute nel corso del secondo semestre 2022 dai medesimi enti per le attività ed interventi finalizzati al recupero e alla temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e reimmissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale, come indicato nel prospetto che si riporta quale Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si ritiene di approvare, per una spesa complessiva di € 217.470,00;
  3. di determinare in € 217.470,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)” per l’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024;
  4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento, compresa l’assunzione degli atti di impegno e la liquidazione delle risorse;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1152_22_AllegatoA_485720.pdf

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