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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1142 del 20 settembre 2022

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023.

Note per la trasparenza

Nel tempo, con diversi dispositivi dirigenziali, il Ministero della Salute ha regolamentato l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio nazionale, vietandone (a partire dal novembre 2020) l’utilizzo nelle zone a rischio identificate in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019. Da ultimo, con dispositivo prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei suddetti richiami , a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria.
Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l’utilizzo dei summenzionati richiami vivi nella stagione venatoria 2022/2023, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla DGR n. 1327 del 28/09/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

L’influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell’avifauna domestica e selvatica: nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all’economia territoriale. Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

Si evidenzia che i focolai di influenza aviaria comportano una serie di misure che, oltre all'abbattimento dei capi negli allevamenti nelle aree di restrizione, prevedono la messa in atto di divieti alle movimentazioni che si ripercuotono sull'intero settore produttivo, compresi gli incubatoi, i mangimifici e gli impianti di macellazione e trasformazione, con blocchi alle esportazioni da parte di paesi extra UE: blocchi che spesso vengono prolungati ben oltre i limiti previsti dagli accordi sanitari internazionali.

La Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell’avifauna selvatica, ed in particolare degli Anatidi (specie reservoir di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d’acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. Inoltre, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall’influenza aviaria.

A livello nazionale, al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  introduzione  e diffusione dei virus influenzali aviari, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario, con l’Ordinanza dell’8 aprile 2022,  confermare e rafforzare  le misure di biosicurezza e  le  altre  misure  di  polizia  veterinaria introdotte con l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto  2005, e successive modificazioni, relativa a “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”.

Le misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale vengono via via modificate e aggiornate sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia e degli aggiornamenti tecnico-scientifici forniti dagli Enti preposti. Tra questi, l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) a partire dal 2017  ha pubblicato diversi pareri scientifici nei quali è stato valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e sono stati analizzati  i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati  membri e le misure che essi assumono per ridurne  al  minimo  la  diffusione, affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune misure di gestione tese a evitare il  contatto  diretto  tra  uccelli acquatici selvatici e pollame e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3/09/2018, ha formalizzato il “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018.

Nel 2019 è inoltre stato siglato l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19/05/2020. Tra le altre cose, l’Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, e prevede che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per IA, istituito presso l’IZS delle Venezie, possa vietare l’utilizzo dei richiami vivi dell’Ordine degli Anseriformi e Caradriformi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4/11/2020) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Da ultimo, a seguito del provvedimento prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF, le competenti Direzione Prevenzione e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, previa acquisizione del parere tecnico del CNR-IA, con D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021 hanno definito le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022”.  

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022 l’Italia è stata interessata da una nuova ondata epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità, che ha portato ad un totale di 317 focolai, la maggior parte dei quali (n. 247) ha colpito allevamenti della Regione del Veneto. Conseguentemente, a partire da ottobre 2021 e fino al 31/08/2022 (con provvedimento prot. n. DGSAF n. 0016331-05/07/2022), il Ministero della Salute ha emanato numerosi dispositivi nazionali relativi a misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria, con i quali (tra le altre cose) è stato vietato l’utilizzo dei suddetti richiami vivi nelle Regioni ad alto rischio, tra cui il Veneto.

Per migliorare il monitoraggio della circolazione del virus influenzale nella avifauna selvatica, come previsto dalla normativa comunitaria vigente e come indicato nel corso dell'Audit della Commissione Europea n. DG(SANTE) 2022/7586, con nota prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, a condizione che:

  • gli stessi vengano utilizzati come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria;
  • i detentori dei richiami vivi dichiarino che nella struttura dove detengono tali animali non siano  presenti altri volatili domestici.

In questo modo vengono modificate le precedenti indicazioni ministeriali, per l'anno 2021, che prevedevano, nella concessione delle deroghe per l'utilizzo dei richiami vivi, una differenziazione tra Zone di rischio previste dal citato Accordo n.125/CSR del 25 luglio 2019.

La citata nota ministeriale prevede inoltre la programmazione da parte delle Regioni di un piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l’attività venatoria, tale da permettere l'individuazione precoce della circolazione di virus HPAI negli uccelli selvatici. Per adempiere alle disposizioni ministeriali si ritiene pertanto opportuno incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della predisposizione, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l’IZS delle Venezie, del Piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l’attività venatoria, nonchè della sua approvazione.

È pertanto necessario modificare quanto disposto con D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021, relativamente all’utilizzo dei suddetti richiami vivi sul territorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023.

Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, è infine da evidenziare che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021 e recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021 e s.m.i., nell'ottica della One health strategy,  tra  le  varie  azioni, preveda che la sorveglianza veterinaria (in  tutte  le  fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento n. 0019716-18/08/2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica.

Tutto ciò premesso, a modifica di quanto precedentemente stabilito D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, sentito il parere tecnico del CNR-IA  hanno definito le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di conseguenza, l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2022/2023 è autorizzato alle condizioni e secondo le limitazioni di cui al suddetto Allegato A.

Tali disposizioni potranno in ogni caso essere soggette a modifiche e ulteriori limitazioni nel corso della Stagione venatoria, sulla base dell’aggiornamento della situazione epidemiologica e delle valutazioni del rischio fornite dal CRN-IA.  

Si approva altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l’Allegato B, concernente la “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2022/2023”, aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, prorogata e modificata, da ultimo, con Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2022;

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);

VISTA la DGR n. 623 del 19/05/2020;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3/09/2018, “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018;

VISTO il Piano   strategico-operativo   nazionale   di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021;

VISTA la DGR n. 187 del 28 febbraio 2022 di approvazione del Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale;

VISTA la DGR n. 766 del 29.06.2022 di approvazione dei documenti attuativi del Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale: integrazione alla D.G.R. n. 187/2022;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0020885-01/09/2022, relativo a “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria”;

VISTA la DGR n. 1327 del 28/09/2021 “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022 (Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10.8.2018 e Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 0019716-18/08/2021)”;

RICHIAMATA la DGR n. 2429 del 08.08.2008;

RICHIAMATE le DGR n. 2058 del 07.07.2009, n. 2095 del 03.08.2010, n. 1366 del 03.08.2011, n. 1637 del 31.07.2012, n. 1286 del 16.07.2013, n. 1372 del 28.07.2014 e n. 952 del 28.07.2015;

RICHIAMATA la L. n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L. R. n. 54 del 31.12.2012;

RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTA la DGR n. 1278 del 09.08.2016, avente ad oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii; Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2016/2017";

VISTA la DGR n. 970 del 2.08.2022 avente ad oggetto: “Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)";

delibera

  1. di approvare quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli allegati alla DGR n. 1327 del 28/09/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    • Allegato A - “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023”;
    • Allegato B – “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2022/2023”;
  3. di autorizzare l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2022/2023 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell’Allegato A;
  4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della modifica non sostanziale che si rendesse necessaria degli Allegati A e B, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica dei virus influenzali aviari nel corso della stagione venatoria;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della predisposizione e della approvazione del Piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l’attività venatoria, redatto in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l’IZS delle Venezie;
  7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, alle Amministrazioni provinciali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1142_22_AllegatoA_485711.pdf
Dgr_1142_22_AllegatoB_485711.pdf

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