Approvazione del nuovo sistema di contribuzione alle spese a carico dei Provider Regionali ECM (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5; Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Documento La Formazione Continua Nel Settore «Salute» 2 febbraio 2017, art. 43).
| Note per la trasparenza |
Con la presente deliberazione si approva il nuovo sistema di contribuzione alle spese, a carico dei soggetti pubblici e privati, al fine del conseguimento e del mantenimento dell’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii. ha introdotto l'obbligo della Formazione Continua, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione alle disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche, all'art. 92, comma 5, prevede che "I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (...)".
La Regione del Veneto, con propria Deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione, fin dalla fase sperimentale, al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il sistema di accreditamento regionale della Formazione Continua in Medicina è poi stato implementato, nel corso del tempo, con successivi provvedimenti regionali, tra cui le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2220 del 21 settembre 2010, n. 1969 del 2 ottobre 2012 e n. 1344 del 22 agosto 2017 con cui sono stati recepiti gli Accordi Stato/Regioni 1 agosto 2007, 5 novembre 2009 e 2 febbraio 2017.
A riguardo, si deve dar atto che gli Accordi Stato/Regioni 5 novembre 2009 e 19 aprile 2012 demandavano a successivi Decreti Ministeriali la determinazione del contributo alle spese, fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua a carico dei soggetti pubblici e privati, per ottenere l'accreditamento e mantenerlo nonché le modalità e i tempi per i versamenti e le eventuali esenzioni.
Ad oggi, pertanto, il contributo spese per l’accreditamento dei Provider e per l’erogazione degli eventi è indicato, a livello nazionale, da Age.Na.S. in relazione a quanto definito dal Decreto del Ministro della Salute 26 marzo 2013, artt. 1, 2 e 3, che recepisce gli Accordi sanciti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute 2007, 2009 e 2012. Nello specifico, tale contributo viene calcolato sulla base della tipologia di evento, del numero di crediti ECM riferiti allo stesso e del numero di partecipanti.
Per quanto concerne, invece, il contributo spese a carico dei soggetti pubblici e privati che intendono accreditarsi presso le Regioni e le Provincie Autonome, si dà atto che i medesimi Accordi Stato/Regioni 5 novembre 2009 e 19 aprile 2012 stabiliscono che “Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema”. Detta statuizione è stata confermata dall’Accordo Stato/Regioni del 2 febbraio 2017, all’art. 43, comma 3.
La Regione del Veneto, con provvedimento di Giunta Regionale n. 2215 del 20 dicembre 2011, quindi, deliberava in merito all'ammontare del contributo alle spese, a parziale copertura degli oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, per lo svolgimento delle attività di accreditamento previste dai vigenti Accordi Stato/Regioni, escludendo però le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dal versamento del contributo stesso.
Successivamente, con provvedimento n. 1969 del 2 ottobre 2012, ad integrazione e a parziale modifica di quanto disposto dalla sopra citata DGR 2215/2011, la Giunta Regionale stabiliva di diversificare il contributo a seconda della natura giuridica del soggetto. In particolare, il suddetto atto prevedeva un contributo alle spese differenziato, a seconda che i soggetti fossero obbligati a permanere nel sistema regionale (es. le Aziende Sanitarie, precedentemente esonerate e i soggetti raggruppati nel cosiddetto Gruppo A) o avessero facoltà di decidere se operare solo a livello regionale o chiedere l'accreditamento nazionale (raggruppati nel Gruppo B).
Con ulteriore deliberazione n. 1236 del 2013, la Giunta Regionale del Veneto fissava, per le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti appartenenti al Gruppo A, un contributo annuo, comprensivo della quota annuale e della quota per evento (residenziale, formazione sul campo, formazione a distanza), calcolato sulla base del numero di eventi base (escluse le riedizioni). Per i soggetti appartenenti al Gruppo B, invece, la DGR 1236/2013 prevedeva, oltre ad un contributo annuo, anche una quota evento diversificata per le attività formative residenziali, di formazione sul campo e per la formazione a distanza. Tale contributo veniva confermato anche dalla successiva DGR n. 1538 del 10 ottobre 2016.
E’ qui il caso di ricordare che, con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19, è stata istituita l’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero – cui sono state trasferite, tra le altre, le procedure in materia di accreditamento ECM (punto 4, lett. g, comma 1, art. 2, L.R. 19/2016).
La Giunta Regionale, quindi, con propria Deliberazione n. 177 del 21 febbraio 2017, ha specificato le attività, di tipo amministrativo/gestionale e di supporto alla programmazione regionale, ricomprese nella funzione trasferita relativa alle procedure in materia di accreditamento ECM.
Si desume, pertanto, che nel corso del tempo si sia definito un sistema di accreditamento regionale dei Provider ECM, basato su due tipologie di soggetti, afferenti a due Gruppi distinti, denominati A e B, con quote di contribuzione diverse.
Attualmente, i Provider A, entro il 31 luglio di ogni anno, versano un contributo, comprensivo della quota annuale e della quota per evento, calcolato sulla base del numero di eventi (escluse le riedizioni) ed indifferenziato per ogni tipologia degli stessi (residenziale, formazione sul campo, formazione a distanza) erogati nell'anno precedente, come di seguito specificato:
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fino a 30 eventi realizzati nell’anno, 3.000,00 €;
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da 31 a 60 eventi realizzati nell’anno, 5.500,00 €;
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da 61 a 90 eventi realizzati nell’anno, 8.000,00 €;
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da 91 a 120 eventi realizzati nell’anno, 10.500,00 €;
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oltre i 120 eventi realizzati nell’anno, 13.000,00 €.
Gli altri soggetti, rientranti nel Gruppo B, invece, versano:
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un contributo annuale di € 258,22 (entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio) e comunque entro il 31 marzo di ogni anno;
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un contributo per l'accreditamento di attività formative residenziali e di formazione sul campo di € 258,22, per ogni evento formativo, indipendentemente dal numero di crediti e partecipanti, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa (il versamento dev’essere effettuato entro 90 giorni dalla data di conclusione di ogni evento);
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un contributo per l'accreditamento della formazione a distanza (FAD) di € 1.500,00 per ogni evento formativo, indipendentemente dal numero di crediti e partecipanti, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa (il versamento dev’essere effettuato entro 90 giorni dalla data di conclusione di ogni evento).
Tutto ciò premesso, la Legge Regionale n. 19/2016 che ha riformato il Sistema Sanitario Regionale rimodulando le Aziende Sanitarie al n. di 12, le esigenze di armonizzazione con le indicazioni dell’Accordo Stato/Regioni del 2017 nonché l’evento pandemico che ha stimolato l’utilizzo di tipologie formative digitali, rendono ora opportuna una modifica al sistema di contribuzione sopra descritto con lo scopo di:
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superare la logica della classificazione tra Provider di gruppo “A” e “B”;
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rendere premiante, in modo progressivo in base alla numerosità degli eventi, l’organizzazione dell’offerta formativa da parte dei Provider, auspicando così di favorirne l’ampliamento;
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stimolare maggiormente l’erogazione di eventi mediante la tipologia FAD.
A tal fine, si propone per l’approvazione della Giunta Regionale, per tutti i Provider ECM con accreditamento regionale, in ossequio a quanto previsto:
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dalla L.R. n. 19/2016;
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dall’art. 2 della L.R 54/2012;
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dalla DGR n. 177/2018;
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dal comma 3 dell’art. 43 dell’Accordo Stato/Regioni 2 febbraio 2017 sul documento “La Formazione Continua nel Settore «Salute»” sotto riportato ai sensi del quale “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali […]”,
un nuovo sistema contributivo a fasce, basate su una riduzione percentuale progressiva del costo evento, in relazione al numero crescente di eventi realizzati all’interno della stessa fascia, come descritto nella tabella sottostante:
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N. Eventi
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Quota Annuale
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Da
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a
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FASCIA 1
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0
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3
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600,00 €
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FASCIA 2
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4
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6
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1.140,00 €
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FASCIA 3
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7
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9
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1.620,00 €
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FASCIA 4
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10
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15
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2.550,00 €
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FASCIA 5
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16
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20
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3.000,00 €
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FASCIA 6
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21
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30
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4.200,00 €
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FASCIA 7
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31
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50
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6.500,00 €
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FASCIA 8
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51
|
80
|
9.600,00 €
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FASCIA 9
|
81
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100
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11.000,00 €
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FASCIA 10
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≥101
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16.000,00 €
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Per quanto riguarda il calcolo della quota del contributo alle spese e il pagamento della stessa, si stabiliscono le seguenti modalità:
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il contributo verrà calcolato sul totale degli eventi in stato “accreditato” e degli eventi in stato “rendicontato” presenti nella Piattaforma Regionale ECM alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento;
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il numero di eventi calcolato stabilirà la fascia di appartenenza del Provider e la relativa quota annuale come nella tabella sopra riportata;
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il contributo dovrà essere versato da tutti i Provider in un’unica soluzione, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero quello in cui gli eventi sono stati erogati);
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il sistema di pagamento verrà unificato per tutti i Provider mediante il Portale MYPAY collegato con la Piattaforma Regionale ECM;
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l’aspirante Provider dovrà versare una quota, fissata in € 300,00, per poter avanzare la richiesta di accreditamento provvisorio, al fine di coprire parzialmente gli oneri relativi alle attività di istruttoria.
Nel caso di mancato pagamento entro i termini sopra riportati, la fattispecie comporterà la sospensione dell’attività operativa del Provider, in attesa di pronunciamento della Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (CRECM).
Il nuovo sistema contributivo, sopra descritto, anche in considerazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2016, che ha ridefinito l’assetto delle Aziende Sanitarie, permette di rendere il contributo annuo a carico del Provider proporzionale al numero di eventi formativi erogati dallo stesso. Nel contempo, vuole essere di stimolo, sia ai Provider pubblici, sia ai Provider privati, nel proporre una più ampia attività formativa nei rispettivi Piani Annuali, consentendo così di soddisfare un maggior numero di esigenze di aggiornamento dei professionisti sanitari che operano nel territorio delle Regione del Veneto. Il tutto è coerente peraltro agli orientamenti strategici regionali, nazionali e comunitari.
La proposta di rimodulazione dei contributi sopra illustrata, d’altro canto, superando la classificazione dei Provider regionali ECM in Gruppo A e Gruppo B, si conforma alle disposizioni dell’Accordo Stato/Regioni del 2017. Essa rispetta, inoltre, l’art. 43 dell’Accordo Stato/Regioni del 2017 laddove, al comma 3, si dispone che “[…] l’entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti ed indiretti a carico delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”. Dalle simulazioni eseguite, infatti, risulta che l’introito previsto è sostanzialmente sovrapponibile alla situazione attuale.
Si dà atto infine che la proposta, delineata nel presente atto, in ossequio a quando disposto dagli atti istitutivi della Commissione Regionale ECM (da ultimo DGR n. 1725 del 15 dicembre 2020) ha ricevuto l’assenso del suo Presidente e della stessa Commissione, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ente Accreditante Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO Il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92;
VISTI gli Accordi Stato/Regioni 1 agosto 2007, 5 novembre 2009, 19 aprile 2012 e 2 febbraio 2017;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 26 marzo 2013;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 e la Relazione al Consiglio Regionale allegata alla medesima legge;
VISTE le DD.GG.RR. n. 3600/2002; n. 2220/2010, n. 2215/2011, n. 1969/2012, n. 1236/2013, n. 1538/2016, n. 177/2017, n. 1344/2017;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio indicati in premessa;
delibera
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di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di approvare, per tutti i Provider ECM con accreditamento regionale, il nuovo sistema contributivo a fasce, basate su una riduzione percentuale progressiva del costo evento, in relazione al numero crescente di eventi realizzati all’interno della stessa fascia, descritto nella tabella sottostante:
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N. Eventi
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Quota Annuale
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Da
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a
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FASCIA 1
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0
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3
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600,00 €
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FASCIA 2
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4
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6
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1.140,00 €
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FASCIA 3
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7
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9
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1.620,00 €
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FASCIA 4
|
10
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15
|
2.550,00 €
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FASCIA 5
|
16
|
20
|
3.000,00 €
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FASCIA 6
|
21
|
30
|
4.200,00 €
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FASCIA 7
|
31
|
50
|
6.500,00 €
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FASCIA 8
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51
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80
|
9.600,00 €
|
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FASCIA 9
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81
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100
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11.000,00 €
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FASCIA 10
|
≥101
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16.000,00 €
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di stabilire, per quanto riguarda il calcolo della quota del contributo alle spese e il pagamento della stessa, le seguenti modalità:
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il contributo verrà calcolato sul totale degli eventi in stato “accreditato” e degli eventi in stato “rendicontato” presenti nella Piattaforma Regionale ECM alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento;
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il numero di eventi calcolato stabilirà la fascia di appartenenza del Provider e la relativa quota annuale come nella tabella sopra riportata;
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il contributo dovrà essere versato da tutti i Provider in un’unica soluzione, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero quello in cui gli eventi sono stati erogati);
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il sistema di pagamento verrà unificato per tutti i Provider mediante il Portale MYPAY collegato con la Piattaforma Regionale ECM;
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l’aspirante Provider dovrà versare una quota, fissata in € 300,00, per poter avanzare la richiesta di accreditamento provvisorio, al fine di coprire parzialmente gli oneri relativi alle attività di istruttoria.
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di stabilire che, nel caso di mancato pagamento entro i termini di cui al punto precedente, la fattispecie avrà rilevanza disciplinare e comporterà la sospensione dell’attività operativa del Provider, in attesa di pronunciamento della Commissione Regionale ECM;
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di stabilire che il nuovo sistema di contribuzione alle spese, a carico dei Provider Regionali ECM, decorrerà dal 1 gennaio 2023;
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di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
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di incaricare la Direzione Risorse Umane SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
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di rinviare, ai sensi della DGR n. 177 del 14 marzo 2017, agli atti di Azienda Zero, l’attuazione del presente atto per quanto di rispettiva competenza;
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di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.