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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 26 agosto 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1037 del 16 agosto 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.

Note per la trasparenza

Vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto, relativamente alla stagione 2022/2023 ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con D.G.R. n. 970 del 02 agosto 2022. Le sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza dell’Unità Organizzativa regionale “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” hanno elaborato una propria proposta di regolamentazione dell’attività venatoria per il territorio di competenza, appartenente alla zona faunistica delle Alpi, ad integrazione e nei limiti stabiliti dal calendario stesso e dall’articolo 16 della LR n. 50/93, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale. Misure specifiche di tutela, rispetto al calendario venatorio regionale, sono state previste, con il presente provvedimento, anche per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 02 agosto 2022 è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, con il quale sono state previste:

  1. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l’orario di inizio e di termine della giornata venatoria.

L’articolo 16, comma 4, della L.R. n. 50/1993, assegna alla Giunta regionale il compito di redigere il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, fino al 30 settembre 2019 di competenza delle Province, stabilendone i contenuti, rappresentati dai piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, dalle eventuali anticipazioni di apertura dell’annata venatoria anche per il prelievo di selezione, dalle modalità di esercizio del prelievo stesso, dall’impiego dei cani durante il prelievo e, da ultimo, dalle modalità di esercizio della caccia sulla neve.

Al comma 5 del medesimo articolo 16, è altresì stabilito che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui al richiamato comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non comprese nell’Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 4, della legge n. 157/1992.

L’articolo 23, comma 1, della citata L.R. n. 50/1993 individua il territorio della zona faunistica delle Alpi nelle aree caratterizzate da una consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in attuazione a tale indirizzo, con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) che ne ha delimitato i confini con riguardo ai territori delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Ai fini della regolamentazione dell’esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, ciascuna Provincia ha adottato in passato un proprio regolamento in ragione della specificità di tale territorio dal punto di vista ambientale, faunistico, ma anche socio-culturale: tali regolamenti sono tuttora in vigore nelle more della prossima emanazione da parte della Regione che ne ha assunto la competenza. Essi prevedono i vari aspetti legati all’attività venatoria per i quali si rende necessaria l’integrazione del calendario venatorio regionale al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio faunistico caratteristico del territorio alpino. 

Le sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, dell’Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”, ciascuna per il territorio di propria competenza, hanno istruito le proposte da parte dei Comprensori alpini in ordine alla regolamentazione dell’attività venatoria nel rispetto delle disposizioni generali indicate nella normativa di settore e nel calendario venatorio regionale. Proprio il Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, all’articolo 5, comma 6, lettera d) dell’Allegato B) “Schema di Statuto dei Comprensori alpini”, assegna al Comitato direttivo del Comprensorio alpino il compito di proporre “i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura”.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale di Belluno in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”. 

Sempre in tema di calendari venatori integrativi e con riguardo ai ricorsi proposti rispettivamente dal Comune di Rivoli Veronese e dal Sig. Zanetti Tiziano, personalmente e in qualità di Presidente pro tempore del Comprensorio Alpino di Caprino Veronese, e altri, contro la Regione del Veneto per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, limitatamente alla parte in cui esclude i Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese dalla zona Faunistica delle Alpi, il TAR del Veneto con l’Ordinanza cautelare n. 615 del 20 giugno 2022, ha sospeso “l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dell’Ente territoriale ricorrente in via meramente interinale e, per l’effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine”.

Con la successiva Ordinanza cautelare n. 656 del 15 luglio 2022 lo stesso TAR del Veneto ha sospeso “l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dei ricorrenti in via meramente interinale e, per l’effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine”.

L’Amministrazione regionale, in data 9 agosto 2022, ha deliberato di proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso l’Ordinanza TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022, e avverso l’Ordinanza TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, nonché ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale avverso i provvedimenti giurisdizionali in parola. Nelle more dei giudizi avanti il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale, è necessario e urgente dare comunque attuazione, entro il termine di avvio della stagione venatoria 2022/2023, all’Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e all’Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, esecutive, escludendo ogni valore di acquiescenza al presente provvedimento, meramente attuativo del dictum giudiziale e produttivo di effetti che devono intendersi risolutivamente condizionati all’eventuale accoglimento delle predette impugnazioni.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale di Belluno in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”. 

L’adozione dei singoli piani di prelievo degli Ungulati poligastrici, del Cinghiale, della tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca e Coturnice) e della Lepre europea (relativamente al territorio della provincia di Vicenza), avverrà con specifici decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” a seguito delle necessarie valutazioni tecnico-scientifiche.

Riguardo alla Valutazione di Incidenza (VINCA), i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, oggetto del presente provvedimento, sono coerenti, nei contenuti, con quanto già sottoposto, con esito positivo, a valutazione all’interno del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, dell’esercizio dell’attività venatoria nel medesimo arco temporale e, da ultimo, del calendario venatorio per la stagione 2022-2023 approvato con DGR n. 970 del 2 agosto 2022.

Parimenti, l’esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022, che ha la finalità di mantenere nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di maggiore tutela previste per la zona faunistica delle Alpi, si concretizza come “modifiche non sostanziali o non significative” secondo quanto previsto dall’Allegato A alla DGR 1400/2017. Da ciò ne consegue che, ai sensi della deliberazione richiamata, l’esecuzione delle Ordinanze in parola non necessita di ulteriori valutazioni in quanto non comporta né l’aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), né l’attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), né infine la determinazione di nuovi fattori di cui all’Allegato B della DGR 1400/2017, già oggetto di valutazione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 del 20 giugno 2022 e n. 656/2022 del 15 luglio 2022, relativamente alla stagione 2022/2023, per le province di Treviso, Verona e Vicenza di cui alle allegate proposte facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegati A, B e C.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l’articolo 16, commi 4 e 5, della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 0360144 del 12/08/2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria, con la quale è stata sentita l'Avvocatura Regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ad oggetto “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” con la quale sono precisate, agli articoli 8 e 9, le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 02 agosto 2022 di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022;

VISTO l’art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture dalla Regione”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Treviso, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Verona e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  4. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
  5. di dare atto che le disposizioni contenute nel calendario venatorio integrativo per il territorio della provincia di Verona, di cui al precedente punto 3) del dispositivo, sono adottate in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e dell’Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, escludendo ogni valore di acquiescenza alle citate ordinanze, e che le precedenti disposizioni sono meramente attuative del dictum giudiziale e produttive di effetti che devono intendersi risolutivamente condizionati all’eventuale accoglimento delle impugnazioni avverso le predette Ordinanze del TAR del Veneto;            
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente Programmazione Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1037_22_AllegatoA_483884.pdf
Dgr_1037_22_AllegatoB_483884.pdf
Dgr_1037_22_AllegatoC_483884.pdf

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