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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 16 agosto 2022

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.

Note per la trasparenza

Vengono approvati lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In tema di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio a gestione programmata della caccia (articolo 26 della L. 157/1992), con DGR n. 945 del 14.07.2020 la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993, Convenzione entrata in vigore in data 1° agosto 2020.

La suddetta Convenzione con AVEPA regolava l’erogazione di contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole a valere sul fondo regionale istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge regionale 6/2013, per i quali si era operato finora nei seguenti termini:

  • l’erogazione dei contributi a titolo di indennizzo direttamente da parte della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria per i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale, sulla base degli stanziamenti, criteri e modalità operative approvati annualmente dalla Giunta regionale - per l’annualità 2022, si richiama a questo proposito la DGR n. 289 del 22 marzo 2022;
  • il trasferimento della quota di riparto stabilita annualmente dalla Giunta regionale, per la prevenzione e i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio venatorio, individuati con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 in attuazione del richiamato articolo 3 della L.R. 6/2013, a valere sulle risorse dello specifico capitolo di Bilancio agli Enti gestori dei territori medesimi, incaricati dell’accertamento dei danni, dell’istruttoria delle istanze e della liquidazione dei contributi riconoscibili.

L’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001, che ha istituito l’AVEPA definendone i compiti, prevede che possa essere affidata all’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

A due anni dall’attivazione della suddetta Convenzione ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 50/1993, si è quindi valutata l’opportunità di affidare all’AVEPA anche l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all’articolo 3 della L.R. 6/2013, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • per quanto riguarda i danni causati da grandi Carnivori, in costante aumento in relazione, in particolare, alle predazioni da lupo sul bestiame domestico, e con distribuzione ormai nell’intero arco dell’anno, l’iter amministrativo-contabile regionale successivo all’atto di concessione determina un ritardo di diversi mesi nell’effettiva erogazione dei contributi riconoscibili ai beneficiari finali, erogazione che dovrebbe essere, nelle intenzioni dell’Amministrazione, immediata o quantomeno il più rapida possibile;
  • per quanto riguarda i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’attività venatoria, la difficoltà da parte degli Enti gestori, a fronte – nella maggior parte dei casi – di un limitato numero di casi di danni, nel disporre di personale tecnico specializzato sul tema per gli accertamenti e, a valle, nella gestione dei complessi adempimenti in materia di Aiuti di Stato, quali si configurano i contributi concessi.

Si è quindi pervenuti alla definizione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, nei termini riportati nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

Sinteticamente, il suddetto schema prevede, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione:

  • il trasferimento all’AVEPA delle risorse recate annualmente dal pertinente Capitolo di Bilancio n. 101930, destinate:

    • al pagamento dei contributi a titolo di indennizzo per i danni da grandi Carnivori;
    • al pagamento dei contributi per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio definiti con DGR n. 2175/2013;
    • allo stanziamento integrativo del bando per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole, attivato annualmente ai sensi della Convenzione tra la Regione e l’AVEPA ai sensi della DGR n. 945/2020, bando la cui validità viene estesa ai territori delle aree protette;
  • per quanto riguarda i danni da predazione da parte di grandi Carnivori, viene mantenuta in capo alle Polizie provinciali, come peraltro previsto dal comma 4bis dell’articolo 28 della L.R. 50/1993, l’attività di accertamento dei danni, mentre viene affidata ad AVEPA l’attività di ricezione e istruttoria delle istanze e la concessione e liquidazione dei contributi riconoscibili, nei termini riportati nello schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il previgente Allegato B alla DGR n. 344 del 23.03.2021;
  • per quanto riguarda i danni da fauna nei territori delle aree protette di competenza regionale, vengono estese a questi ultimi tutte le attività in capo ad AVEPA già previste dalla Convenzione vigente per il territorio a gestione programmata della caccia, ivi inclusa la ricezione delle segnalazioni di danno e la verifica e quantificazione degli stessi, in applicazione dei criteri di cui all’Allegato C alla DGR n. 750 del 21.06.2022.

Per quanto riguarda l’annualità 2022, preso atto della disponibilità a valere sul Capitolo n. 101930, pari ad € 288.833,58, di cui  € 100.000,00 derivanti dall' approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2022-2024 con L.R. 2 giugno 2022, n. 20, si dispone, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di cui all’Allegato A, il trasferimento ad AVEPA delle predetta somma, di seguito ripartita:

  • € 249.033,58 per danni da grandi carnivori;
  • € 39.800,00 per la liquidazione dei contributi riconoscibili per la prevenzione e danni nelle aree protette regionali avuto riguardo alle istanze del primo semestre 2022 e residui 2021, come previsto dall'articolo 3, lettera c) della Convenzione.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all’AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul capitolo 101930 per l’annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 289 del 22.03.2022;

VISTA la DGR n. 750 del 21.06.2022;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 approvare le “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la L.R. n. 20 del 02.06.2022;

VISTA la L. R. n. 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il previgente Allegato B alla DGR n. 344 del 23.03.2021;
  4. di disporre, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2, il trasferimento ad AVEPA delle risorse recate per l’annualità 2022 dal fondo regionale di cui all’art. 3 c. 1 della L.R. 6/2013 pari ad € 288.833,58, di cui:
  • € 249.033,58 per danni da grandi carnivori;
  • € 39.800,00 per la liquidazione dei contributi riconoscibili per la prevenzione e danni nelle aree protette regionali avuto riguardo alle istanze del primo semestre 2022 e residui 2021, come previsto dall'articolo 3, lettera c) della Convenzione;
  1. di disporre che, a partire dall'anno 2023, si provvederà a trasferire ad AVEPA le risorse dedicate per l'anno medesimo dal fondo regionale di cui all’art. 3 c. 1 della L.R. 6/2013, secondo il riparto approvato annualmente dalla Giunta Regionale;
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all’AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo 101930 per l’annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse della prima voce di cui al precedente punto 4;
  3. di determinare in € 288.833,58 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” del bilancio regionale di previsione 2022-2024 per l’esercizio 2022;
  4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1030_22_AllegatoA_483558.pdf
Dgr_1030_22_AllegatoB_483558.pdf

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