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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 16 agosto 2022
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.
Vengono approvati lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In tema di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio a gestione programmata della caccia (articolo 26 della L. 157/1992), con DGR n. 945 del 14.07.2020 la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993, Convenzione entrata in vigore in data 1° agosto 2020.
La suddetta Convenzione con AVEPA regolava l’erogazione di contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole a valere sul fondo regionale istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge regionale 6/2013, per i quali si era operato finora nei seguenti termini:
L’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001, che ha istituito l’AVEPA definendone i compiti, prevede che possa essere affidata all’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.
A due anni dall’attivazione della suddetta Convenzione ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 50/1993, si è quindi valutata l’opportunità di affidare all’AVEPA anche l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all’articolo 3 della L.R. 6/2013, sulla base delle seguenti considerazioni:
Si è quindi pervenuti alla definizione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, nei termini riportati nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.
Sinteticamente, il suddetto schema prevede, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione:
il trasferimento all’AVEPA delle risorse recate annualmente dal pertinente Capitolo di Bilancio n. 101930, destinate:
Per quanto riguarda l’annualità 2022, preso atto della disponibilità a valere sul Capitolo n. 101930, pari ad € 288.833,58, di cui € 100.000,00 derivanti dall' approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2022-2024 con L.R. 2 giugno 2022, n. 20, si dispone, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di cui all’Allegato A, il trasferimento ad AVEPA delle predetta somma, di seguito ripartita:
Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all’AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul capitolo 101930 per l’annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;
VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”;
VISTA la DGR n. 289 del 22.03.2022;
VISTA la DGR n. 750 del 21.06.2022;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 approvare le “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la L.R. n. 20 del 02.06.2022;
VISTA la L. R. n. 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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