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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 09 agosto 2022
Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e disposizioni relative al budget. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame si procede a specifiche determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e di ricovero in coerenza con i criteri di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 6/11/2012 ed alle relative disposizioni di budget.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.
L’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
Con DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 è stata altresì disciplinata la procedura relativa ai mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale.
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E), nella seduta del 7 giugno 2022, acquisito il parere favorevole e le disposizione relative al budget da parte della Direzione Programmazione Sanitaria e il parere favorevole dei Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate, si è espressa in relazione alle determinazioni relative ai soggetti privati accreditati come segue:
Tutto ciò premesso, considerato che la presente proposta di provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale essendo a isorisorse, restando invariati i budget assegnati alle predette strutture, si propone di approvare gli aggiornamenti riferiti ai soggetti privati accreditati che erogano prestazioni sanitarie interessate da mutamenti giuridici e organizzativi come da Allegato A e di assumere le relative determinazioni di budget, disposte dalla competente Direzione Programmazione Sanitaria, come da Allegato B. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;
VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 101 del 7 febbraio 2022 “Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”;
VISTO il parere della seduta della C.R.I.T.E. del 7 giugno 2022 conservati agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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