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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 23 agosto 2022


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 09 agosto 2022

Autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale da parte della Regione del Veneto per l'annullamento della Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I - n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Veneto a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avverso un provvedimento giurisdizionale lesivo delle competenze regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 30 marzo 2022 (R.G. n. 500/2022), il Comune di Rivoli Veronese ha proposto ricorso avanti il TAR Veneto contro la Regione del Veneto e nei confronti della Provincia di Verona e dell’Ambito Territoriale di Caccia - ATC n. 1 Verona Ovest del Garda, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, tra l’altro, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (“PFVR”), approvato con legge della Regione Veneto n. 2 del 28 gennaio 2022 nella parte in cui esclude il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica Alpina di cui agli articoli 11 della legge n. 157 del 1992 e 23 della legge regionale n. 50 del 1993, domandando, peraltro, che il giudice amministrativo sollevasse questione incidentale di costituzionalità avverso la predetta legge per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 41, 97, 103, 113 e 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.

Con deliberazione n. 395 del 12 aprile 2022, la Regione del Veneto ha disposto di costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale e con deliberazione n. 28 del 12 aprile 2022, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha, del pari, richiesto e autorizzato la costituzione in giudizio.

Con motivi aggiunti notificati in data 16 maggio 2022 sono stati impugnati ulteriori provvedimenti, tra cui il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15 aprile 2022, pubblicato sul BUR n. 51 del 22 aprile 2022, avente ad oggetto “Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali”; il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “Istituzione dei Comprensori alpini nel territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2. Articolo 24, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50”; il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “Istituzione degli Ambiti territoriali di caccia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 articolo 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50”; il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 146 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 42S del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) [PFVR 2022-2027], approvato con L. R. n. 2/2022. Avvio della procedura per l'istituzione di Oasi di Protezione (OP) e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), ai sensi e per gli effetti dei commi da 13 a 17 compreso dell'articolo 10 della L. n. 157/1992 e degli articoli 10, 11 e 12 della L. R. n. 50/1993: approvazione dello schema di avviso di pubblicazione del PFVR 2022-2027 e di domanda di opposizione all'istituzione di OP/ZRC, adozione della scansione temporale della procedura ed avvio della procedura di pubblicazione”.

Con Ordinanza 20 giugno 2022, n. 615, il TAR Veneto ha sospeso “l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dell’Ente territoriale ricorrente in via meramente interinale e, per l’effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 891 del 26 luglio 2022 è stata autorizzata la proposizione dell’appello avverso l’Ordinanza 20 giugno 2022, n. 615 del TAR Veneto, affidando, in ragione della peculiarità delle lesioni derivanti dalla ordinanza appellata, connotate dalla commistione e sovrapposizione di profili costituzionali e amministrativi, agli avvocati dell’Avvocatura regionale del Veneto e all’avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Barberini 12.

Con ordinanza 18 luglio 2022, n. 1170, il TAR Veneto, Prima sezione, ha sollevato questione incidentale di costituzionalità dell’art. 1 della legge regionale del Veneto n. 2 del 2022 che approva con legge il Piano faunistico venatorio del Veneto, e degli allegati B) e C) della medesima legge, questi ultimi nella parte in cui escludono il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica della Alpi, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 100, 111, 113 e 117, primo comma - quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – nonché 117, secondo comma, lett. s) e 123 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’ordinanza TAR Veneto Prima sezione, 20 giugno 2022, n. 615, nel disporre in diretto contrasto con una previsione legislativa regionale (legge della Regione Veneto n. 2 del 28 gennaio 2022), non solo è stata adottata in assoluta carenza di potere giurisdizionale, rappresentando un esercizio abnorme di quest’ultimo, in violazione degli artt. 101 e 134 Cost., ma determina anche una lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione del Veneto, e – nell’ambito della stessa – al Consiglio regionale, dagli articoli 117, quarto comma, 121, secondo comma, e 123, primo comma, Cost. anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 dello Statuto della Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 115 del 2 agosto 2022 il Consiglio Regionale del Veneto ha disposto, anche ai sensi dell’art. 33, comma 3, dello Statuto del Veneto, a norma del quale “Il Consiglio regionale inoltre….m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio avanti la Corte costituzionale”, di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e, per esso, dello Stato affinché venga dichiarata la non spettanza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del potere di disapplicare la legge regionale n. 2/2022 della Regione Veneto e di ordinare alla Regione Veneto di conseguentemente provvedere e, per l’effetto, venga annullata l’ordinanza n. 615 del 20 giugno 2022 del TAR Veneto.

Si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale per vedere dichiarato che non spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, il potere di disporre, con l’ordinanza n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, che vengano mantenute nel territorio del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine in contrasto con la previsione contenuta nella legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022, nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare da definire a seguito della soluzione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza dal medesimo Tribunale amministrativo, e, per l’effetto, vedere annullata, in parte qua, la citata ordinanza del Tribunale amministrativo per il Veneto - Sezione prima n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, con la quale il predetto potere giurisdizionale è stato affermato e concretamente esercitato.

Il patrocinio legale, a tutela degli interessi regionali, è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Barberini 12.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale per l’annullamento della Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I - n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Barberini 12;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente Struttura;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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