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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 954 del 02 agosto 2022

Adempimenti conseguenti alla rideterminazione della copertura finanziaria degli oneri di cui all'art. 1, c.2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale assume le disposizioni conseguenti ai fini della copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e sue successive modificazioni, di elevare fino al doppio le risorse, previste dal comma 1 dello stesso articolo, destinate all’incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, dall’art. 2, comma 6, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 1 del medesimo Decreto Legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall’art. 2, comma 6, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall’art. 30, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018”.

Per dare attuazione alle suddette disposizioni, la Giunta Regionale con deliberazione n. 646 del 22 maggio 2020 ha determinato in complessivi euro 60.932.640 le risorse allo stato disponibili a valere sul FSR dell’esercizio 2020, di cui euro 40.621.760 quali maggiori risorse destinate all’intervento di cui al comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 18/2020 citato. Occorre evidenziare peraltro che l’intervento previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e la relativa copertura finanziaria sono stati approvati con Legge Regionale n. 33 del 27 luglio 2020.

Si evidenzia preliminarmente che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1389 del 12 ottobre 2021, ha approvato il bilancio di esercizio 2020 consolidato del Servizio Sanitario della Regione del Veneto, dal quale risulta che anche nell’esercizio 2020 il SSR del Veneto è in condizione di equilibrio economico-finanziario, con un risultato di esercizio consolidato regionale di euro 5.683.443,37. Tale risultato dimostra che la gestione sanitaria 2020, a livello consolidato, ha comportato costi complessivi che sono stati comunque tutti coperti dal complesso delle risorse stanziate sul bilancio regionale (Fondo sanitario regionale, finanziamenti statali emergenziali, finanziamenti comunitari, risorse proprie del bilancio regionale che includono anche quelle derivanti da raccolta fondi volontaria per l’emergenza covid per la sanità veneta).

Tali risorse tuttavia, si sono rese effettivamente disponibili sul bilancio regionale per la destinazione a copertura delle spese, con tempistiche diverse e talvolta oltre la chiusura dell’anno 2020, come nel caso dell’assegnazione delle risorse statali pari ad euro 197.493.455,00 di cui all’intesa rep. atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021, sullo schema di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, concernente il riparto a favore delle Regioni e delle Province autonome del fondo di 1.000 milioni di euro di cui all’art. 24 c. 1 del Decreto Legge n. 41/2021.

Nel corso dell’esercizio 2020, al fine di anticipare le risorse a copertura dei maggiori oneri correlati all’emergenza Covid-19 derivanti dall’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Regione del Veneto si è attivata tempestivamente sulla base delle necessità contingenti che via via andavano presentandosi ed in condizioni di evidente complessità di approvvigionamento sul mercato internazionale, utilizzando le risorse finanziarie che aveva a disposizione in quei determinati periodi storici.

Con Deliberazione n. 535 del 27 aprile 2021, la Giunta Regionale ha assegnato ad Azienda Zero un finanziamento complessivo di euro 205.000.000,00 per le maggiori occorrenze connesse alla gestione emergenziale 2020, alla cui copertura hanno concorso risorse della gestione ordinaria per un importo di euro 21.216.236,02, derivanti da raccolte di pubbliche sottoscrizioni per la realizzazione di interventi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, stanziate sul capitolo di spesa perimetrato sanità, n. 104277 “Azioni regionali per il contrasto dell'emergenza da covid-19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118 - L.R. 25/10/2016, n.19)” del Bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.

L’assegnazione delle risorse regionali ordinarie per un importo di euro 21.216.236,02, avvenuta con DGR 535/2021, ha consentito di integrare le risorse del FSR e dei finanziamenti statali emergenziali dell’anno 2020 e l’insieme complessivo del FSR, dei finanziamenti statali emergenziali e delle risorse proprie regionali hanno concorso alla copertura totale dei costi dell’anno 2020, garantendo la chiusura in equilibrio.

Tali risorse, finalizzate alla copertura di costi legati all’emergenza sanitaria come indicato nella DGR 535/2021, rientrano nella fattispecie delle risorse utilizzabili a scomputo delle somme erogate di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 18/2020, garantendo “di fatto una copertura” parziale dell’intero ammontare pari ad euro 40.621.760,00 concesso con L.R. 33/2020 ai fini dell’incremento dei fondi contrattuali del personale sanitario, residuando pertanto un importo complessivo di euro 19.405.523,98, che necessita di ulteriore risorse extra-sanitarie a rimborso del FSR..

A tale scopo, nell’ottica di attivare un procedimento amministrativo-contabile che in termini di efficacia, efficienza e tempestività possa “reintegrare” quanto prima la disponibilità del Fondo Sanitario Regionale dei rimanenti 19,4 milioni di euro a valere su risorse del Bilancio ordinario, l’Area Sanità e Sociale ha contattato la Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto, la quale ha proposto di accedere alle risorse della programmazione FESR 2014-2020 (POR FESR/Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020).

La Direzione Programmazione Unitaria procederà con la predisposizione di una apposita delibera per l’inserimento dell’intervento nel costituendo Programma Operativo Complementare della Regione del Veneto ai fini della conseguente certificazione di spesa.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si prende atto che le precitate risorse della gestione ordinaria per un importo di euro 21.216.236,02, derivanti da raccolte di pubbliche sottoscrizioni per la realizzazione di interventi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, stanziate sul capitolo di spesa perimetrato sanità, n. 104277 “Azioni regionali per il contrasto dell'emergenza da covid-19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118 - L.R. 25/10/2016, n.19)” del Bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, garantiscono “di fatto una copertura” parziale degli oneri di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 18/2020, concessi con L.R. 33/2020 per un importo di euro 40.621.760,00. Con successivi atti la Direzione Programmazione Unitaria avvierà l’iter per accedere alle risorse della programmazione FESR 2014-2020 (POR FESR/Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020), al fine di reperire le ulteriori somme a copertura degli oneri citati, attraverso il rimborso delle spese sanitarie sostenute da Azienda Zero, ammissibili e già interamente sottoposte ai controlli di primo livello e le cui procedure di gara sono state già vagliate dall’Autorità di Audit del POR FESR, nei limiti delle somme effettivamente disponibili nella programmazione citata e non oltre l’ammontare massimo dell’importo rimanente quantificato in euro 19.405.523,98.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L.13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;

VISTA la L.R. 27 luglio 2020, n. 33;

VISTA la DGR 22 maggio 2020, n. 646;

VISTA la D.G.R. 24 novembre 2020, n. 1627;

VISTA la D.G.R. 24 novembre 2020, n. 1628;

VISTA la DGR 27 aprile 2021, n. 535;

VISTA la D.G.R. 12 ottobre 2021, n. 1389.

delibera

  1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che le risorse della gestione ordinaria, derivanti da raccolte di pubbliche sottoscrizioni per la realizzazione di interventi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per un importo di euro 21.216.236,02, stanziate sul capitolo di spesa perimetrato sanità n. 104277 “Azioni regionali per il contrasto dell'emergenza da covid-19 - finanziamento da pubbliche sottoscrizioni - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118 - L.R. 25/10/2016, n.19)” del Bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, garantiscono una prima parziale copertura degli oneri di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 18/2020, concessi con L.R. 33/2020 per un importo di euro complessivo di euro 40.621.760,00;
  3. di rinviare a successivi provvedimenti la copertura degli oneri residui richiamati al precedente punto 2., fino all’ammontare massimo pari ad euro 19.405.523,98, nell’ambito della programmazione FESR 2014-2020 (POR FESR/ Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020), attraverso il rimborso delle spese sanitarie sostenute da Azienda Zero, ammissibili e già interamente sottoposte ai controlli di primo livello e le cui procedure di gara sono state già vagliate dall’Autorità di Audit del POR FESR, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nella programmazione citata;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Tavolo di verifica degli adempimenti;
  6. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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