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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 970 del 02 agosto 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023, a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisito il parere consultivo dell’ISPRA e la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022.
L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.
Il calendario venatorio deve indicare:
Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n 250353 dell’01.06.2022 il progetto di calendario venatorio 2022/2023 per l’acquisizione del previsto parere consultivo.
Con l’allegata nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 308668 del 12.07.2022, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.
Nell’ambito di detto parere l’ISPRA ha espresso formale apprezzamento per il fatto che il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all’analogo documento presentato lo scorso anno. Come richiesto dall’ISPPA, specie quali Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus) sono state escluse dal calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio (Turdus philomelos) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal Key Concepts Document 2021.
Sempre nell’ambito del citato parere, l’Istituto nazionale ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.
La parte di osservazioni critiche che si possono “desumere” a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano rapportate (proprio perché l’ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l’ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l’ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l’ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.
In seguito alle prescrizioni rilasciate dalla Commissione Regionale VAS, con il Parere Motivato n. 152 dell’1° luglio 2021 avente ad oggetto: “Rapporto ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024”, il calendario venatorio per la stagione 2022-2023 è stato sottoposto alla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., i cui esiti sono riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 inviata, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 1° agosto 2022. La Relazione medesima, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato D, riconosce una conclusione positiva della Valutazione di Incidenza rispetto ai siti della rete Natura 2000.
Sulla base dei contenuti della Relazione Istruttoria Tecnica sopra riportata e, in relazione alle osservazioni critiche formulate dall’ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 3 del parere medesimo, ed in particolare dal punto relativo alle specie cacciabili, si osserva quanto segue.
In riferimento alla specie Allodola già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.
Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.
Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.
In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.
In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque vengono eseguiti interventi di taglio frazionato, garantendo fasce non falciate distribuite a mosaico all’interno delle superfici a prato, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.
Come si rileva dalla tabella riassuntiva di seguito riportata, di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono 54000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati –pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche 5329 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.
Azione rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.
L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.
A – SPECIE CACCIABILI
A1) Moretta
In riferimento alla specie Moretta l’ISPRA, sulla base dei dati in suo possesso, ritiene che anche limitando il prelievo della Moretta dal 17 ottobre al 19 gennaio ciò non escluda il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua presenza anche in questo arco temporale. Per cui, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta.
Preso atto di quanto sostenuto dall’Istituto nazionale, l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso ISPRA. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata… ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l’arco temporale stabilito dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:
La Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale.
Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.
Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023.
B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE
B1) Beccaccia
L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”
Nel rammentare che l’arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
B2) Germano reale
L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.
B3) Folaga
L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
B4) Gallinella d’acqua
L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
B5) Alzavola
L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
B6) Mestolone
L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”
B7) Canapiglia
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
B8) Porciglione
L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
B9) Fischione
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”
B10) Codone
L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”
B11) Marzaiola
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:
B12) Beccaccino
L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
B13) Frullino
L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
B14) Tordo Bottaccio
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:
B15) Cesena
L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
B16) Tordo sassello
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
B17) Starna
L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”
Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
B18) Fagiano
L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.
A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
B19) Quaglia
L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.
Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.
B20) Apertura anticipata della caccia al Merlo
L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.
Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l’ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo “….. L’eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela….(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell’appostamento..)”.
Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell’ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell’appostamento; 5 capi giornalieri).
B21) Apertura anticipata della caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia
L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92.
B22) Tortora selvatica
Per quanto concerne la specie Tortora selvatica, ISPRA evidenzia che: “la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall’Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all’attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente)”.
Ciò detto, per quanto riguarda la Tortora, in Veneto si prevede la caccia in preapertura nelle sole giornate dell’1 e 3 settembre (con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore) e nel periodo compreso dal 18 settembre al 29 settembre nella sola forma della caccia da appostamento, con carniere pari a di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il Piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall’analisi dei carnieri delle stagioni dal 2014-2015 al 2019-2020 per un limite massimo prelevabile corrispondente a 1423 capi. La rilevazione degli esemplari di Tortora oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.
C - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA
C1) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.
C1a) Cesena
L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).”
Si ritiene quindi di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:
C1b) Tordo sassello
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.
Si ritiene di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:
C2) Chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli).
Per quanto riguarda la chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica si deve preliminarmente evidenziare quanto segue.
L’ISPRA non fornisce alcun riferimento al territorio del Veneto, al contrario, i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio.
A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l’alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fistione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la pivieressa, l’avocetta, l’oca selvatica, l’oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
Da ultimo, si rappresenta che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 15 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili in Veneto, ben 11 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d’acqua, porciglione, moriglione, pavoncella, moretta), mentre solo 3 (codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Aggiungasi che tra le 11 specie sopra elencate, il Moriglione e la Pavoncella sono state escluse dal calendario venatorio oggetto di approvazione con il presente provvedimento. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio per le 9 specie rimanenti non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per codone, canapiglia e folaga viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.
Tutto ciò premesso, per quanto concerne le singole specie si rappresenta quanto segue:
C2a) Germano reale
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B2) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto:
C2b) Folaga
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B3) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2c) Gallinella d’acqua
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B4) per quanto concerne lo status della Gallinella d’acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida). A ciò si aggiunge che:
C2d) Alzavola
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B5) per quanto concerne lo status dell’Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2e) Mestolone
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B6) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2f) Canapiglia
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B7) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2g) Porciglione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B8) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa e delle seguenti ulteriori considerazioni:
C2h) Fischione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B9) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2i) Codone
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B10) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2l) Marzaiola
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B11) per quanto concerne lo status della Marzaiola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2m) Frullino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B13) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C2n) Beccaccino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B12) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
C3) Beccaccia
Nel rammentare che l’arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:
Sulla base del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA si evidenzia che, qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo. Tale sistema di monitoraggio trova condivisione da parte dell’Istituto nazionale il quale esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.
C4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.
C4a) Starna
Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l’utilità di limitazioni all’arco temporale previsto dalla legge.
C4b) Fagiano
Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l’anticipo della chiusura a fine dicembre (l’art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l’utilità di ulteriori limitazioni all’arco temporale previsto dalla legge.
C5) Chiusura della caccia alla Quaglia
Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale come “Least concern” dall’IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.
D – ALTRO
Per quanto riguarda la specie Coturnice (Alectoris graeca), il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di prelievo venatorio limitatamente nei mesi di ottobre e novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.
Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi, non possono che definirsi “residuali”.
L’Amministrazione provinciale di Belluno (ora sede territoriale della Regione), attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.
All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso (allora Amministrazione provinciale), nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.
In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.
Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 'Sinistra Brenta' e segnatamente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.
Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.
Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.
Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.
Da ultimo, per quanto concerne eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.
E – CACCIA A FAUNA ACQUATICA IN FORMA VAGANTE A GENNAIO
L’indicazione dell’ISPRA secondo il quale: “La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi”, non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell’indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.
F – GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE
L’ISPRA ritiene che, allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull’entità del prelievo esercitato in relazione all’andamento temporale dei flussi migratori, la deroga in questione non vada concessa in quanto non risponde ad un opportuno principio di precauzione.
Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell’art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:
G – MAMMIFERI
G1) Lepre comune e Coniglio selvatico
L’ISPRA espone quanto segue: “Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia”.
Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.
G2) Volpe
Nel caso della Volpe, l’ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita oltre al prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotate di ottiche di mira.
Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:
H – PRELIEVO NELLE AZIENDO FAUNISTICO – VENATORIE
L’ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un’estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.
Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 30 gennaio la data di chiusura del relativo prelievo nell’ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.
A tale riguardo si osserva quanto segue:
I – PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
I1) Pernice rossa
Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.
L’ISPRA afferma che l’inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie…. si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un’operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.
Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA (concernenti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano non condivisibili.
Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).
Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.
I2) Quaglie d’allevamento
L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.
Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.
Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Coturnix, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
L – PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI
Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l’approvazione dell’allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2022/2023, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che l’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2022-2023.
Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:
a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un “Piano di Gestione”; b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.
Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.
Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.
Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall’ISPRA la Regione, a prescindere dall’esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell’art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all’art. 17 della L.R n. 50/93.
Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.
In conclusione, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha svolto, con esito favorevole, l’istruttoria tecnica di propria competenza del calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2022/2023, oggetto di approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 308668 del 12.07.2022 (Allegato A);
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 acquisita con prot. n. 338194 del 1° agosto 2022 (Allegato D);
RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico venatorio regionale 2022/2027”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;
RICHIAMATA altresì la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;
delibera
(seguono allegati)
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