Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 03 agosto 2022


Materia: Viabilità e trasporti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 02 agosto 2022

Approvazione graduatoria del bando 2022 per l'assegnazione dei contributi ai sensi della Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 76/CR del 19.07.2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39 e s. m. i., la graduatoria degli interventi ammissibili e ammessi a finanziamento, predisposta sulla base dei criteri di cui al bando approvato con la D.G.R. n. 301/2022. Si incarica il Presidente, o un suo delegato, alla firma degli Accordi di Programma con le Amministrazioni Comunali risultate beneficiarie di contributi.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

Per quanto sopra, nell’ambito di quanto indicato dal richiamato art. 3, la Giunta regionale, a seguito del prescritto parere della Commissione consigliare, con deliberazione n. 301 del 29.03.2022, ha approvato il bando per l’assegnazione di finanziamenti per l’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.

Sulla base di tale disposizione, i Comuni interessati, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando

nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 dell’8 aprile 2022, hanno presentato le relative proposte d’intervento.

In tale termine risultano essere pervenute, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, n. 309 domande che si riportano in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le domande pervenute e ritenute ammissibili a finanziamento si riportano quale Allegato B, mentre quelle non assentibili, per presentazione della domanda fuori termine, per carenza della documentazione trasmessa o per errata quota minima di cofinanziamento, secondo i criteri definiti in sede di bando, si riportano quale Allegato C, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per quanto attiene la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui al già citato Allegato B, sono stati utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione, previsti in sede di Bando, tenendo conto delle indicazioni emerse in sede di acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare:

  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento;
  • per livello di progettazione (massimo punti 5/100) con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato;
  • per tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
  • per la rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100), vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali, nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D. Lgs. 285/1992. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora al di fuori dei centri abitati, quelli su viabilità provinciale, nonché gli interventi che, per la loro conformazione di tipo lineare, interessino anche tratti viari di competenza statale;
  • per importo (massimo punti 15/100), vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L. R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 700.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori;
  • per coerenza con la programmazione dell’Ente proponente o sovraordinato (massimo punti 7/100), viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore (Piano degli Interventi, Programma triennale dei lavori pubblici di competenza dell’Ente, …);
  • per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti 20/100).

Ulteriori 3 punti sono stati assegnati, alternativamente, ad Enti che hanno inoltrato istanza nelle seguenti modalità:

  1. n. 3 punti (punti 3/100) quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12, della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ai Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dall’art. 15 del D. Lgs. 267/2000 e dalla L. R. 25/1992 e s. m. e i.;
  2. n. 2 punti (punti 2/100) alle proposte presentate da un Comune aderente ad una Unione di Comuni, disciplinata dall’art. 32 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 4 della L. R. 18/2012. Da parte del Comune che presenterà domanda, dovrà essere allegato l’impegno all’assunzione della responsabilità dei successivi rapporti con la Regione ed a ricoprire il ruolo di soggetto capofila degli altri Comuni facenti parte dell’Unione eventualmente associati alla domanda, i quali non potranno presentare domanda autonoma. Il Comune capofila non potrà presentare altre domande. I comuni potranno aderire ad una sola domanda associata. Ogni Unione di Comuni potrà sostenere una sola domanda in risposta al bando ed a tale domanda di partecipazione dovrà essere allegata idonea Delibera dell’Unione di adesione all’intervento. Resta salva la possibilità per i singoli Comuni facenti parte dell’Unione e non associati a nessun progetto, di presentare istanza autonomamente;
  3. n. 2 punti (punti 2/100), per le richieste di finanziamento presentate da due o più amministrazioni comunali in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 5 della L. R. 18/2012. Ogni Convenzione dovrà individuare un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.

A parità di punteggio conseguito, è stata data priorità agli interventi con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999, e tra quest’ultimi, quelli con il livello di progettazione più elevato.

Applicati i criteri sopraccitati, previsti dal Bando per i pari punteggio, nel caso non emerga una indicazione di priorità (“ex aequo”) tra interventi diversi, si disporrà, nel caso, il contemporaneo finanziamento di entrambi.

In merito ai finanziamenti disponibili, con deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 18 gennaio 2022, si è proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali stanziate con la Legge n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Sato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2021”, art. 1 , commi dal 134 al 138, destinando la somma di Euro 15.126.515,75  per gli interventi oggetto del presente Bando, allocate sul competente capitolo di spesa n. 104374 ad oggetto “Interventi a favore dei Comuni al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale - contributi agli investimenti (art. 9, L. R. 30/12/1991, n. 39 - art. 1, c. 134, 138, L. 30/12/2018, n. 145)”.

Le risorse citate consentono la copertura integrale dei primi 49 interventi in graduatoria e la copertura parziale dell’intervento alla posizione 50, riportati nell’Allegato D al presente provvedimento; tenuto conto infatti dell'importo disponibile, si prevede di poter concedere una quota del contributo richiesto previo comunque verifica dell’attuazione dell’intervento, anche in uno stralcio funzionale, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo dell’opera.

Si ritiene ora di procedere, acquisito il prescritto parere favorevole a maggioranza senza modifiche della competente Commissione consiliare, acquisito con la nota prot. n. 335843 del 29.07.2022, ad approvare i sopra elencati allegati, precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B, potrà avvenire anche nel successivo esercizio finanziario, a seguito della relativa disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa, così come previsto dall’art. 9, comma 2 bis, della citata Legge 39/91 e così come stabilito con la sopraccitata deliberazione n. 301/2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la D.G.R.  n. 31 del 18 gennaio 2022;

VISTA la D.G.R.  n. 301 del 29 marzo 2022;

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 39 del 30 dicembre 1991 e s. m. e i.;

VISTO il parere reso dalla Commissione consiliare n. 195 del 29/07/2022;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. f della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali in esito al bando approvato con la delibera di Giunta regionale n. 301 del 29.03.2022, come riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare, ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’art. 9 della L. R. 30.12.1991, n. 39 e s. m. i., l’Allegato B, quale parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria degli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, predisposta sulla base dei criteri di cui alle premesse;
  4. di approvare l’elenco delle istanze non ammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, di cui all’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
  5. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento per l’annualità 2022, con esigibilità 2023, che si riportano quale Allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
  6. di prevedere la possibilità di poter concedere una quota del finanziamento assegnato, previa comunque verifica dell’attuazione dell’intervento, anche in uno stralcio funzionale, da parte del soggetto beneficiario, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo intervento;
  7. di confermare che la graduatoria resterà valida per un biennio dalla sua approvazione, prevedendo che lo scorrimento avverrà a seguito della disponibilità economica sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale di riferimento;
  8. di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà, ai sensi del comma 2, lett. a) della D. G. R. n. 31 del 18/01/2022, con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 104374 ad oggetto “Interventi a favore dei Comuni al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale - contributi agli investimenti (art. 9, L. R. 30/12/1991, n. 39 - art. 1, c. 134, 138, L. 30/12/2018, n. 145)”, nei limiti delle risorse in esso destinate, pari ad Euro 15.126.515,75;
  9. di dare atto che l’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari avverrà secondo le modalità previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003;
  10. di incaricare il Presidente, o un suo delegato, alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma con le Amministrazioni comunali ammesse a beneficiare del contributo, autorizzandolo ad apportare agli stessi modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione regionale, dando atto che il relativo schema di Accordo è già stato approvato con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 29 marzo 2022;
  11. di incaricare la U. O. Autostrade e Infrastrutture della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  14. di pubblicare il presente atto, completo di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_940_22_AllegatoA_482360.pdf
Dgr_940_22_AllegatoB_482360.pdf
Dgr_940_22_AllegatoC_482360.pdf
Dgr_940_22_AllegatoD_482360.pdf

Torna indietro