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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 908 del 26 luglio 2022
Determinazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 526 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attribuite dallo Stato alla Regione del Veneto e di spettanza del personale della dirigenza medica per l'attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del DPR n. 1124/1965. Formulazione di linee generali di indirizzo nei confronti delle aziende del SSR. Articolo 6, comma 1, lett. h) del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019.
Con il presente provvedimento si determina la quota parte per ciascuna Azienda del SSR, riferita ai medici dipendenti, delle somme trasferite dall’INAIL allo Stato e da quest’ultimo assegnate alla Regione del Veneto (in sede di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno nazionale standard per gli anni 2019, 2020 e 2021) per l’attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale. Inoltre si formulano indirizzi generali nei confronti delle aziende del SSR per la definizione dei criteri di allocazione delle predette somme.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’articolo 1, comma 526, della 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000 maggiorato per gli anni successivi al 2019 del tasso di inflazione programmato dal Governo, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale.
Il successivo comma 527 dell’articolo citato prevede altresì che quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.
Il comma 528 prevede poi che quota parte degli stessi trasferimenti, sempre determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata, incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.
Nel riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno nazionale standard per gli anni 2019, 2020 e 2021, di cui alle intese in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 6 giugno 2019, n. 55 del 31 marzo 2020 e n. 152 del 4 agosto 2021, alla Regione del Veneto sono stati assegnati per i predetti trasferimenti rispettivamente € 2.031.874, € 2.035.454 ed € 2.055.189, per un importo complessivo di € 6.122.517.
La Regione ha provveduto ad assegnare ed erogare (per il tramite di Azienda Zero, considerato quanto disposto dall’articolo 2 della L.R. n. 19/2016) tali risorse alle Aziende del SSR con le seguenti modalità:
Con intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 91 del 25 maggio 2022 è stata concordata la ripartizione delle predette risorse tra i medici di assistenza primaria e i medici dipendenti del Servizio sanitario regionale sulla base del numero dei certificati medici rilasciati, rispettivamente, dai medici dipendenti del SSN e dai medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore della L. 145/2018 e, pertanto, nel quinquennio 2014-2018. L’intesa prevede altresì che tale ripartizione rimanga in vigore anche per il quinquennio 2019-2023, mentre per ciascun quinquennio successivo è stato previsto che, sempre in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai medici dipendenti del Servizio sanitario regionale.
Nel periodo 2014-2018 la percentuale di certificati emessi dai dirigenti medici nella Regione del Veneto è stata pari al 90% del totale, mentre la percentuale di quelli emessi dai medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN è stata pari al 10%.
Conseguentemente, ai medici dipendenti delle Aziende del SSR dovrebbe essere assegnato il 90% delle risorse complessivamente assegnate alla Regione del Veneto in sede di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno nazionale standard per gli anni 2019, 2020 e 2021, rispettivamente pari ad euro € 1.828.687, € 1.831.909 ed € 1.849.670.
Peraltro, l’Assessore alla Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, nella sua qualità di coordinatore della Commissione Salute, con nota del 14 giugno u.s. ha formulato a nome delle Regioni e delle Province autonome un quesito al Ministero della salute per chiedere, tra l’altro, se le risorse di cui all’articolo 1, comma 526 della 30 dicembre 2018, n. 145 trasferite dall’INAIL allo Stato e da questo alle Regioni e Province autonome comprendano o meno anche quelle relative alle certificazioni compilate dai medici delle strutture private accreditate.
Premesso quanto sopra, questa Amministrazione ha avviato con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità un confronto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. h) del CCNL della stessa Area, stipulato il 19 dicembre 2019, per la determinazione per ciascuna Azienda del SSR delle risorse in questione e per l’emanazione di linee generali di indirizzo da parte della Regione nei confronti delle stesse aziende, finalizzate alla definizione dei criteri di allocazione delle medesime risorse.
In data 16 giugno 2022 l’Assessore alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione Socio sanitaria, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale e il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR hanno sottoscritto uno specifico verbale di confronto con la maggior parte delle organizzazioni sindacali della dirigenza dell’Area sanità, che è conservato agli atti della Direzione Risorse Umane del SSR, con il quale sono state concordate le predette linee di indirizzo che di seguito si illustrano.
Preliminarmente si ritiene che, nelle more della formulazione dei chiarimenti da parte del Ministero della Salute o degli altri competenti dicasteri in ordine alla ricomprensione o meno delle certificazioni compilate dai medici delle strutture private accreditate tra quelle per le quali l’INAIL effettua i trasferimenti della somma di cui all’articolo 1, comma 526 della L. 145/2018, in via prudenziale e provvisoria ciascuna Azienda del SSR dovrà determinare l’incremento dei fondi contrattuali al netto degli importi che potrebbero essere di spettanza degli stessi medici delle strutture private accreditate. In particolare la predetta riduzione, computata, per ciascun anno, proporzionalmente al numero delle certificazioni compilate da questi ultimi medici rispetto alla somma delle stesse certificazioni e di quelle compilate dai medici dipendenti del SSR nella Regione del Veneto (secondo i dati dei certificati forniti dalla Direzione regionale del Veneto dell’INAIL con nota prot. n. 2963 del 6 giugno 2022) risulta pari a € 113.601 per l’anno 2019, a € 123.422 per l’anno 2020 e a € 124.014 per l’anno 2021 e, pertanto gli importi considerati per l’incremento dei fondi sono pari, complessivamente, a € 1.715.086 per l’anno 2019, € 1.708.486 per l’anno 2020 ed € 1.725.657 per l’anno 2021, ossia complessivamente a € 5.149.229.
Tuttavia, qualora dovesse essere chiarito che tutte le risorse di cui all’articolo 1, comma 526 della L. 145/2018 sono di esclusiva spettanza dei medici dipendenti del SSN, le somme oggetto di riduzione di cui al capoverso precedente saranno tempestivamente riconsiderate disponibili per la remunerazione dei medici dipendenti.
Ferma restando la predetta provvisoria riduzione, si propone di determinare per ciascuna Azienda del SSN le risorse di spettanza della propria dirigenza medica relative al triennio 2019-2021 per la compilazione delle certificazioni di cui all’articolo 53 del DPR 1124/1965 proporzionalmente al numero di certificazioni emesse presso ciascuna azienda come da dati comunicati dalla Direzione Regionale del Veneto dell’INAIL con la richiamata nota 2963/2022, come riportate nella tabella di cui all’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il medesimo criterio di determinazione sarà adottato anche in relazione alle certificazioni compilate nell’anno 2022 e seguenti.
Nella tabella allegata (Allegato A) è indicata, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale delle certificazioni compilate nel complesso delle aziende sanitarie, la quota (al lordo degli oneri previdenziali a carico degli enti e dell’imposta IRAP) che ogni azienda del SSR, per ciascun anno del triennio 2019-2021, dovrà attribuire ai propri dirigenti medici (al netto delle somme eventualmente attribuibili alle strutture private accreditate) in rapporto alle certificazioni compilate dagli stessi.
Le somme così determinate saranno destinate da parte di ciascuna azienda ad incrementare, con decorrenza dall’anno 2019, i fondi per la retribuzione di risultato, che saranno ulteriormente incrementabili con le somme trattenute qualora il Ministero della Salute o altri competenti dicasteri dovessero chiarire che le risorse trasferite annualmente dall’INAIL allo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 526 della L. 145/2018 non riguardano le certificazioni compilate dai medici delle strutture private accreditate.
I criteri di ripartizione aziendale delle risorse dovranno essere definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lett. c), del CCNL dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019.
Le parti della contrattazione collettiva integrativa, ferma restando la loro autonomia, sono comunque invitate a considerare nella ripartizione delle risorse il numero di certificazioni compilate da ciascun medico nel triennio 2019-2021 nei servizi di Pronto soccorso e nelle altre unità operative coinvolte, senza prevedere alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l’effettuazione della relativa attività.
Si evidenzia, infine, che tra i beneficiari delle risorse dovranno essere ricompresi anche i medici certificatori cessati dal servizio.
Agli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in euro 5.149.290, si fa fronte con le risorse dei bilanci delle Aziende del SSR.
Premesso quanto sopra, si incarica il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
VISTO l’articolo 1, commi 526 e segg. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTE le Intese in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 6 giugno 2019, n. 55 del 31 marzo 2020, n. 152 del 4 agosto 2021 e n. 91 del 25 maggio 2022;
VISTO il CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019;
VISTA la D.G.R. n. 1835 del 6 dicembre 2019;
VISTA la D.G.R. n. 535 del 27 aprile 2021;
VISTA la D.G.R. n. 1237 del 14 settembre 2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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