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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 26 luglio 2022

Recepimento del Piano "Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda" e assegnazione del contributo per l'anno 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce, per l’anno 2022, il Piano “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda”, prevedendo a tal proposito un finanziamento complessivo, a favore dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, dell’IZS delle Venezie e di un pescatore professionista, pari ad euro 30.164,56 (trentamilacentosessantaquattro/56.=) da imputarsi al capitolo n. 103285.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi anni plurime e diverse attività di monitoraggio su alcune specie ittiche oggetto di pesca nel Lago di Garda hanno evidenziato l’esistenza di un problema di contaminazione ambientale da diossine (PCDD/F e PCB), imponendo agli Enti territorialmente interessati l’adozione di piani e di strategie di controllo sull’ittiofauna volti a valutare i potenziali rischi alimentari derivanti dal consumo umano dei prodotti pescati.

La Regione del Veneto, in condivisione con le altre Regioni e Amministrazioni coinvolte, ha provveduto ad adottare diverse misure di controllo, in conformità alle normative europee in tema di sicurezza alimentare e ai provvedimenti ministeriali.

In particolare, con D.G.R. n. 1809 dell’8 novembre 2011 è stato recepito il “Piano per il monitoraggio dello stato di contaminazione dei prodotti ittici del lago di Garda”, focalizzato sul campionamento e l’analisi di campioni di varie specie ittiche pescate. I risultati analitici di quest’attività di controllo hanno rilevato una diffusa contaminazione da diossine (PCDD/F) e policlorobifenili-dioxin-like (PCB-DL) nelle anguille, con una percentuale rilevante di campioni non conformi rispetto al limite massimo previsto dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili (DL-PCB).

A seguito del completamento di quest’attività di sorveglianza, è emersa la necessità per gli Enti interessati di predisporre un nuovo Piano di monitoraggio biennale (per gli anni 2012-2013) sui residui riconducibili a PCB e diossine nelle anguille e, in misura parziale, negli agoni del Lago di Garda.

Successivamente, con D.G.R. n. 2081 del 30 dicembre 2015 si è proceduto a recepire il “Piano di monitoraggio 2015-2016” per la determinazione dei livelli di contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda, al fine di valutare la possibilità di utilizzo alimentare per l’uomo di determinati esemplari dell’intera popolazione o di specifiche sottopopolazioni di anguille.

Le rilevazioni analitiche e le relazioni sulle valutazioni degli esiti dei suddetti Piani di monitoraggio eseguite dagli Istituti tecnici competenti hanno continuato ad evidenziare livelli elevati di diossine e di PCB-DL nei campioni di anguille esaminati. Per tale ragione, il Ministro della Salute con Ordinanza del 17 maggio 2011, prorogata di anno in anno e tutt’ora vigente, ha disposto il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato e di commercializzare al dettaglio per il consumo umano le anguille pescate nell’intero bacino del Lago di Garda.

Constato poi dall’ultimo documento tecnico che la situazione di contaminazione non avrebbe presentato apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni, al decorso di tale lasso temporale, il Ministero della Salute ha recentemente ravvisato la necessità di predisporre un nuovo Piano di Monitoraggio per l’anno 2022.  Il Piano in parola, denominato “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda”, predisposto dall'IZS dell'Abruzzo e del Molise, condiviso con la Regione Lombardia, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha il fine di verificare eventuali ed apprezzabili modifiche delle contaminazioni da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del Lago di Garda rispetto ai dati ottenuti dal monitoraggio del 2016. La durata temporale del Piano è stabilita per l’anno 2022 in corso.

La strategia di monitoraggio proposta prevedeva, in particolare, che i campioni di anguille fossero prelevati nella zona d’imbocco dell’unico emissario del Lago di Garda, ossia il fiume Mincio, a partire dal mese di febbraio 2022, motivo per il quale si è proceduto a dare parziale attuazione al piano in parola nelle more del suo formale recepimento.

Si è previsto, inoltre, che l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione di Brescia si sarebbe occupato dell’analisi dei campioni prelevati, e che qualora non si dovessero apprezzare variazioni significative delle contaminazioni da PCDD/F e PCB nelle anguille all’esito di tali analisi, il monitoraggio non potrà essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno 10 anni.

In occasione poi della riunione, tenutasi in videoconferenza il 7 marzo 2022, tra i rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, per coordinare  le attività funzionali all' esecuzione del monitoraggio, si è stabilito di suddividere tra le medesime tre Pubbliche Amministrazioni la competenza per il numero di campioni da prelevare e analizzare, con conseguente imputazione dei relativi costi. La Regione del Veneto ha inoltre riferito di essersi attivata per individuare un pescatore professionista da autorizzare alla cattura delle anguille da destinare all’analisi. Infine si è appurata la disponibilità dell’IZS delle Venezie ad assicurare il coordinamento dell’intervento di prelievo, la documentazione del numero di anguille consegnato dai pescatori, la verifica dell'adeguatezza degli esemplari ai parametri richiesti, la preparazione dei campioni per lo stoccaggio, il trasporto e la consegna all’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione di Brescia.

Con nota acquisita al prot. regionale n. 80432 del 21/02/2022, agli atti dell’U.O. Sicurezza Alimentare  della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna ha trasmesso la proposta per l'espletamento delle attività connesse al Piano di monitoraggio sovra citato, riferendo che la tariffa da applicare per l’analisi e la ricerca di diossine, DL-PCB e NDL-PCB, ammontava ad euro 712,21 a campione, per un costo complessivo, per i 36 campioni a carico della Regione del Veneto, di euro 25.639,56.

Con D.D.R. n. 287 del 29/03/2022 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Regione del Veneto ha poi individuato ed autorizzato il pescatore professionista incaricato alla messa in posa delle reti e alla cattura delle anguille nell’area di lago ubicata interamente nel Comune di Peschiera del Garda denominata “Mandracchio”. Con nota registrata al protocollo della Giunta regionale n. 240737 del 26/05/2022, il pescatore ha presentato un preventivo relativo alla prestazione professionale di sua competenza, per complessivi euro 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00.=).

L’ IZS delle Venezie, inoltre, con nota acquisita al protocollo della Giunta regionale n. 54774 del 06/06/2022, ha presentato un preventivo onnicomprensivo per le attività di coordinamento dell’intervento di euro 3.000,00 (tremila/00.=).

Si prende atto, quindi, che i costi correlati all'esecuzione del piano di monitoraggio, a carico della Regione del Veneto sono i seguenti:

  • prestazione del pescatore professionale, individuando il medesimo importo previsto per il precedente piano, pari a euro 1.525,00 (mille cinquecento venti cinque/00.=);
  • attività svolta dall’IZS delle Venezie di coordinamento, verifica dell'adeguatezza dei campioni, loro preparazione, stoccaggio e trasporto all'IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione di Brescia, pari a euro 3.000,00 (tremila/00.=);
  • oneri per le analisi di 36 campioni di anguille da parte dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna: 25.639,56 (venti cinque mila seicento trenta nove/56.=).

Si precisa, infine, che in data 17 maggio 2022 si è tenuta una riunione in videoconferenza tra i rappresentanti degli Enti interessati per verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio e relazionare in merito al Ministero della Salute. Il Ministero medesimo, sentiti gli enti territorialmente competenti e valutato che le attività inerenti al nuovo Piano erano ancora in corso, con ordinanza del 16 giugno 2022 ha ritenuto opportuno di prorogare di ulteriori dodici mesi il divieto, di cui all’Ordinanza del 17 maggio 2011, per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato e di commercializzare al dettaglio per il consumo umano le anguille pescate nell’intero bacino del Lago di Garda.

In ossequio a tale Ordinanza Ministeriale, con D.P.G.R. n. 57 del 12 luglio 2022 è stata disposto il divieto di pesca, professionale e sportivo – dilettantistica, dell’Anguilla (Anguilla anguilla) fino al 19 giugno 2023 sulla parte del lago di Garda inclusa nel territorio della Regione del Veneto.

Sulla base di quanto premesso, e dopo un attento esame della documentazione trasmessa, si ritiene di proporre il formale recepimento del Piano “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda”, per l'anno 2022, di cui all' “Allegato A”, che costituisce parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la cui attuazione si prevede di assegnare a favore dell’IZS delle Venezie di Legnaro (PD), un contributo di euro 3.000,00 (tremila/00.=), a favore del pescatore autorizzato alla pesca un corrispettivo di euro 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00.=) e a favore dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna un corrispettivo di euro 25.639,56 (venticinquemilaseicentotrentanove/56.=), per un importo complessivo pari ad euro 30.164,56 (trentamilacentosessantaquattro/56.=).

Con L.R. n. 19 del 25/10/2016, "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Con D.G.R. n. 102 del 07/02/2022 la Giunta Regionale ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA, in esercizio 2022, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della citata L.R. n. 19/2016.

Con Decreto n. 39 del 14/03/2022 il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2022, dove viene ad esserci la linea di spesa n. 0122 denominata “Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale” - afferente al capitolo di Bilancio regionale n.103285 - che qui interessa e che presenta sufficiente disponibilità.

Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22/04/2022, si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2022 a favore di Azienda Zero, che comprende anche i finanziamenti di cui alla Linea di spesa n. 0122.

Considerato quanto sopra, con il presente provvedimento si assegnano, per un importo complessivo pari a euro 30.164,56 (trenta mila cento sessanta quattro/56.=):

  • all’IZS delle Venezie un contributo onnicomprensivo di euro 3.000,00 (tremila/00.=);
  • al pescatore autorizzato alla pesca con D.D.R. n. 287 del 29/03/2022 sovra citato un corrispettivo di euro 1.525,00 (mille cinquecento venti cinque/00.=);
  • all’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna un corrispettivo di euro 25.639,56 (venti cinque mila seicento trenta nove/56.=).

Tale importo di euro 30.164,56  trova copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 0122, denominata “ Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale” - afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - di cui al Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 102/2022, già erogati ad Azienda Zero con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22.04.2022, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 19/2016.

Si precisa che l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dovrà concludere l'attività relativa al finanziamento in oggetto entro il 31/12/2022 con il sostenimento delle relative spese, fatta salva eventuale proroga motivata. Azienda Zero provvederà, quindi, all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell’ IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna come di seguito indicato:

  • euro 20.000,00 (ventimila/00.=) a titolo di acconto sulla somma assegnata di euro 25.639,56 (venti cinque mila seicento trenta nove/56.=), ad esecutività del presente provvedimento;
  • il saldo, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione da parte dell'IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna alla Regione del Veneto di idonea consuntivazione delle spese sostenute entro il 28 febbraio 2023.

Infine, si propone di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare dell' esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione del 5 aprile 2017 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina- simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 con sui è stata istituita l'Azienda Zero";

VISTA la L.R. 15 dicembre 2021, n. 34;

VISTA la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35;                

VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23 dicembre 2021;

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25 gennaio 2022;

VISTA la D.G.R. n. 102 del 07/02/2022 “Autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA dell’esercizio 2022 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 4";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 Marzo 2022;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22 Aprile 2022;

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 recante “Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille provenienti dal lago di Garda”, e le successive proroghe intervenute;

VISTA l’Ordinanza dell’8 agosto 2011 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento concernente il divieto di pescare anguille nel Lago di Garda e la successiva proroga intervenuta;

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della salute del 16 giugno 2022 “Proroga dell’ordinanza del 17 maggio 2011 recante Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille provenienti dal lago di Garda”;

VISTO il D.P.G.R. n. 57 del 12 luglio 2022 concernente il “Divieto di pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2023”;

VISTA la D.G.R. n. 1809 dell’8 novembre 2011 relativa al “Piano di monitoraggio dello stato di contaminazione dei prodotti ittici del lago di Garda. Impegno di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 2081 del 30 dicembre 2015 recante “Modifica parziale della D.G.R. n. 2841/2014 Piano straordinario di monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB su alimenti, Cesio e metalli pesanti su prodotti alimentari provenienti da ambienti salvatici. Impegno di spesa.”

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 99655 del 3/03/2022, con cui il Ministero della Salute ha trasmesso il nuovo Piano di Monitoraggio per l’anno 2022 denominato “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda”;

VISTO il D.D.R. n. 287 del 29/03/2022 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto con cui si è disposta l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale e al trattenimento di esemplari di anguilla all’interno dei canali di Peschiera del Garda, ai fini del monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati  alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare Veterinaria n. 71 del 18 novembre 2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 - Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria”;

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di recepire formalmente il Piano “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda” per l'anno 2022, di cui all' “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di assegnare a tale scopo all’IZS delle Venezie un contributo di euro 3.000,00 (tremila/00.=); al pescatore, autorizzato alla pesca con D.D.R. n. 287 del 29/03/2022 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un corrispettivo di euro 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00.=); all’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna un corrispettivo di euro 25.639,56 (venticinquemilaseicentotrentanove/56.=), per un importo complessivo pari ad euro 30.164,56 (trentamilacentosessantaquattro/56.=). Tale importo trova copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2022, previsti per la linea di spesa n. 0122, denominata “Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale” - afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - di cui al Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 39/2022, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 102/2022, già erogati ad Azienda Zero con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22.04.2022, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 19/2016;

  4. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, pari ad euro 30.164,56 (trentamilacentosessantaquattro/56.=)con le seguenti modalità: euro 3.000,00 a favore dell’IZS delle Venezie ad esecutività del presente provvedimento; euro 1.525,00 a favore del pescatore professionista, di cui al D.D.R. n. 278/2022 sovra citato, ad esecutività del presente provvedimento; euro 20.000,00, a favore dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, a titolo di acconto sulla somma assegnata di euro 25.639,56 ad esecutività del presente provvedimento; il saldo a favore dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dopo la positiva valutazione della relazione tecnica e di congruità della rendicontazione finanziaria da parte dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

  5. di stabilire che l' IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna in relazione all'attività da realizzare entro il 31/12/2022 in connessione allo svolgimento del Piano di cui al punto 2, dovrà presentare, entro il termine del 28/02/2023, la relazione dell'attività svolta e la rendicontazione delle spese sostenute firmata dal Direttore Generale, spese che saranno riconosciute nel limite dell'importo finanziato;

  6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dell'esecuzione del presente atto;

  7. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero per le attività di competenza; all’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera territorialmente competente, al pescatore professionale individuato, all’IZS delle Venezie, alla Regione Lombardia, alla Provincia Autonoma di Trento, all’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, all’IZS dell’Abruzzo e del Molise e al Ministero della Salute;

  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

  9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_902_22_AllegatoA_482119.pdf

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