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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 26 luglio 2022

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e i confidi, già affidatari della gestione del fondo rischi di cui alla linea di intervento 1.2 "Ingegneria Finanziaria", Azione 1.2.1 del Programma Operativo Regionale 2007-2013, concernente l'impiego delle risorse residuanti dai predetti fondi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e i Confidi Fidi Nordest società cooperativa consortile di garanzia collettiva fidi, Cofidi Veneziano società cooperativa, Consorzio Veneto Garanzie società cooperativa, Fidi Impresa&Turismo Veneto società cooperativa p.a, Italia ComFidi soc. consortile a r.l. e Neafidi soc. coop. di garanzia collettiva fidi concernente l’impiego delle risorse, pari a euro 9.983.240,00, residuanti dai fondi rischi di cui alla deliberazione n. 1243 del 3 luglio 2012 di approvazione del bando finalizzato alla costituzione e alla gestione di fondi rischi da parte di Organismi consortili di garanzia a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria” - Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1243 del 3 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato il bando finalizzato alla costituzione e alla gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditorialità, nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria” - Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”.

Al bando potevano partecipare i Confidi, singoli o temporaneamente raggruppati, che svolgevano “attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi del previgente articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell’articolo 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aventi sede operativa in Veneto da almeno quindici mesi. 

Entro i termini previsti dal bando sono pervenute 9 domande di partecipazione da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi Apiveneto Fidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi; Artigianfidi Vicenza Consorzio di garanzia collettiva fidi; Cofidi Veneziano Soc. Coop.; Consorzio regionale di garanzia per l'Artigianato Soc. Coop.; Cooperfidi Italia Soc. Coop.; Fidimpresa Venezia Soc. Coop. p.a.; Italia Com-Fidi Soc. Consortile a r.l.; Neafidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi e Terfidi Veneto Soc. Coop.

All’esito della procedura comparativa, la dotazione finanziaria del bando, pari a 10 milioni di euro, è stata ripartita tra i Confidi suelencati “sulla base dell’operatività, in termini di garanzie concesse alle PMI aventi sede legale e/o operativa nel Veneto, conseguita nell’esercizio 2011; operatività derivante altresì da Confidi incorporati con atti di fusione nel soggetto concorrente o da Confidi che derivano da altre forme di aggregazione di cui alla legge 30 settembre 2003, n. 326, art. 13. L’operatività è data dall’importo dei finanziamenti garantiti ed erogati dai Confidi alle PMI moltiplicato per la durata degli stessi e per la percentuale di rischio assunta dai Confidi su ogni singolo finanziamento”.

Gli esiti della procedura comparativa sono stati approvati con decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato n. 350 dell’11 settembre 2012; a seguito dell’assegnazione del contributo, nell’ottobre 2012, ciascun Confidi sottoscriveva con la Regione la convenzione per la gestione del fondo rischi. 

Nello specifico, a seguito del riparto surrichiamato, ai predetti Confidi sono state assegnate in gestione le seguenti risorse:

Beneficiario

Riparto provvista pubblica (Euro)
Consorzio regionale di garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. 2.354.460,00
Artigianfidi Vicenza Consorzio di garanzia collettiva fidi 2.141.380,00
Neafidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi 1.834.190,00
Cofidi Veneziano Soc. Coop. 1.712.770,00
Terfidi Veneto Soc. Coop. 975.520,00
Fidimpresa Venezia Soc. Coop. p.a. 385.580,00
Apiveneto Fidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi 375.390,00
Italia Com-Fidi Soc. Consortile a r.l. 203.950,00
Cooperfidi Italia Soc. Coop. 16.760,00
TOTALE 10.000.000,00

 

C’è da dire che, negli anni, il Confidi Fidimpresa Venezia Soc. Coop. p.a., a seguito di molteplici fusioni per incorporazione, ha assunto la denominazione di Fidi Impresa&Turismo Veneto Società Cooperativa p.a.; il Confidi Terfidi Veneto Soc. Coop. ha cessato l’attività essendosi fuso per incorporazione con il Confidi Fidi Impresa&Turismo Veneto Società Cooperativa p.a.; Artigianfidi Vicenza Consorzio di garanzia collettiva fidi ha cessato l’attività essendosi fuso per incorporazione con Apiveneto Fidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi il quale assunto la denominazione di Fidi Nordest Società Cooperativa Consortile di Garanzia Collettiva Fidi e il Confidi Consorzio regionale di garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. ha assunto la denominazione di Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa.

Il Confidi Cooperfidi Italia Soc. Coop. ha invece restituito alla Regione le risorse che gli erano state corrisposte in attuazione il citato decreto direttoriale n. 350 del 2012.

Pertanto, i Confidi Fidi Impresa&Turismo Veneto Società Cooperativa p.a. e Fidi Nordest Società Cooperativa Consortile di Garanzia Collettiva Fidi sono subentrati nei rapporti contrattuali che, al momento della fusione, i Confidi incorporati avevano in essere con la Regione a seguito della partecipazione al bando di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012.

Il bando, al par. 2.3, prevede che, al raggiungimento di una sufficiente operatività delle risorse assegnate complessivamente al singolo Confidi (rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse a fronte di finanziamenti erogati e la consistenza del fondo pubblico - rapporto di "gearing" - non inferiore a 5), l’organismo consortile proceda alla patrimonializzazione delle risorse e, al par. 2.4, che “con la patrimonializzazione, le risorse erogate costituiranno, in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2011, n. 2418 e alle eventuali modifiche approvate dalla Giunta Regionale, patrimonio del Confidi, con l’obbligo che esse stesse siano destinate, nel tempo, alle medesime finalità e, cioè, alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese sul territorio della regione del Veneto.”

A tal proposito, proprio con riferimento all’Azione 1.2.1, si richiama la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2418, di approvazione delle modalità attuative per la fase della patrimonializzazione, che prevede che le risorse patrimonializzate dal Confidi non possano essere utilizzate “per la copertura di costi di funzionamento o, comunque, per finalità che possano configurarsi aiuto di stato per il Confidi”.
La misura della patrimonializzazione, prevista dal bando in argomento, ripropone analoghe disposizioni contenute, dapprima, nell’articolo 1, comma 881 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e nell’articolo. 1, comma 134, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e, quindi, nell’articolo 36, commi 1 e 2 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179. 

L’iniziativa era volta a consentire ai Confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), divenuto essenziale a seguito della crisi finanziaria del 2008. Nessuna delle norme statali succitate era stata, comunque, notificata alla Commissione europea affinché potesse esprimersi sulla loro compatibilità con il mercato interno.

In tale contesto è intervenuto l’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, affidava al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi vigilati ovvero di quelli che avessero realizzato operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco degli intermediari vigilati o di quelli che avessero stipulato contratti di rete per migliorare la propria efficienza operativa, purché nel complesso avessero erogato garanzie per almeno 150 milioni di euro; all’intervento sono stati destinati 225 milioni di euro.

Lo schema di decreto attuativo del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, che prevede uno specifico regime di aiuto per il sostegno pubblico alla patrimonializzazione dei confidi, a differenza delle precedenti analoghe misure, è stato notificato alla Commissione europea. Sulla base degli elementi forniti, la Commissione - DG Concorrenza ha, quindi, valutato la sussistenza dell'aiuto sia a livello degli intermediari che delle PMI beneficiarie della garanzia e, fin dalla prima fase dell'iter di notifica, esaminando la destinazione delle risorse del fondo rischi svincolate, così come disciplinata nella prima versione del testo trasmesso, ha affermato come “la possibilità di riutilizzo delle risorse del fondo rischi per attività e a condizioni diverse da quelle per le quali le risorse sono state originariamente attribuite ai Confidi rappresenti un aiuto di Stato a favore di tali soggetti”.

Successivamente, per tenere conto di questa e altre osservazioni formulate dalla Commissione, le Autorità italiane hanno trasmesso uno schema di provvedimento modificato da cui era stata eliminata la possibilità di riutilizzo delle risorse svincolate da parte dei confidi destinatari dei contributi. All'esito dell'esame di tale nuovo testo, la Commissione ha comunque evidenziato che, al fine di escludere l'esistenza di un possibile vantaggio a livello del Confidi, al termine del periodo di concessione, ciascun Confidi deve essere obbligato a restituire il residuo allo Stato italiano. Secondo la Commissione, quindi, i Confidi possono assumere esclusivamente il ruolo di “meri gestori privati di fondi pubblici”.

Considerato che la fattispecie sopradescritta configura un regime di aiuto simile a quello introdotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012, si è provveduto a disapplicare il par. 2.4 del Bando e a non dare corso alla fase della patrimonializzazione, proprio al fine di non incorrere in un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Dal momento che le risorse del fondo rischi gestito dai Confidi, in attuazione del Bando di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012 ed utilizzate per il rilascio delle garanzie, sono oramai svincolate dal medesimo fondo, almeno per le operazioni finanziarie sottostanti che si sono concluse positivamente, in data 8 novembre 2021, si è provveduto a richiedere ai predetti Confidi la restituzione, entro il 31.12.2021, delle risorse regionali a suo tempo affidate in gestione evidenziando che le risorse da restituire “sono quelle relative alle quote attualmente smobilizzate sul fondo rischi regionale e fanno riferimento alle garanzie non più attive a copertura dei finanziamenti sottostanti erogati alle imprese beneficiarie e conclusi regolarmente”.

Alla richiesta di restituzione delle risorse regionali, i Confidi che hanno raggiunto il rapporto di "gearing” hanno risposto congiuntamente con nota datata 14 dicembre 2021, invitando l’Amministrazione regionale a ritirare la nota dell’8 novembre 2021 e a disporre la patrimonializzazione originariamente prevista dal Bando; in caso contrario, sottolineavano di aver già conferito mandato ai propri legali per la tutela in sede giurisdizionale dei propri diritti e interessi. Alla nota allegavano il parere espresso in materia dallo studio legale MDA di Venezia, a firma dell’avv. Alessandro Veronese .

Al fine di definire una soluzione che non leda i diritti dei citati Organismi consortili e risponda all'interesse pubblico di favorire l'accesso al credito delle PMI, ma nel contempo non si configuri come aiuto illegale alla luce della posizione espressa dalla Commissione europea rispetto alla formulazione originaria del decreto attuativo dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, nel corso di un incontro, svoltosi in data 30 dicembre 2021, si è convenuto con gli stessi Confidi sulla necessità di definire un accordo che ponga la Regione al riparo da eventuali procedure di infrazione, e nel contempo corrisponda alle aspettative maturate dai medesimi con la partecipazione al bando.

Con nota del 30 dicembre 2021, prot. n 609549, si è quindi provveduto a sospendere gli effetti della precedente nota 8 novembre 2021 al fine di trovare la soluzione più idonea per permettere ai Confidi di continuare a gestire le risorse regionali, sempre attraverso un fondo rischi per la concessione di garanzie a condizioni agevolate alle PMI assicurarando, comunque, il reintroito al bilancio regionale delle risorse disponibili al termine del periodo di gestione per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate. Ciò analogamente ad altre Regioni che, con riferimento al POR FESR 2007 – 2013, hanno previsto nei loro Bandi la patrimonializzazione delle risorse affidate in gestione ai Confidi una volta svincolate allo scadere delle garanzie concesse alle PMI. 

Con nota del 24 gennaio 2022, prot. n. 0031181, si è provveduto, quindi, a richiedere all’Avvocatura regionale specifico parere in merito alla possibilità di lasciare le risorse nella disponibilità dei Confidi stipulando con ciascuno di essi un’apposita convenzione, della durata di 9 anni, al termine della quale le risorse residue dovranno comunque essere restituite alla Regione.

Con nota del 4 aprile 2022, prot. n. 0154412, l’Avvocatura regionale rendeva il proprio parere evidenziando che “la Commissione delle Comunità Europee si è espressa (pareri 26.11.2003 c(2003)4068fin e 19.07.2007 c(2007)3568) affermando che le condizioni affinché non si concretizzi un aiuto ai sensi dell’art. 87 del regime sono le seguenti:

- che i contributi pubblici siano utilizzati esclusivamente per interventi (generalmente concessione di garanzie) a favore delle imprese beneficiarie finali;

- sia esclusa qualsiasi altra destinazione compreso il finanziamento della gestione o i costi finanziari dei confidi;

- che oltre a prefiggersi scopi di mutua assistenza fra i soci, i Confidi non debbano prefiggersi né realizzare obiettivi speculativi o economici;

- che i confidi agiscano da semplici intermediari e i beneficiari finali della misura siano altri soggetti (imprese) e che i contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alla fornitura di garanzie alle imprese e non saranno utilizzati a finalità diverse……………..

Pertanto, appare ragionevole la soluzione intermedia prospettata da codesta Direzione che “permetta ai confidi di continuare a gestire le risorse regionali sempre tramite l’istituzione di un fondo rischi per la concessione di garanzie a condizioni agevolate alle PMI e allo stesso tempo assicuri il reintroito al bilancio regionale delle risorse disponibili al termine del periodo (ulteriore) di gestione per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate””.

Alla luce del parere reso dall’Avvocatura regionale, si è predisposto lo schema di convenzione, Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, che detta i criteri e le modalità di gestione delle risorse residuanti, a seguito della chiusura delle attività dei Confidi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012, pari a complessivi euro 9.983.240,00.

A tal proposito, si precisa che, con riferimento a ciascun Confidi, le risorse residuanti corrispondono a quelle assegnate con il decreto direttoriale n. 350 del 2012, considerato che ad oggi alcuna perdita, conseguente alle garanzie escusse, è stata imputata sulla quota pubblica. La convenzione, che ha termine non oltre il 31 dicembre del nono anno successivo alla data della sua sottoscrizione disciplina, altresì, i criteri e le modalità di concessione di garanzie alle PMI a valere sulle predette risorse anche tramite la previsione di un premio agevolato di garanzia determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia, mentre le commissioni di rischio sono azzerate. La convenzione è il frutto della collaborazione tra Regione e Confidi, che hanno espresso parere favorevole al testo allegato, e rappresenta un primo segnale alla "stretta" nell'erogazione del credito a favore delle imprese che si prevede possa conseguire all’annunciato aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE) al fine di contenere l’impennata inflazionistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTE le leggi 27 dicembre 2006, n. 296; 24 dicembre 2007, n. 244 e 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1243 del 3 luglio 2012 e 29 dicembre 2011, n. 2418;

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato 11 settembre 2012, n. 350;

VISTA la nota a firma congiunta dei rappresentanti legali dei Confidi del 14 dicembre 2021 e il parere ivi allegato reso dallo studio legale MDA di Venezia;

VISTO il parere reso dall’Avvocatura regionale con nota del 4 aprile 2022, prot. n. 0154412;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Regione del Veneto e i Confidi Fidi Nordest Società Cooperativa Consortile di Garanzia Collettiva Fidi, Cofidi Veneziano Soc. Coop., Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa, Fidi Impresa&Turismo Veneto Società Cooperativa p.a., Italia Com-Fidi Soc. Consortile a r.l. e Neafidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi concernente la gestione delle risorse, pari a complessivi euro 9.983.240,00, residuanti dai fondi rischi di cui alla deliberazione n. 1243 del 3 luglio 2012 di approvazione del bando finalizzato alla costituzione e alla gestione di fondi rischi da parte di Organismi consortili di garanzia a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria” - Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”;

3. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_898_22_AllegatoA_482115.pdf

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