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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 15 luglio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 29 giugno 2022

Rinnovo con estensione dell'accreditamento istituzionale nell'ambito della salute mentale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - C.T.R.P. ad intensità assistenziale intermedia "Casa Aurora" della Comunità di Venezia s.c.s. con sede operativa in Venezia Mestre, Via Bellotto 4/A. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede, nell’ambito della salute mentale, al rinnovo dell’accreditamento istituzionale con estensione della capacità ricettiva di un posto letto per complessivi n. 4 della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – C.T.R.P. ad intensità assistenziale intermedia “Casa Aurora” della Comunità di Venezia s.c.s. presso la sede operativa in Venezia Mestre, Via Bellotto 4/A in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

Il piano socio sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un sistema di offerta regionale, caratterizzato da una rete ospedaliera integrata anche dalla presenza di strutture di ricovero private accreditate. Particolare attenzione è stata posta all’area della Salute mentale, confermando integralmente il modello e l’organizzazione delle strutture afferenti alla salute mentale del precedente Piano, ponendo come obiettivo il consolidamento e la qualificazione della rete semiresidenziale, sia a gestione diretta che in capo al privato accreditato.

L’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

L’articolo 19 della legge regionale 22/2002 disciplina il procedimento di accreditamento, prevedendo che la procedura per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria.

In particolare con deliberazioni giuntali n. 2501 e n. 2473 del 6 agosto 2004; n. 1616 del 17 giugno 2008 e n. 748 del 7 giugno 2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo, contestualmente, che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano essere identificate a seconda della necessità di intervento terapeutico-riabilitativo in due moduli: un modulo ad alta intensità assistenziale nel trattamento protratto di situazioni di gravità per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero ovvero un modulo ad attività assistenziale intermedia, valido nelle fasi di assistenza protratta, successive al ricovero ospedaliero o ad inserimento in modulo ad alta intensità assistenziale, e/o nell'attuazione di progetti personalizzati di medio/lungo periodo.

Successivamente con la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 sono state definite le dotazioni di posti letto per le Aziende U.l.s.s. di strutture sanitarie e socio sanitarie, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, stabilito un sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella fase iniziale, intermedia e finale mentre con DGR n. 1437 del 1 ottobre 2019 sono stati approvati i piani di massima relativi ai posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere dell’area della salute mentale.

Con successiva DGR n. 522 del 28 aprile 2020 si è proceduto al rilascio o al rinnovo dell’accreditamento delle strutture della semiresidenzialità e residenzialità della salute mentale in scadenza.

Il legale rappresentante della Comunità di Venezia s.c.s. ha presentato domanda di accreditamento istituzionale acquisita con nota prot. reg. 533730 del 16 dicembre 2020 ed integrata con nota prot. reg. 551426 del 24 novembre 2021 per la nuova sede operativa in Venezia Mestre, via Bellotto n. 4/A.

Ciò premesso in relazione alla struttura in oggetto, dalla documentazione agli atti risulta che:

  • la struttura, già accreditata per n. 3 posti letto con DGR n. 4 del 5 gennaio 2018 presso la sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1, è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata da Azienda Zero con decreto dirigenziale n. 43 del 24 febbraio 2022 della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante per la nuova sede di Venezia Mestre, via Bellotto n. 4/A e per una capacità ricettiva di 4 posti letto;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato, con nota prot. reg. 594457 del 21 dicembre 2021, la coerenza con la programmazione attuativa locale e regionale della struttura in oggetto proponendo di accreditare l’unità di offerta per n. 4 posti letto, di cui n. 3 posti letto per pazienti inseriti dalle Aziende ULSS del Veneto, riservandone uno all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima. Il posto eccedente la programmazione è da considerarsi dedicato a pazienti extra regione e ad attività di tipo privatistico che non hanno alcuna incidenza sulle risorse dedicate al sintema socio sanitario regionale;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 4 aprile 2022, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale “per complessivi n. 4 posti letto, di cui 3 per utenti inseriti dalle Aziende ULSS del Veneto, riservando un posto letto di questi ultimi alla Ulss 3 Serenissima”;
  • l'Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta prot. reg. 598038 del 23 dicembre 2021, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.) ed in esito alla verifica svolta dal precitato gruppo in data 4 febbraio 2022, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, ora U. O. Programmazione risorse strumentali SSR, il rapporto di verifica con esito positivo per una capacità ricettiva pari a 4 posti letto.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con estensione della capacità ricettiva di un posto letto per complessivi n. 4 - di cui 3 per utenti inseriti dalle Aziende ULSS del Veneto e riservando un posto letto di questi ultimi alla Ulss 3 Serenissima -della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – C.T.R.P. – ad intensità assistenziale intermedia dedicata a donne con patologia psichiatrica con bambini “Casa Aurora” della Comunità di Venezia s.c.s. presso la sede operativa in Venezia Mestre, Via Bellotto 4/A.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;

VISTA la DGR n. 2473 del 6 agosto 2004 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")”;

VISTA la DGR n. 4 del 5 gennaio 2018 “Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) Modulo ad intensità assistenziale intermedia sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1 capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.”

VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”;

VISTA la DGR n. 1437 del 1 ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018.”;

VISTA la DGR n. 522 del 28 aprile 2020 “Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTO il decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 43 del 24 febbraio 2022;

VISTI gli esiti della seduta della C.R.I.T.E. del 4 aprile 2022 prot. reg. 169702 del 13 aprile 2022;

VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – C.T.R.P. ad intensità assistenziale intermedia “Casa Aurora” della Comunità di Venezia s.c.s. presso la sede operativa in Venezia Mestre, Via Bellotto 4/A con estensione della capacità ricettiva per complessivi n. 4 posti letto - di cui n. 3 per utenti inseriti dalle Aziende ULSS del Veneto e riservando n. 1 posto letto di questi ultimi alla Azienda ULSS n. 3 Serenissima, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;
  5. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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