Aggiornamento dei Fondi regionali di disponibilità anni 2020 e 2021 e determinazione del Fondo regionale di disponibilità anno 2022. Accordo Collettivo Nazionale del 31/03/2020 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, art. 45 e Accordo Integrativo Regionale ex DGR n. 1386 del 12/10/2021, art. 45.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si intende aggiornare i Fondi regionali di disponibilità anni 2020 e 2021 e determinare il Fondo regionale di disponibilità anno 2022, alla luce del parere Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) n. 185/2022.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020 e smi, all’art. 45 dispone che, allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del SSN dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, venga istituita una indennità di disponibilità connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista sanitario ambulatoriale (biologi, chimici, psicologi) convenzionato con il SSN.
Tale indennità è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria, ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato - con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende - che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42.
Gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e i professionisti presentano, entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l’incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro.
La Regione, successivamente, procede annualmente alla costituzione di un Fondo di disponibilità stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti a tempo indeterminato, alla determinazione della quota oraria - ai fini dell’individuazione dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria - che viene assegnata dalle Aziende ai soli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi titolo - e alla ripartizione dello stesso tra le Aziende sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi titolo all’indennità.
L’Accordo Integrativo Regionale (AIR) di cui alla DGR n. 1386 del 12 ottobre 2021 ha integrato la disciplina nazionale con ulteriori indicazioni in merito alle modalità attuative dell’istituto, prendendo atto dei pareri di Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) e disciplinando, altresì, gli adempimenti di competenza degli Enti coinvolti e quelli facenti capo agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti.
In data 22/02/2022 con nota prot. n. 185, la SISAC, in aggiunta ai precedenti pareri di cui alle note protocolli n. 739 e n. 858 del 2020, protocolli n. 187, n. 200, n. 425 e n. 623 del 2021, ha fornito un ulteriore parere in ordine alla corretta applicazione della clausola contrattuale in argomento. In particolare precisa che “(…) mentre la costituzione del fondo deve attenersi alla attività resa, per non determinare oneri oltre il servizio prestato (e finanziato dalla contrattazione), la successiva ripartizione del fondo, così costituito, ha necessità di riferirsi ad un elemento consolidato e certo (le ore di incarico affidate all’anno precedente), (…) escludendo che si possa detrarre dalle ore di incarico quelle fruite come assenze non retribuite.”
Tutto ciò premesso, si rende, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento dei Fondi relativi agli anni 2020 e 2021 - di cui rispettivamente Allegato A) della DGR n. 892/2021 e Allegati A) e B) della DGR n. 1781/2021, cui si fa rinvio - in quanto sono state prese in considerazione le ore di incarico detratte quelle fruite come assenze non retribuite. All’uopo con nota regionale prot. n. 121305 del 16/03/2022 alle Aziende sono stati chiesti i seguenti dati:
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Fondo di disponibilità anno 2020
con riferimento all’anno solare 2019, il totale delle ore di incarico come sopra precisato a tempo indeterminato dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti già in servizio al 31/12/2019, che continuano il loro rapporto dopo il 01/04/2020, che abbiano presentato la dichiarazione attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per l’anno 2020 e aventi titolo;
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Fondo di disponibilità anno 2021
con riferimento all’anno solare 2020, il totale delle ore di incarico come sopra precisato a tempo indeterminato dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti già in servizio al 31/12/2020, che continuano il loro rapporto dopo il 01/01/2021, che abbiano presentato la dichiarazione attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per l’anno 2021 e aventi titolo;
Con medesima nota sono stati chiesti, altresì, i dati ai fini della costituzione del Fondo di disponibilità anno 2022:
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il totale delle ore di attività svolte e retribuite relative all’anno solare 2021 dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti a tempo indeterminato;
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con riferimento sempre all’anno solare 2021, il totale delle ore di incarico come sopra precisato dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti a tempo indeterminato già in servizio al 31/12/2021, che continuano il loro rapporto dopo il 01/01/2022, che abbiano presentato entro il 15/01/2022 la dichiarazione attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per l’anno 2022 e aventi titolo;
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il numero dei SAI, dei Veterinari e dei Professionisti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2021 e che continuano il loro rapporto dopo il 01/01/2022;
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il numero dei SAI, Veterinari e Professionisti a tempo indeterminato che hanno presentato entro il 15/01/2022 la dichiarazione attestante l’esclusività del rapporto di lavoro per l’anno 2022 e aventi titolo.
Sulla scorta dei dati pervenuti (agli atti dell’U.O. Cure Primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria), ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 45 dell’ACN vigente e del comma 3 dell’art. 45 dell’AIR 2021, con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare i Fondi 2020 e 2021 come di seguito riportato:
Fondo di disponibilità anno 2020 - Tabella Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso:
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viene confermata la consistenza del Fondo [totale colonna D], rapportato a 9 mesi (periodo 31/03/2020 - data di entrata in vigore dell’ACN - 31/12/2020), pari a euro 427.269,13, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, risultante dal prodotto del “totale delle ore di attività svolte e retribuite degli incarichi degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali a tempo indeterminato relative all’anno solare 2019” per euro 0,39/ore/attività;
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a seguito del parere SISAC n. 185/2022, sono stati aggiornati i dati riportati nella colonna C e conseguentemente vengono aggiornate:
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la quota oraria [rapporto tra il totale regionale della colonna D ed il totale regionale della colonna C] che risulta pari ad euro 1,04/ora (anziché euro 1,10/ora), al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, sulla scorta della quale le Aziende assegneranno, per l’anno 2020, l’emolumento aggiuntivo della quota oraria da riconoscere ai soli aventi titolo di cui al comma 2 del citato art. 45 dell’ACN vigente e all’art. 45 dell’AIR 2021;
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la ripartizione [colonna E] del Fondo [corrispondente al prodotto (numero delle ore aziendale di cui alla colonna C diviso il totale regionale della colonna C) per il totale regionale della colonna D] tra le Aziende è stata aggiornata sulla base del numero delle ore di incarico, come sopra definite, relative all’anno solare precedente 2019 degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi titolo.
Fondo di disponibilità anno 2021 - Tabella Allegato B) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso:
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viene aggiornata - a seguito di rettifica di alcuni dati aziendali - la consistenza del Fondo di disponibilità 2021 [totale colonna D] pari a euro 1.454.805,04= (anziché euro 1.454.702,19=), al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, risultante dal prodotto del “totale delle ore di attività svolte e retribuite degli incarichi degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali a tempo indeterminato relative all’anno solare 2020” per euro 0,39/ore/attività;
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a seguito del parere SISAC n. 185/2022, sono stati aggiornati i dati riportati nella colonna C e conseguentemente vengono aggiornate;
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la quota oraria [rapporto tra il quoziente del totale regionale della colonna D ed il totale regionale della colonna C] risulta pari ad euro 1,02/ora (anziché euro 1,01), al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, sulla scorta della quale le Aziende assegneranno, per l’anno 2020, l’emolumento aggiuntivo della quota oraria da riconoscere ai soli aventi titolo di cui al comma 2 del citato art. 45 dell’ACN vigente e all’art. 45 dell’AIR 2021;
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la ripartizione [colonna E] del Fondo [corrispondente al prodotto (numero delle ore aziendale di cui alla colonna C diviso il totale regionale della colonna C) per il totale regionale della colonna D] tra le Aziende è stata aggiornata sulla base del numero delle ore di incarico, come sopra definite relative, all’anno solare precedente 2020 degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi titolo.
Con riferimento al Fondo di disponibilità anno 2022 - Tabella Allegato C) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso, si procede alla:
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costituzione del Fondo [totale colonna D] la cui consistenza risulta pari a euro 1.498.511,47=, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, risultante dal prodotto del “totale delle ore di attività svolte e retribuite degli incarichi degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali a tempo indeterminato relative all’anno solare 2021” per euro 0,39/ore/attività;
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determinazione della quota oraria [rapporto tra il quoziente del totale regionale della colonna D ed il totale regionale della colonna C] che risulta pari ad euro 1,23/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Ente interessato, sulla scorta della quale le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e lo IOV assegneranno, per l’anno 2022, l’emolumento aggiuntivo della quota oraria da riconoscere ai soli aventi titolo di cui al comma 2 del citato art. 45 dell’ACN vigente e all’art. 45 dell’AIR 2021;
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ripartizione [colonna E] del Fondo [corrispondente al prodotto (numero delle ore aziendale di cui alla colonna C diviso il totale regionale della colonna C) per il totale regionale della colonna D] tra le Aziende sulla base del numero delle ore di incarico, come sopra definite, relative all’anno solare precedente 2021 degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi titolo.
I costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.
Le eventuali risorse residue dei Fondi andranno a confluire, per anno di riferimento, nel Fondo aziendale Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e nel Fondo aziendale P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN vigente e dell’AIR 2021.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone di aggiornare i Fondi 2020 e 2021 e di costituire il Fondo 2022 come riportato rispettivamente negli Allegati A), B) e C) del presente atto, parti integranti ed essenziali dello stesso.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria a provvedere, per le successive annualità, alla determinazione, con proprio atto, del Fondo di disponibilità ex art. 45 dell’ACN del 31/03/2020 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, trattandosi di attività rientrante nelle funzioni di gestione tecnica ed amministrativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018;
VISTE le note di SISAC protocolli n. 739 e n. 858 del 2020, n. 187, n. 200, n. 425 e n. 623 del 2021 e n. 185 del 2022;
VISTE le DD.G.R. n. 892 del 30/06/2021 e n. 1781 del 15/12/2021;
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 1386 del 12 ottobre 2021;
VISTO il Compendio delle disposizioni operative per la redazione degli atti amministrativi di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti della Regione del Veneto che raccoglie le direttive del Segretario della Giunta regionale adottate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 1 del 31/05/2016;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
delibera
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di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
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di approvare l’aggiornamento della ripartizione del Fondo di disponibilità 2020 e della quota oraria, art. 45 dell’ACN della specialistica ambulatoriale interna 2020 e smi, come riportato nell’Allegato A) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso, che sostituisce la tabella dell’Allegato A) della citata DGR n. 892/2021;
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di approvare l’aggiornamento della consistenza e della ripartizione del Fondo di disponibilità 2021 nonché della quota oraria, art. 45 dell’ACN della specialistica ambulatoriale interna 2020 e smi, come riportato nell’Allegato B) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso, che sostituisce la tabella dell’Allegato B) della citata DGR n. 1781/2021;
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di determinare, per l’anno 2022, la consistenza, la quota oraria e la ripartizione del Fondo di disponibilità, art. 45 dell’ACN della specialistica ambulatoriale interna 2020 e smi, come riportato nell’Allegato C) del presente atto, parte integrante ed essenziale dello stesso;
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di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali;
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di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria a provvedere, per le successive annualità, alla determinazione, con proprio atto, del Fondo di disponibilità ex art. 45 dell’ACN del 31/03/2020 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, trattandosi di attività rientrante nelle funzioni di gestione tecnica ed amministrativa;
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di incaricare l’U.O. Cure primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto e della trasmissione dello stesso alle Aziende per gli atti di competenza;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
Dgr_740_22_AllegatoA_479822.pdfDgr_740_22_AllegatoB_479822.pdfDgr_740_22_AllegatoC_479822.pdf