Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 21 giugno 2022
Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2022 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020).
In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e all’acquacoltura di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, sottoscritta in data 31.07.2020, viene approvato il riparto delle risorse recate nell’esercizio 2022 dal fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993 per l’importo totale di € 625.000,00.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In tema di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all’acquacoltura (articolo 26 della L. 157/1992), con DGR n. 945 del 14.07.2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993 (di seguito “Convenzione”), entrata in vigore in data 1° agosto 2020.
L’articolo 2 della Convenzione prevede l’approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (capitolo 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria“) tra le seguenti linee contributive:
Con DGR n. 1708 del 29/11/2021 sono stati approvati per l’annualità 2021 i due bandi per l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (“bando Prevenzione”) e per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura (bando “Acquacoltura”), con uno stanziamento di € 100.000,00 ciascuno, che hanno rappresentato la prima esperienza regionale di gestione delle due tematiche (prevenzione dei danni agricoli e indennizzo forfettario dei danni all’acquacoltura) in forma di bando.
In esito ai suddetti bandi e alle complessive istruttorie da parte di AVEPA, sono risultati:
Ai fini del riparto delle risorse recate dal fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993 per l’anno 2022, si ritiene opportuno, innanzitutto, ricalibrare gli stanziamenti per i due bandi Prevenzione e Acquacoltura tenuto conto dei suddetti esiti istruttori, garantendo, ai fini di prevenzione, un contributo pari almeno al 90% della spesa ammissibile. Quest’ultima considerazione è infatti in linea con l’approccio adottato sinora dalla Giunta regionale, ovvero quello di riconoscere come strategici e quindi prioritari in termini di aiuto gli interventi di prevenzione dei danni rispetto all’indennizzo degli stessi. Per la stessa ragione, si ritiene opportuno altresì introdurre, nell’ambito del bando “Acquacoltura”, una misura aggiuntiva finalizzata all’erogazione di contributi per interventi di prevenzione per questo settore produttivo, interventi esclusi, per la natura di Aiuto di Stato differente, dal bando “Prevenzione”.
Per tale motivo, preso atto della disponibilità recata dal pertinente capitolo n. 75044 per l’annualità 2022, pari ad € 625.000,00, con il presente provvedimento si propone il seguente riparto:
Le modalità e i criteri per l’ammissibilità e la quantificazione dei danni da fauna selvatica e da attività venatoria alle produzioni agricole, nonché le tipologie dei danni ammissibili, sono definiti all’Allegato C della presente deliberazione, tali criteri sono in continuità dalla precedente pianificazione faunistico venatoria.
Si approvano altresì i bandi per la corresponsione di contributi:
L’apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all’erogazione dei contributi riconoscibili, nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento, compete ad AVEPA.
Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Infine, si stabilisce che, ai fini dell’ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, ivi compresi i danni all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, a far data dal 1° febbraio 2022, si applicano le disposizioni riportate nell’Allegato C facente parte integrante del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti";
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE 717/2014;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;
VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;
VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente la Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993;
RICHIAMATE le DDGR n. 1515 del 02/11/2021 n. 1708 del 29/11/2021;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
delibera
a. stanziamento di € 40.000,00 ad integrazione dello stanziamento approvato con DGR 1515/2021 per il bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole di cui alla DGR 1708/2021, al fine della corresponsione da parte di AVEPA agli aventi titolo di un contributo aggiuntivo che consenta di raggiungere circa il 90% della spesa ammissibile;
b. lo stanziamento di € 140.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per interventi di prevenzione dei danni all’agricoltura previsto all’articolo 2, lettera d) della Convenzione, di cui al successivo punto 5 del dispositivo del presente provvedimento;
c. lo stanziamento di € 80.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, di cui al successivo punto 6 del presente presente provvedimento;
d. lo stanziamento di € 365.000,00 per l’erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, a fronte delle istanze relative al periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 risultate ammissibili; contributi il cui importo per singolo beneficiario verrà determinato da parte di AVEPA, a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione delle aliquote contributive già approvate con DGR 1515/2021, in misura proporzionale allo stanziamento complessivo;
a. le entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate
b. le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul pertinente capitolo di Bilancio a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a Variazioni di Bilancio che dovessero intervenire nel corso del corrente esercizio finanziario, per le quali si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è assegnato il capitolo, dell’adozione dei provvedimenti necessari al definitivo trasferimento ad AVEPA;
(seguono allegati)
Torna indietro