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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 672 del 07 giugno 2022
Rinnovo con estensioni dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria di ricovero Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in Peschiera del Garda (VR), Via Monte Baldo n. 24. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo ed estensione dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria di ricovero “Ospedale P. Pederzoli” Casa di Cura Privata S.p.A. con sede operativa in Peschiera del Garda (VR), Via Monte Baldo n. 24 in coerenza con i criteri di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 614/2019.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.
Il piano socio sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un sistema di offerta regionale, caratterizzato da una rete ospedaliera integrata anche dalla presenza di strutture di ricovero private accreditate.
L’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell’accreditamento istituzionale, quali il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
L’articolo 19 della legge regionale 22/2002 disciplina il procedimento di accreditamento, prevedendo che la procedura per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta quanto segue:
Ciò premesso, preso atto che l’art. 19 comma 2 della legge regionale n. 22/2002 dispone che “la richiesta di rinnovo dell’accreditamento deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del rilascio del provvedimento, l’efficacia dell’accreditamento è prorogata”, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, col presente provvedimento si propone, in coerenza con le previsioni di cui all'autorizzazione all'esercizio, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale con estensioni come da scheda di cui all’Allegato A parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. In particolare le seguenti funzioni erogate in regime di ricovero ed ambulatoriale, non precedentemente accreditate, sono oggetto di rilascio dell’accreditamento istituzionale col presente provvedimento:
Funzioni accreditate erogate in regime di ricovero
A Area Medica
Cod. 54 Nefrologia /dialisi posti letto presso l’Area Medica. Attività di dialisi con posti letto tecnici;
Cod. 68 Pneumologia posti letto n. 8+1 EV con unità respiratoria ad alta intensità di cura e struttura di broncoscopia interventistica;
B Area Chirurgica
Cod. 09 Chirurgia senologica posti letto n. 5;
D Terapia Intensiva
Cod. 50 Terapia intensiva cardiologica posti letto n. 5;
F – Area Servizi di diagnosi e cura
S_06 Laboratorio analisi con attività di microbiologia;
S_35 Breast Unit Centro di senologia multidisciplinare:
Cod. 69 Radiologia;
Funzioni accreditate erogate in regime di ambulatoriale
Cod. 01 Allergologia;
Cod. 10 Chirurgia maxillofacciale;
Cod. 13 Chirurgia toracica;
Cod. 26 Medicina generale;
Cod. 29 Nefrologia;
Cod. 30 Neurochirurgia limitatamente alle visite;
Cod. 39 Pediatria.
Si dà atto che il presente provvedimento di rinnovo dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016 “Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a valere dall’anno 2017: istanze valutate coerenti con l’art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 75 del 9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22”.
VISTA la DGR n. 2261 del 30 dicembre 2016 “Conferma dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero "Ospedale P. Pederzoli" Casa di Cura Privata Spa Presidio Ospedaliero dell'Azienda ULSS n. 22, con sede operativa a Peschiera del Garda (VR), via Monte Baldo n. 24. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.”
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;
VISTA la DGR n. 69 del 21 gennaio 2020 “Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994”;
VISTO il Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 231 del 23 luglio 2021;
VISTI gli esiti delle sedute della C.R.I.T.E. del 14 giugno 2019 prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019 e del 7 marzo 2022 prot. reg. 117241 del 14 marzo 2022;
VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
(seguono allegati)
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