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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 12 luglio 2022


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 01 giugno 2022

Subentro all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola - DGR n. 915 del 22 maggio 2012. "Cona Biogas - società agricola a r.l." - Comune di Cona (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il subentro all’autorizzazione unica (DGR n. 915/2012) alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola da parte della società “Cona Biogas – società agricola a r.l.” (CUAA 05398070283), con sede legale in Via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD) e operativa (sede impianto) in località Bruso – Comune di Cona (VE).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, sono state poste le basi per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L’articolo 12 del citato decreto, in particolare, ha previsto che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale (DGR n. 1391/2009, DGR n. 453/2010) sono state meglio definite le competenze delle Strutture regionali in ordine alle diverse fonti energetiche regionali.

Alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Con DGR n. 915 del 22 maggio 2012 la società “Biogas Bruso s.a.r.l.” CUAA (04339300289), con sede legale in via Roma, 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in località Bruso – Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto. Successivamente la “ricetta” di alimentazione dell’impianto è stata arricchita con biomasse di origine zootecnica (effluenti di allevamento), nonché da sottoprodotti della prima lavorazione di origine vegetale (cereali). In ultima, con DGR n. 1031 del 4 luglio 2017, l’impianto ha visto il seguente assetto nel conferimento della biomassa:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 14.055 tonnellate/anno tal quali, ossia il 69 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo), pari a 6.308 t/a t. q., ossia il 31% del totale in peso.

Nel frattempo, in data 11 dicembre 2012, l’impianto termoelettrico in argomento è entrato in esercizio.

Con istanza del 4 novembre 2021, la società agricola “Cona Biogas – società agricola a r.l.” (CUAA 05398070283), con sede legale in Via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD) ha chiesto il subentro al titolo abilitativo, in forza dell’atto di scissione, sottoscritto con la società “Biogas Bruso s.a.r.l.” in data 26 luglio 2021.

Contestualmente il Soggetto istante ha comunicato la necessità di modificare l’esercizio dell’impianto, prevedendo la sostituzione della matrice biologica classificata come effluente zootecnico avicolo (6.308 tonnellate all’anno tal quali), già di provenienza extra-aziendale,  con una diversa matrice di origine zootecnica (effluente zootecnico bovino, pari a 7.200 t/a t.q.).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e s. m. e i. (DGR n. 453/2010), ha avviato l’iter amministrativo per riconoscere al nuovo soggetto giuridico, “Cona Biogas – società agricola a r.l.”, la titolarità dell’autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 915/ 2012.

Acquisita la documentazione utile alla procedibilità dell’istanza in data 31 gennaio 2022, gli Uffici regionali hanno notificato alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati l’iter amministrativo in itinere e la necessità di acquisire, per rispettiva competenza, eventuali memorie e osservazioni ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Allo stesso tempo è stato necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico, precedentemente approvato al punto 8. del dispositivo della DGR n. 915/2012, così come modificato al punto 4. del dispositivo della DGR n. 1031/2017 (vedi Allegato A).

Il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento onde riconoscere al nuovo soggetto giuridico, “Cona Biogas – società agricola a r.l.”, l’intestazione dell’autorizzazione unica rilasciata nel corso del 2012 e la contestuale modifica all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha completato la trasmissione della documentazione attestante la trasformazione della ragione sociale (protocollo regionale n. 606695 del 29 dicembre 2021, n. 42540 del 31 gennaio 2022, n. 106698 dell’8 marzo 2022, n. 130915 del 22 marzo 2022, n. 192280 del 28 aprile 2022);
  • la Città metropolitana di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 13213 del 22 marzo 2022);
  • AVEPA – Sportello unico interprovinciale agricolo di Rovigo e Venezia – Sede di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 137506 del 25 marzo 2022 ha preso atto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, dei requisiti soggettivi in capo alla società “Cona Biogas – società agricola a r.l.”, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;
  • le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Cona, Azienda ULSS 3 Serenissima, ARPA Veneto) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso:

  • l’atto di scissione, sottoscritto con la società “Biogas Bruso s.a.r.l.” in data 26 luglio 2021 e trascritto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia il 4 agosto 2021, al Reg. gen. n. 4976 e Reg. part. N. 3664 (atto notarile a firma del dott. Nicola Maffei del distretto notarile di Venezia – repertorio n. 145396 e Raccolta n. 43051), la società agricola “Cona Biogas – società agricola a r.l.” ha la disponibilità delle superfici catastalmente individuate in Comune di Cona (VE), foglio 42, mappali nn. 65, 67 e 68;
  • l’atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, del 30 gennaio 2013, protocollo n. VE0011297, il mappale originario n. 48, foglio 42, del Comune di Cona (VE), risulta essere stato soppresso, generando i mappali n. 65, 67 e 68;
  • l’atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mestre (Venezia 2) il 26 maggio 2010 al n. 6710, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia – Sezione staccata di Chioggia in data 28 maggio 2010 al Registro generale n. 3269 e Registro particolare n. 2098, come da atto notarile del 10 e 24 maggio 2010 a firma del comm. dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia (Rep. n. 123421 e 123523, Racc. n. 33096), la società “Enel Distribuzione S.p.a.”, ora “e-distribuzione SpA”, ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Cona, foglio 42, mappali n. 53, 54 56, 65 e 67);
  • l’atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mestre (Venezia 2)  il 26 maggio 2010 al n. 6711, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia – Sezione staccata di Chioggia in data 28 maggio 2010 al Registro generale n. 3291 e Registro particolare n. 2061, come da atto notarile del 10 e 24 maggio 2010 a firma del comm. dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia (Rep. n. 123422 e 123524, Racc. n. 33097), le società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.”, ora “Cona Biogas – società agricola a r.l.”, e “Enel Distribuzione S.p.a.”, ora “e-distribuzione SpA”,  hanno la disponibilità delle superfici di accesso all’impianto di rete elettrica.

La Società istante, con nota protocollo n. 42540 del 31 gennaio 2022, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Citta metropolitana di Venezia al n. 2963 e giurata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia (VE) il 27 gennaio 2022, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 298.107,90, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 400.060,80.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva U(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 915/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze – prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021– amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il subentro al titolo abilitativo - DGR n. 915 del 22 maggio 2012, da parte della società agricola “Cona Biogas – società agricola a r.l.” (CUA05398070283), con sede legale in Via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD);

3. di confermare, altresì, in capo alla società agricola “Cona Biogas – società agricola a r.l.” gli impegni e gli obblighi connessi con il rilascio dei provvedimenti di modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 1031 del 4 luglio 2017 e decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 102 del 14 giugno 2018);

4. di sostituire la matrice di cui al secondo punto elenco puntato del dispositivo n. 2. della DGR n. 1031/2017 (effluente di allevamento avicolo, pari a 6.308 tonnellate all’anno tal quali) con il sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 7.200 t/a t.q.;

5. di confermare, inoltre, in capo alla Concessionaria pubblica “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica, meglio dettagliato al punto 7. del dispositivo della DGR n. 915 del 22 maggio 2012;

6. di dare atto che nell’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 8. della DGR n. 915 del 22 maggio 2012 – sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

7. di comunicare alla società agricola “Cona Biogas – società agricola a r.l.” e alla società “e-distribuzione S.p.A.”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Società agricola istante;

8. di approvare l’importo di euro 400.063,48 quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai punti 2., 3., 5., e 6. del dispositivo della DGR n. 915/2012, come modificato dalla DGR n. 1031/2017, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_645_22_AllegatoA_478187.pdf

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