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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 08 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 20 maggio 2022

Settore vitivinicolo. Destinazione delle produzioni di uva e vino derivanti da vigneti realizzati per la produzione di piante madri per marze (PMM) - impianti esentati dal sistema delle autorizzazioni viticole ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1308/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si intende disciplinare la destinazione delle produzioni di uva e vino che derivano da vigneti realizzati per la produzione di piante madri per marze (PMM) ai sensi di quanto definito dalla normativa comunitaria. Reg. UE n. 1308/2013. Reg (UE) 273/2018.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo a seguito di concessione di autorizzazione in attuazione di quanto previsto dal Capo III del Regolamento 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 2013  recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  nonché dalle conseguenti norme applicative nazionali.

Più precisamente ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 62 del Regolamento n. 1308/2013 dal sistema delle autorizzazioni sono esentate le superfici destinate a vivai di piante madri per la produzione di marze di viti (PMM) ovvero piante dalle quali vengono prelevate le gemme necessarie alla realizzazione vivaistica del materiale di moltiplicazione della vite. Inoltre, ai sensi del Regolamento delegato  (UE) della Commissione n. 273/2018 (Regolamento delegato), è previsto (paragrafo 2 dell’articolo 3) che l'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze (PMM) siano oggetto di notifica alle autorità competenti e che (paragrafo 5 dell’articolo 3) dall’estirpo di tali impianti non venga generata una autorizzazione al reimpianto. L’esenzione, delle superfici a vivaio di PMM, dal sistema delle autorizzazioni, al quale sono soggette le superfici coltivate a vite per la produzione di uva da vino, origina l’impossibilità di commercializzazione dell’uva e dei relativi  prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici destinate a vivai PMM.  Costituisce eccezione a tale divieto quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 3 del Regolamento delegato citato, qualora gli Stati membri ritengano non vi siano rischi di turbativa del mercato, per cui possono decidere che l'uva prodotta ed i relativi prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici destinate a vivai per PMM, possono essere commercializzati.

Per quanto sopra riportato in regioni limitrofe al Veneto risultano essere in vigore modalità di gestione delle dichiarazioni di produzione che permettono la commercializzazione controllata della produzione di uva e dei relativi prodotti vinicoli generici, derivati dalle superfici a vivaio per PMM in quanto ritenuti di entità tale da non causare turbative sul mercato dei prodotti vitivinicoli. Tale possibilità di commercializzazione, consente ai conduttori delle superfici a PMM un marginale ricavo derivato dalla riduzione dei costi di gestione.

Con D.lgs n. 16 del 02/02/2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” è stato consolidato il quadro normativo di riferimento per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite. 

Acquisita  la  nota del 3 maggio 2022, ns prot. 204144, dell’Associazione Florovivaisti veneti, Centro Servizi Veneto per il florovivaismo che rappresenta aziende floroviviastiche  che producono materiale di moltiplicazione della vite - Piante Madri Marze (PMM) e  Piante per portainnesti  (PPI),  intesa a  chiedere l’immissione nel circuito di commercializzazione  dell’uva da vino,   la produzione ottenuta dai vivai di piante madri  marze e destinati in via prioritaria alla produzione  di gemme coltivati nel territorio regionale.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno proporre, anche per la Regione del Veneto, una deroga alla non commercializzazione per le produzioni vitivinicole ottenute da superfici a PMM basata sui seguenti presupposti:

  • il limitato numero di operatori professionali autorizzati e l’esigua estensione delle superfici destinate a PMM rispetto al complessivo potenziale viticolo regionale, che permette di confermare l’impossibilità di generare una turbativa al normale andamento del mercato del vino all’entrata in commercio di tali produzioni;
  • il completo ripristino delle condizioni di concorrenza tra produttori di materiale vivaistico per il settore vitivinicolo operanti nel territorio regionale e quelli operanti in territori limitrofi.

Al fine di tutelare l’apice della piramide qualitativa dei vini veneti, si ritiene opportuno limitare la possibilità di commercializzazione dei prodotti ottenuti dai vigneti PMM ai soli vini non riportanti una denominazione di origine o indicazione geografica e, quindi, ai soli vini generici e di vincolare tale facoltà ad una procedura informatizzata definita dall’Agenzia Veneta per i pagamenti quale gestore operativo dello schedario viticolo, strumento che sovraintende alle dichiarazioni di vendemmia.

Si ritiene inoltre necessario definire una produzione massima ottenibile dalle superfici a PMM, pari a 20 t/ha, in considerazione della necessità di assicurare comunque un determinato livello qualitativo della produzione, tenuto conto che la produzione di uva da vino non rappresenta la produzione principale del vigneto, che invece è costituita da materiale vegetale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 273/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il D.lgs n. 16 del 02/02/2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite”;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 201e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che il conduttore di superfici a vigneto iscritte nello schedario viticolo veneto per la produzione di piante madri per marze (PMM), può commercializzare l’uva prodotta da tali impianti a condizione che:
  • il prodotto sia destinato a vino senza denominazione di origine o indicazione geografica e nel limite massimo di 20 t/ha;
  • le varietà di vite dalle quali è ottenuto il prodotto, rientrino tra quelle di cui è prevista la coltivazione, nei vivai di PMM, ai sensi del D.lgs n. 16 del 02/02/2021;
  • la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzare il prodotto ottenuto nel caso di rischio di turbativa di mercato;
  1. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  2. di stabilire che spetta all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) l’implementazione di quanto previsto al punto 2 nelle procedure dello schedario viticolo veneto per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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