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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 10 giugno 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 09 maggio 2022

Prestazioni di assistenza protesica: strutture private accreditate da autorizzare alla prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Revisione della DGR n. 330 del 26.3.2019.

Note per la trasparenza

Dopo un triennio dall'adozione della DGR n. 330 del 26.3.2019 - Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1) -, si approva una parziale revisione della disciplina regionale in materia di prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 330 del 26.3.2019 <> la Giunta Regionale ha definito, in fase di prima applicazione:

  • da un lato, quali sono le specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica (ovvero le prestazioni che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili elencati nel nomenclatore di cui all’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017 e nel D.M. Salute 332/99 allegato 1 – Elenco 1);
  • dall’altro, ricordata la facoltà delle Regioni di regolare l'ambito dei soggetti cui attribuire la responsabilità delle prescrizioni a carico del SSN e l'esigenza di introdurre misure di appropriatezza delle stesse, ha definito modalità e procedura per l'individuazione delle strutture da autorizzare alla prescrizione tra le strutture pubbliche e tra le strutture private accreditate, limitatamente in tal ultimo caso, alle strutture riabilitative extra ospedaliere identificate ai sensi della legge n. 833/1978, art.26 Prestazioni di riabilitazione. 

In attuazione di quanto sopra deliberato, il direttore generale dell’Area Sanità e Sociale ha successivamente adottato i seguenti decreti:

- per quanto riguarda le strutture riabilitative extra ospedaliere ex art.26 della legge n. 833/1978:

  • decreto n. 46 del 13.4.2021 <<DGR n. 330 del 26.3.2019 - Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica tra le strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978 della Regione del Veneto>>;
  • decreto n. 29 del 24.2.2022 << Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 46 del 13.4.2021 relativo all’autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica di strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978. Integrazione elenco strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica individuate dalle Aziende ULSS n. 3 e n.8 >>;
  • decreto n. 52 del 31.3.2022 << Rinnovo dell’autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica in capo alle strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978 della Regione del Veneto, individuate con decreto n. 46 del 13.4.2021 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della DGR n. 330 del 26.3.2019>>;

- per quanto riguarda le strutture pubbliche, il decreto n. 47 del 13.4.2021 <<DGR n. 330 del 26.3.2019 - Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica tra le strutture pubbliche della Regione del Veneto>>.

La competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici ha condotto presso le aziende ULSS del Veneto un monitoraggio utile a riscontrare eventuali difficoltà nell’attuazione della suddetta DGR n. 330 del 26.3.2019 a distanza di tre anni dalla sua adozione: il risultato è stato discusso e valutato all’interno del Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica- TRAP (istituito con DGR n. 850 del 13.6 2017, rinnovato con decreto Area Sanità e Sociale n. 43 del 21.3.2022), con particolare riferimento all’adeguatezza qualitativa e quantitativa delle strutture private accreditate autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica.

A seguito delle valutazioni condivise in sede di TRAP, come da verbale agli atti della seduta del 6.4.2022, si propone pertanto con il presente atto, di procedere ad una revisione della DGR n. 330 del 26.3.2019 relativamente alla previsione della possibilità di estendere il potere prescrittivo in capo a strutture private accreditate ulteriori rispetto a quelle identificate ex art.26 legge n. 833/1978: la stessa DGR n. 330 del 26.3.2019 prevede, d’altronde, la possibilità di estendere tale autorizzazione a prescrivere con oneri a carico del SSN, anche in capo a strutture private accreditate diverse da quelle ex art.26 legge n. 833/1978, laddove, nel tempo, si constati che il potere prescrittivo riconosciuto solo a queste ultime, sia inadeguato a garantire il migliore accesso alle prestazioni a tutti gli utenti interessati.

Le aziende ULSS nel fornire le informazioni richieste in sede di monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni della sopra descritta DGR n. 330 del 26.3.2019 hanno segnalato, infatti, sia che le strutture private accreditate dotate di team multidisciplinari e di specifici percorsi terapeutici consolidati negli anni, in grado pertanto di garantire ed integrare l’offerta specialistica e in particolare la presa in carico di pazienti affetti da specifiche patologie, oggi non sono autorizzate a prescrivere prestazioni di assistenza protesica, in quanto non comprese tra le strutture riabilitative ex art. 26; e sia che nel 2019, 2020 e primo semestre 2021 - nelle more dell’adozione dei previsti decreti di autorizzazione delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate ex art. 26 – anche altre strutture private accreditate in occasione dell’erogazione di prestazioni specialistiche hanno continuato a prescrivere prestazioni di assistenza protesica a favore di pazienti aventi diritto, ai quali sono state infatti regolarmente erogate.

Alla luce di quanto rilevato, si propone di prevedere la possibilità di potere prescrittivo anche in capo a strutture private accreditate ulteriori rispetto a quelle ex art.26 della legge n. 833/1978, modificando quindi, con il presente atto, la DGR n. 330 del 26.3.2019, nella parte in cui con riferimento alle strutture private accreditate si prevede, in fase di prima applicazione, la possibilità di riconoscere il potere prescrittivo in materia di prestazioni di assistenza protesica unicamente in capo alle strutture riabilitative extra ospedaliere identificate ai sensi dell'art.26 della legge n. 833/1978.

I Direttori Generali delle aziende ULSS dovranno dunque individuare nell’ambito delle strutture private accreditate (compresi quindi ospedali privati accreditati, cui è riconosciuta la funzione di presidio ospedaliero ex D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 e strutture private accreditate secondo gli accordi contrattuali conclusi con le aziende ULSS territorialmente competenti) laddove ritenuto necessario per le esigenze del rispettivo territorio di competenza, sulla base degli Allegati A e B, parti integranti del presente atto, quelle candidate alla prescrizione di prestazioni di Assistenza Protesica da comunicare all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento regionale di autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di Assistenza Protesica stessa. Ciò, analogamente alla procedura già sperimentata con riferimento alle strutture riabilitative extra ospedaliere ex art. 26 della legge n. 833/1978, che ha portato all’adozione del sopra citato decreto di autorizzazione a prescrivere prestazioni di assistenza protesica a carico del SSN del direttore generale Area Sanità e Sociale n. 46 del 13.4.2021, di recente rinnovato con decreto n. 52 del 31.3.2022.

I Direttori Generali delle aziende ULSS dovranno pertanto trasmettere all’Area Sanità e Sociale entro tre mesi dalla pubblicazione nel BUR del presente atto, l’eventuale richiesta riferita alle strutture private accreditate (o specifiche unità operative delle stesse) ricadenti nel territorio di competenza, opportunamente interessate alla prescrizione di ausili, protesi ed ortesi per il successivo provvedimento autorizzativo con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.  

Si propone peraltro a tal proposito, ad integrazione di quanto già previsto dalla DGR n. 330/2019, di stabilire che le Aziende ULSS motivino le proprie richieste indicando e dichiarando:

  • per ciascuna struttura privata accreditata (o unità operativa) candidata, la presenza di competenze specifiche (es. presenza di un team multidisciplinare) e la casistica (numero di pazienti trattati affetti da una determinata patologia);
  • per ciascuna struttura privata accreditata (o unità operativa) candidata, la carenza/insufficienza di strutture pubbliche adeguate a soddisfare la stessa necessità clinica;
  • ai fini del monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e del controllo della spesa, la capacità di attivare un sistema di rendicontazione che consenta di evidenziare in modo suddiviso la spesa correlata alle prestazioni di assistenza protesica prescritte dalle strutture private accreditate per le quali si richiede l’autorizzazione a prescrivere e la spesa correlata alle prescrizioni rilasciate dalle strutture pubbliche; l’impegno, pertanto, ad integrare gli accordi contrattuali già in essere con le proprie strutture private accreditate che saranno autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica, inserendovi obiettivi di appropriatezza prescrittiva condivisi nonché modalità di controllo sulla spesa; l’impegno a trasmettere a Regione Veneto - Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici e ad Azienda Zero  nell’ambito delle rendicontazioni sulla spesa riferita all’Assistenza protesica, anche una relazione che dettagli la suddetta suddivisione tra spesa derivante dalle prescrizioni rilasciate dalle strutture pubbliche e spesa derivante da quelle rilasciate dalle strutture private accreditate a tal fine autorizzate.

Sempre in considerazione di quanto emerso dal suddetto monitoraggio sull'attuazione della DGR n. 330 del 26.3.20219, si propone altresì di modificare la stessa laddove stabilisce in un solo anno la durata dell’autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica, in capo alle strutture private accreditate, prolungandola invece ad un triennio, fatta salva, ovviamente l'eventuale minore durata dell'accordo contrattuale esistente con l'azienda ULSS, come di seguito specificato.

Le strutture private accreditate, di cui sopra, saranno quindi autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del suddetto decreto di autorizzazione o per la durata dell’accordo contrattuale già in essere se inferiore e fatta salva, comunque, la facoltà della competente azienda ULSS di attivare la procedura di revoca dell'autorizzazione a prescrivere protesi, ortesi ed ausili a carico del SSN per motivazioni documentate, anche a prescindere dalla vigenza dell'accordo contrattuale in essere (ad esempio: ammontare non giustificato della spesa derivante dalle prestazioni di assistenza protesica prescritte dalla struttura privata accreditata, rimodulazione delle necessità del territorio di competenza dell’Azienda ULSS, etc.).

Dopo il triennio, a seguito di proposta che, sulla base degli Allegati A e B parti integranti del presente atto, per le esigenze del territorio di competenza, le Aziende ULSS dovranno inviare all’Area Sanità e Sociale entro due mesi dalla scadenza della durata dell’autorizzazione stessa, l’autorizzazione verrà rinnovata con successivo provvedimento del Direttore Generale Area Sanità e Sociale.

La modifica della durata dell’autorizzazione a prescrivere (tre anni in luogo di un anno) si intende ovviamente apportata anche alla durata dell’autorizzazione alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica riferita alle strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978 e quindi al recente decreto del direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 52 del 31.3.2022: la durata dell’autorizzazione da questo richiamata è da intendersi pertanto triennale e non più annuale.

Con l’occasione, infine, in riferimento alla definizione delle specialità mediche autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica, essendo emersa la necessità per taluni ausili/ protesi/ortesi di includere ulteriori specialità mediche “competenti per disabilità”, si propone, con il presente provvedimento, di integrare le specialità mediche autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica già definite agli Allegati A e B della DGR n. 330/2019, con le seguenti ulteriori specialità, riportate negli elenchi Allegati A e B parti integranti del presente atto, di seguito descritte:

  • chirurgia pediatrica (per la prescrizione del codice ISO 06.03 - ortesi spinali)
  • neurochirurgia (per la prescrizione del codice ISO 06.03 - ortesi spinali)
  • ortopedia (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche)
  • medicina interna (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche - per piede diabetico)
  • geriatria (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche - per piede diabetico)
  • diabetologia (per la prescrizione del codice ISO 06.33 – calzature ortopediche – per piede diabetico)
  • fisiatria (per la prescrizione del codice ISO 22.39 - dispositivi di uscita per computer - limitatamente ai codici 22.39.07.003 "sintetizzatore di voce" e 22.39.12.003 "lettore di schermo")

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la D.G.R. n. 850 del 13.6 2017 - Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica. Istituzione;

VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 43 del 21.3.2022 – Tavolo regionale per l’Assistenza Protesica (TRAP) per il triennio 2022-2024: integrazione componenti.

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell’ente di goverrnance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 - Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019;

VISTA la D.G.R. n. 2258 del 30.12.2016 - Assegnazione Budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni;

VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 47 del 13.4.2021 - DGR n. 330 del 26.3.2019 - Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1). Individuazione delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza tra le strutture pubbliche della Regione del Veneto -;

VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 52 del 31.3.2022 – Rinnovo dell’autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica in capo alle strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/1978 della Regione del Veneto, individuate con decreto n. 46 del 13.4.2021 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della DGR n. 330 del 26.3.2019;

VISTA l’art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di definire, per le motivazioni espresse in premessa, quali specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica, le seguenti ulteriori specialità mediche “competenti per disabilità”, così come riportate negli elenchi di cui all’Allegato A Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 – Elenco 1) e all’Allegato B Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5), parti integranti del presente atto, che sostituiscono integralmente gli allegati A e B della DGR n. 330 del 26.3.2019:

  • chirurgia pediatrica (per la prescrizione del codice ISO 06.03 - ortesi spinali)
  • neurochirurgia (per la prescrizione del codice ISO 06.03 - ortesi spinali)
  • ortopedia (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche)
  • medicina interna (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche - per piede diabetico)
  • geriatria (per la prescrizione del codice ISO 06.33 - calzature ortopediche - per piede diabetico)
  • diabetologia (per la prescrizione del codice ISO 06.33 – calzature ortopediche – per piede diabetico)
  • fisiatria (per la prescrizione del codice ISO 22.39 - dispositivi di uscita per computer - limitatamente ai codici 22.39.07.003 "sintetizzatore di voce" e 22.39.12.003 "lettore di schermo");

2. di incaricare, pertanto, i Direttori Generali di Aziende ULSS/Ospedaliere/IRCSS di individuare al proprio interno sulla base delle suddette ulteriori specialità mediche eventuali dipartimenti/unità operative/ambulatori candidati alla prescrizione di determinati ausili di assistenza protesica e di comunicare le strutture così individuate all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento autorizzativo;

3. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, la possibilità di riconoscere il potere prescrittivo di prestazioni di assistenza protesica in capo a strutture private accreditate (compresi ospedali privati accreditati, cui è riconosciuta la funzione di presidio ospedaliero ex D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 e strutture private accreditate secondo accordi contrattuali conclusi con le aziende ULSS territorialmente competenti), modificando la DGR n. 330 del 26.3.2019 nella parte in cui prevede tale possibilità unicamente in capo alle strutture private accreditate riabilitative extra ospedaliere identificate ai sensi dell'art.26 della legge n. 833/1978;

4. di incaricare, pertanto, i Direttori Generali delle Aziende ULSS di individuare nell’ambito delle strutture private accreditate (o specifiche unità operative delle stesse), laddove lo ritengano necessario per le esigenze del territorio di competenza, sulla base degli Allegati A e B parti integranti del presente atto, quelle candidate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica da comunicare, entro tre mesi dalla pubblicazione nel BUR del presente atto, all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento regionale di autorizzazione alla prescrizione;

5. di stabilire, ad integrazione di quanto già previsto dalla DGR n. 330 del 26.3.2019, che le Aziende ULSS motivino le proprie richieste di autorizzazione alla prescrizione, indicando e dichiarando:

  1. per ciascuna struttura privata accreditata (o unità operativa) candidata, la presenza di competenze specifiche (es. presenza di un team multidisciplinare) e la casistica (numero di pazienti trattati affetti da una determinata patologia);
  2. per ciascuna struttura privata accreditata (o unità operativa) candidata, la carenza/insufficienza di strutture pubbliche adeguate a soddisfare la stessa necessità clinica;
  3. ai fini del monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e del controllo della spesa, la capacità di attivare un sistema di rendicontazione che consenta di evidenziare in modo suddiviso la spesa correlata alle prestazioni di assistenza protesica prescritte dalle strutture private accreditate per le quali si richiede l’autorizzazione a prescrivere e la spesa correlata alle prescrizioni rilasciate dalle strutture pubbliche; l’impegno, pertanto, ad integrare gli accordi contrattuali già in essere con le proprie strutture private accreditate che saranno autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica, inserendovi obiettivi di appropriatezza prescrittiva condivisi nonché modalità di controllo sulla spesa; l’impegno a trasmettere a Regione Veneto - Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici e ad Azienda Zero  nell’ambito delle rendicontazioni sulla spesa riferita all’Assistenza protesica, anche una relazione che dettagli la suddetta suddivisione tra spesa derivante dalle prescrizioni rilasciate dalle strutture pubbliche e spesa derivante da quelle rilasciate dalle strutture private accreditate a tal fine autorizzate;

6. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle eventuali proposte che perverranno dalle Aziende ULSS, di definire con proprio decreto l'elenco delle strutture private accreditate autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica;

7. di modificare la DGR n. 330 del 26.3.2019 laddove stabilisce in un anno la durata dell’autorizzazione alle strutture private accreditate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica, prolungando invece la durata ad un triennio, precisando che tale modifica si intende apportata anche alla durata dell’autorizzazione alla prescrizione riferita alle strutture ex art. 26 della legge n. 833/1978 e quindi al recente decreto del direttore dell’Area Sanità e Sociale n. decreto n. 52 del 31.3.2022;

8. di precisare che l’integrazione alla DGR n. 330 del 26.3.2019 di cui al suddetto punto 5., riferita cioè alla necessità di motivazione delle proposte delle rispettive Aziende ULSS, si applicherà con riferimento alle strutture ex art. 26 della legge n. 833/1978 per le proposte successive alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente atto, ferma restando peraltro anche per le strutture ex art. 26, già autorizzate con il succitato decreto  n. 52 del 31.3.2022, la necessità di rendicontare da parte delle aziende ULSS la rispettiva spesa correlata alle prescrizioni di assistenza protesica in modo suddiviso da quella correlata alle prescrizioni rilasciate dalle strutture pubbliche;

9.  di dare atto che ogni altro aspetto non oggetto della presente revisione, rimane disciplinato dalla DGR n. 330 del 26.3.2019; 

10.  di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto; 

11.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_535_22_AllegatoA_476647.pdf
Dgr_535_22_AllegatoB_476647.pdf

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