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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 06 maggio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 29 aprile 2022

Emergenza COVID-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi accreditati.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede a riconoscere  un contributo straordinario una tantum ai centri di servizio per persone non autosufficienti accreditati, che nel corso dell’anno 2021 hanno registrato un calo delle presenze per effetto dell’emergenza COVID-19. Il contributo è stato quantificato sulla base del differenziale tra il 90 % del budget potenziale assegnato per l’anno 2021 nell’ambito del Fondo regionale non autosufficienza  e la valorizzazione delle giornate relative ai posti letto accreditati e contrattualizzati,  ripartiti sulla base del rapporto tra l’occupazione effettiva dell’anno 2021 dei posti letto accreditati  e quella potenziale derivante dalla piena occupazione. Il contributo non può superare il 10% del valore delle giornate prese a riferimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, successivamente prorogato con vari atti al 31 marzo 2022 con decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Durante il periodo emergenziale molti sono gli atti che si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, al fine di introdurre  misure di contrasto della pandemia e di potenziamento del Servizio sanitario finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19 e le sue conseguenze.

I Centri di Servizi residenziali per persone non autosufficienti accreditati, costituiscono nodi fondamentali della rete dell'offerta territoriale prevista dalla programmazione regionale (LR n. 48 del 28 Dicembre 2018)  per l'erogazione dei livelli assistenziali (DPCM 12 Gennaio 2017). Detti centri sono stati inseriti, sin dall’inizio della pandemia nei piani di sanità pubblica  richiamati nelle DGR 344/2020, DGR 727/2021, DGR  1544/20121 e da ultimo DGR 264/2022. Le misure di prevenzione prevedono in particolare l’introduzione di nuovi modelli organizzativi gestionali caratterizzati dalla valutazione del rischio, dall’isolamento dei pazienti covid e dalla relativa attivazione di appositi nuclei nell’ambito della dotazione complessiva, dalla gestione dei DPI, dalle  competenze sanitarie del personale nonché dalla gestione degli accoglimenti degli ospiti in sicurezza. Nel corso del 2021 il perdurare dell’emergenza sanitaria è stato ulteriormente caratterizzato dalle diverse ondate di contagio e dalla campagna vaccinale sviluppatasi a partire dal 27.12.2020 per fasi successive.

Inoltre anche la gestione dei rapporti con i familiari degli ospiti dei centri di servizio e la conduzione in sicurezza delle visite è stata disciplinata in modo articolato e restrittivo da numerose norme statali, poi recepite nei piani di sanità pubblica e da circolari regionali tra cui l'art. 1-bis del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 recante “Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice” influendo sulle scelte dei familiari verso l’accesso ai servizi residenziali  nonchè sull’operatività dei centri. L’efficacia di dette disposizioni per effetto del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 (art. 7 co. 2 lett. a), è stata prorogata  fino al 31 dicembre 2022.

Per tali motivazioni i predetti Centri di Servizi, deputati all’accoglimento di un target di utenza particolarmente fragile e con profili di gravità sempre più elevati e a maggior rischio di contagio, hanno dovuto affrontare sia maggiori oneri di natura straordinaria ed urgente per assicurare i servizi di assistenza nel periodo pandemico che una riduzione consistente della presenza di ospiti, con conseguente ricaduta negativa sui bilanci degli stessi. Sin dall’inizio della pandemia sono state assunte con DGR. 1308/2020, 1524/2020,. 1741/2020, 428/2021 e 429/2021  iniziative volte a sostenere la rete dei centri servizi per persone anziane non autosufficienti.

Il sistema di offerta socio sanitario accreditato eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale nell'ambito di accordi contrattuali sottoscritti con le aziende ULSS di riferimento stipulati ai sensi della DGR 1231/2018 attuativa  all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992. Nell’ambito di tali accordi contrattuali vengono remunerate le prestazioni sanitarie riferite alle giornate di degenza inserite nel budget previsto dal Fondo regionale della non autosufficienza.

In conseguenza al perdurare dello stato di emergenza prorogato con il menzionato  decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 2022, n. 11 nonché del contesto operativo e finanziario dei centri di servizi sottoposti peraltro ai vincoli gestionali dei Piani di salute pubblica si ritiene, di assumere un provvedimento atto a sostenere il sistema nell’anno 2021, in continuità con gli interventi riferiti all’anno 2020, con  un contributo straordinario una tantum quantificato tenendo conto dei minori introiti correlati all’emergenza sanitaria e calcolato in modo da garantire fino a un massimo del 90% del budget potenziale conseguibile in forza dei posti letto accreditati nell’anno medesimo.

Tale iniziativa risulta in linea con quanto previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 e, precisamente:

  •  art. 4, comma 5 laddove è prevista la possibilità di "riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendono le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 5-sexies, comma 1 del DL n. 18 del 17 Marzo 2020, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino ad un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinques del D.lgs. n. 502/1992 stipulati per il 2020";
  • art. 4, comma 5-bis dove si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a causa della pandemia hanno sospeso le attività sanitarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90% del budget assegnato nel medesimo anno. Il citato riconoscimento tiene conto, quindi, sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020 sia, fino a concorrenza del limite massimo del 90% del budget, di un contributo una tantum, legato all'emergenza, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura;
  • art. 4 comma 5-ter. il quale prevede che la disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.

Alla luce di quanto sopra riportato si propone di riconoscere agli Enti gestori accreditati nei confronti dei quali è stato riscontrato che la remunerazione per l’attività sanitaria svolta nell’anno 2021 è risultata essere inferiore al 90% del budget del medesimo anno, quale contributo una tantum, gli importi così come riportati nell’Allegato B, parte integrante del presente atto, derivanti dal differenziale tra il 90% del budget potenziale assegnato per l’anno 2021 nell’ambito del Fondo regionale non autosufficienza e la valorizzazione delle giornate relative ai posti letto accreditati e contrattualizzati,  ripartiti sulla base del rapporto tra l’occupazione effettiva dell’anno 2021 dei posti letto accreditati  e quella potenziale derivante dalla piena occupazione. Il contributo non può superare il 10% del valore delle giornate prese a riferimento.

Ciò premesso, si determina in complessivi euro 11.408.598,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa da destinare all’assegnazione del contributo una tantum in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente, da erogarsi per il tramite di Azienda Zero alle Aziende Ulss secondo la suddivisione rappresentata nell’Allegato B quale parte integrante del presente provvedimento.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione Veneto nell'esercizio 2021 destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria già trasferite ad Azienda Zero e non ancora ripartite agli enti del SSR. L'importo residuo di tali risorse a disposizione per la copertura di costi inerenti l'emergenza sanitaria è pari ad euro 41.485.477,73, come indicato al punto 6 della DGR n. 1785 del 15 dicembre 2021 ad oggetto "Assegnazione agli enti del SSR dei finanziamenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19", ultima in ordine di tempo ad assegnare agli enti del SSR risorse statali finalizzate all'emergenza Covid-19.

A tale importo si aggiungono le risorse di cui all'art. 18-bis del D.L. 41/2021 pari ad euro 154.393,20, le risorse di cui all'art. 16 c. 8-septies del D.L. 146/2021 pari ad euro 43.587.561,00 e le risorse di cui all'art. 11 del D.L. 4/2022 e art. 26 D.L. 17/2022 pari ad euro 63.706.663,00. I suddetti importi sono iscritti nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2022, ma concorrono all'equilibrio economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2021.

Con decreto n. 4 del 21 aprile 2022 della Direzione Risorse Umane del SSR sono state ripartite tra le aziende del SSR le risorse di cui all’art. 18-bis del D.L. 41/2021 pari ad euro 154.393,20.

L’ammontare complessivo delle risorse disponibili relative ai finanziamenti statali emergenziali assegnati alla Regione Veneto nell’esercizio 2021 è dunque pari ad euro 148.779.701,73.

In merito alle risorse assegnate nell’esercizio 2021, l’art. 16 comma 8-novies del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2021, n. 215 recita quanto segue: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell’anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d’attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell’impatto sui servizi sanitari regionali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l’erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il Ministero della salute, ai sensi della normativa sopra richiamata, ha provveduto ad operare la verifica di coerenza delle informazioni contenute nelle relazioni prodotte dalle regioni e dalle province autonome e con verbale trasmesso in data 03/01/2022 (prot. reg. n. 124) ha comunicato l’esito positivo della propria verifica. In conseguenza di ciò, le risorse residue al 31/12/2021 relative ai provvedimenti statali emergenziali 2021 possono essere utilizzate per la copertura di qualsiasi costo legato all’emergenza sanitaria, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

Con il presente provvedimento si propone dunque di assegnare agli enti del SSR un importo di finanziamenti a copertura di costi emergenziali sostenuti dai centri di servizio per persone non autosufficienti accreditati per complessivi euro 11.408.598,00 come dettagliatamente indicato nell'Allegato A e nell'Allegato B parti integranti del presente atto, incaricando Azienda Zero dell’erogazione alle Aziende Ulss, che dovranno procedere alle successive erogazioni spettanti a ciascun  Centro di Servizio del proprio territorio di competenza.

Di dare atto che, ad esito delle verifiche effettuate dalla Direzione Programmazione e Controllo SSR, le risorse dei finanziamenti statali emergenziali assegnati alla Regione Veneto nell’esercizio 2021 che residuano in seguito alla ripartizione proposta con il presente provvedimento, ammontano complessivamente ad euro 137.371.103,73.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

VISTO il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni nella L. 21 maggio 2021, n. 69;

VISTO il D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2022, n. 25;

VISTO il D.L n.17 del 1 marzo 2022;

VISTO il Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017; 8 marzo 2020; 11 marzo 2020; 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;

RICHIAMATE le DGR n. 84 del 2007; n. 1231 del 2018; n. 1759 del 2019; n. 344 del 2020;

RICHIAMATE le DGR. n. 1308 del 2020, n. 1524 del 2020, n. 1741 del 2020, n. 428 del 2021 e n. 429 del 2021;

VISTA la DGR n. 1785 del 2021;

delibera

  1. di approvare le premesse, l'Allegato A e l'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di determinare  in complessivi euro 11.408.598,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa da destinare all’assegnazione del contributo una tantum in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente;
  3. di assegnare alle Aziende Ulss un importo complessivo di euro 11.408.598,00 a copertura dei costi emergenziali di cui al punto precedente, ripartito come dettagliatamente indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
  4. di dare atto che l’importo di euro 11.408.598,00 di cui al punto precedente trova copertura a valere sulle risorse statali emergenziali residue assegnate alla Regione Veneto nel corso dell’esercizio 2021;
  5. di incaricare Azienda Zero ad erogare agli enti del SSR gli importi indicati in allegato al presente provvedimento (Allegato B);
  6. di stabilire che le Aziende Ulss dovranno provvedere alle erogazioni spettanti a ciascun Centro di Servizi del proprio territorio di competenza;
  7. di dare atto che le risorse dei finanziamenti statali emergenziali assegnati alla Regione Veneto nell’esercizio 2021 che residuano in seguito a quanto disposto ai precedenti punti 3 e 4, ammontano complessivamente ad euro 137.371.103,73;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_476_22_AllegatoA_476155.pdf
Dgr_476_22_AllegatoB_476155.pdf

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