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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 17 giugno 2022


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 509 del 03 maggio 2022

Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 “Misure di regolamentazione dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali – S.A.B.A.P. ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 26 del 26 aprile 2022 il Consiglio comunale di Venezia adottava nuove misure di regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti in alcune aree del centro storico di Venezia ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il provvedimento comunale veniva adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; tale disposizione prevede infatti che i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentita la competente Soprintendenza presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché le associazioni di categoria, adottino provvedimenti limitativi all'esercizio di attività economiche per ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Tali misure possono consistere nel divieto ovvero nell'assoggettamento al regime dell'autorizzazione laddove l'attività sia libera ovvero sottoposta al regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa.

Il citato provvedimento comunale seguiva analoghe iniziative intraprese negli scorsi anni a tutela del patrimonio storico ed artistico della Città Antica, sui quali la Giunta Regionale formulava la prescritta intesa.

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 maggio 2018 veniva espressa una prima intesa regionale, ai sensi della citata normativa statale, sulla deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell’11 maggio 2018 recante misure di limitazione delle attività di vendita e/o di produzione di generi alimentari per il consumo su pubblica via (cd. “take away”) non ritenute compatibili con le suddette esigenze di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del centro storico veneziano.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 veniva espressa una nuova intesa sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, recante ulteriori misure regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti nell’area di Piazza San Marco e nell’area Realtina ai fini delle suddette ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune, con l’odierna deliberazione n. 26 del 2022, richiedeva, tra l’altro, la proroga dell’efficacia della predetta intesa regionale triennale espressa con la citata deliberazione n. 108 del 2020, come di seguito meglio specificato.

Nella citata deliberazione consiliare comunale n. 26 del 2022, oggetto di esame nel presente provvedimento, venivano individuate le aree, indicate in apposita planimetria allegata  al medesimo provvedimento comunale, caratterizzate da flussi pedonali intensi e connotate da complessi architettonici di interesse culturale e, come attestato dal Comune, in buona parte tutelati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37".

Le misure proposte dal Comune prevedevano in particolare:

  • il divieto, per un periodo di tre anni, di insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché del loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e gelateria;
     
  • il divieto, per un periodo di tre anni, di insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
     
  • di consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l’Area Marciana e l’Area Realtina:
    • commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
    • librerie;
    • gallerie d’arte e antiquari;
    • arredamento e design;
    • commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
    • artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto" purché sia stato avviato l’iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l’apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;
       
  •  di consentire, altresì, nelle predette aree, per il periodo di tre anni, l’apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti, di cui alla seguente classificazione Ateco:
    • codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
    • codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
    • codice Ateco: 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine;
    • codice Ateco: 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
    • codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
    • codice Ateco: 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
    • codice Ateco: 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
    • codice Ateco: 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
    • codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
    • codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
    • codice Ateco: 47.73.1 Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
    • codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
    • codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
    • codice Ateco: 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
    • codice Ateco: 47.75.2 Erboristerie;
    • codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
    • codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
    • codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
    • codice Ateco: 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
       
  • il divieto, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate, nonché il divieto di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata, e di introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
     
  • l'applicazione, per le attività già esistenti, delle misure di adeguamento dell’impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, già definite con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 2019 per l’Area Marciana e l’Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l’immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate; tali misure dovranno essere attuate nel termine di sei mesi dal raggiungimento dell'intesa con la Regione.

Ciò premesso, si prende atto della volontà espressa dall'amministrazione comunale, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 222 del 2016, di introdurre, per un periodo di tre anni, le predette misure di limitazione di carattere merceologico e insediativo, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concernente le menzionate aree del centro storico della Città Antica.

Tali aree, come osservato dal Comune, stante la presenza di complessi architettonici di rilevante interesse culturale e in relazione alla cospicua entità dei flussi turistici che le caratterizzano, necessitano infatti di un particolare livello di tutela anche sotto il profilo degli standard qualitativi dell’offerta commerciale, tesa alla valorizzazione del contesto territoriale di riferimento e delle sue tradizioni, in conformità con le linee di indirizzo formulate nel piano di gestione del sito Unesco “Venezia e la sua laguna”, richiamato nel provvedimento comunale.

L’iniziativa comunale risulta peraltro esser già stata intrapresa in altri comuni italiani in cui sono presenti aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di particolare rilevanza e, a quanto consta, tali iniziative hanno avuto il positivo vaglio della giurisprudenza amministrativa per quanto attiene alla conformità con i principi europei e statali che governano l’esercizio delle attività economiche (vedasi in particolare Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 1592, che ha peraltro fondato il proprio orientamento sugli indirizzi in tal senso formulati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 11 novembre 2016).

Si prende, altresì, atto dell'acquisizione, da parte del Comune, dei pareri formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna -, nonché dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, come prescritto dalla citata normativa statale.

Si prende atto, infine, dell’esigenza, rappresentata nel provvedimento comunale, di effettuare un’attività di monitoraggio sugli effetti diretti e indiretti connessi all’introduzione delle nuove misure, nell’ambito del predetto periodo triennale di efficacia delle misure stesse, nonchè dell'avvio di una puntuale fase di controllo al fine di verificare il rispetto delle misure limitative introdotte.

La previsione del predetto limite triennale di applicazione delle predette misure e il contestuale monitoraggio dei relativi effetti assicurano il carattere di proporzionalità e adeguatezza delle misure stesse rispetto alle finalità di tutela che si intendono perseguire.

Si propone pertanto di esprimere, in relazione al predetto provvedimento comunale, l'intesa regionale stabilita dall'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 222 del 2016, precisando sin d'ora che la medesima ha carattere meramente programmatorio, demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.

In considerazione della durata triennale delle misure proposte dal Comune si evidenzia che l'intesa regionale ha anch'essa durata triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Da ultimo, condividendosi l'esigenza di predisporre una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica, si esprime parere favorevole alla richiesta del Comune di Venezia di proroga della validità dell'intesa espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 sino al medesimo termine di validità dell'intesa oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 766 del 26 maggio 2018 e n. 108 del 3 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di esprimere conseguentemente l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 26 del 26 aprile 2022 “Misure di regolamentazione dell’esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturaledi alcune aree del cnetro storico di Venzia, da sottoporre ad intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività culturali – S.A.B.A.P. ai sensi dell’art.1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222”;
     
  3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, l'intesa di cui al punto 2) ha validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
     
  4. di stabilire, per le medesime motivazioni, la proroga della validità dell'intesa espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 sino al medesimo termine di cui al punto 3;
     
  5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell’esecuzione del presente atto;
     
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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