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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 maggio 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 19 aprile 2022

Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) finalizzato alla realizzazione dell'attività per l'anno 2022 del Programma "Meno Zolfo" (DGR n. 1820/2018). CUP H13C22000340007.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'attivazione di una collaborazione di ricerca tra la Regione del Veneto e il CREA, tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA–VE), dando continuità, nell’annata 2022, all’attività sperimentale in campo di protocolli per la lotta all'oidio già realizzata nell'anno 2021, che, anche con l'ausilio di sistemi di supporto alle decisioni, prevede strategie di difesa a basso impiego di zolfo. I risultati della sperimentazione saranno diffusi nell’ambito delle attività organizzate sui temi della viticoltura sostenibile. L’accordo è realizzato secondo le modalità previste dall’art. 15 della L. 241/1990. Viene incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – DM 22 gennaio 2014 (di seguito PAN), in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e dell'art. 6 del D.Lgs n. 150/2012, richiede una serie di azioni ed adempimenti obbligatori e volontari che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e che devono essere attivati a livello regionale.

La DGR del 28 marzo 2017, n. 380, nell’allegato A, definisce, tra gli adempimenti regionali, anche la promozione dello scambio di informazioni ed esperienze sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, come specificato dall’art. 15 del D.Lgs 150/2012. La medesima DGR ha assegnato alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca il coordinamento di tali attività in ambito regionale.

Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il “Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile”, che segnala, fra l’altro, l’importanza di progetti di ricerca riferiti all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola e concretamente applicabili nel contesto ordinario di coltivazione, attraverso il supporto accademico e pubblico degli istituti di ricerca. Tale Programma è funzionale alla visione strategica che la Giunta Regionale ha confermato nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, approvato con DACR n. 143 del 30 novembre 2021, che alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, individua come obiettivo operativo prioritario “migliorare la sostenibilità ambientale del settore vitivinicolo”.

Al fine di perseguire tale obiettivo di sostenibilità, con DGR n. 584 del 4 maggio 2021 è stata attivata una collaborazione con il CREA-VE, ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzata alla realizzazione di quattro protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo e l’impiego di sistemi di supporto alle decisioni. I protocolli sperimentali e i risultati di tale collaborazione sono stati diffusi presso gli operatori di settore in occasione di vari incontri tenutisi nel corso del 2021 e sono stati resi disponibili nel sito regionale. Dal punto di vista tecnico, la sperimentazione realizzata durante la campagna 2021 ha fornito importanti indicazioni sull’utilizzo dello zolfo in viticoltura e, più in generale, sul contenimento dell’oidio. Nondimeno, in considerazione dell’andamento stagionale registrato nel 2021 e della differente pressione della malattia nei tre siti considerati, si ritiene opportuno estendere ad un secondo anno la sperimentazione, allo scopo di confermare e/o perfezionare quanto già emerso nella scorsa campagna, nonché avvalorarne la portata sperimentale.  L’obiettivo conclusivo è offrire una proposta sperimentale completa e aggiornata sui temi della difesa dall’oidio, per mettere a disposizione dei viticoltori indicazioni concrete sulle modalità di contenimento della fitopatia.

L’attività di collaborazione prevede il monitoraggio e la valutazione dei risultati che dovranno dimostrare gli effetti dei protocolli sulla condizione fitosanitaria delle piante, sul miglioramento della resilienza delle stesse alle avversità e sul riscontro dal punto di vista produttivo e qualitativo delle uve. I risultati dei monitoraggi saranno funzionali all’adeguamento dei bollettini viticoli regionali e all’attività di informazione rivolta agli operatori del settore presso i recapiti fitosanitari periodici gestiti dalla U.O. Fitosanitario, nonché diventare materia di divulgazione in occasione delle numerose attività formative sul tema della sostenibilità in viticoltura rivolte a tecnici consulenti e operatori viticoli.

Per quanto sopra esposto, in coerenza con il quadro di attività descritte dal PAN e dal Programma regionale sulla “viticoltura sostenibile”, si ritiene opportuno sostenere anche nella campagna 2022 l’attività di sperimentazione in campo di strategie di difesa che consentano di diminuire l’impiego dello zolfo in quanto molecola fitosanitaria maggiormente distribuita in Veneto. A fronte della richiesta indirizzata al CREA-VE con nota del 04/04/2022, prot. 152366, il direttore del Centro CREA–VE ha confermato con nota del 06/04/2022, ns prot. 157943, la disponibilità ad avviare il percorso proposto ed a fornire supporto tecnico-scientifico, già anticipata nella nota del 23/03/2022, ns prot. 132410.

Per i motivi sopra rilevati, si individua nell’Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, che costituisce Allegato B al presente provvedimento, lo strumento idoneo ad attivare la compartecipazione dei due Enti Pubblici – Regione del Veneto e CREA – ciascuno dei quali parteciperà all’attività da realizzare nello specifico Programma di attività, che costituisce Allegato A al presente provvedimento, nel rispetto dei criteri e delle condizioni che consentono il ricorso a tale procedura, con il proprio bagaglio di conoscenze, massimizzando le competenze presenti, le disponibilità di mezzi strumentali e di risorse finanziarie.

In ottemperanza alle condizioni sopra esposte, l’interesse pubblico nel settore agroambientale si persegue nel dare seguito ad azioni coerenti col Programma Regionale di viticoltura sostenibile e con il DEFR 2022-2024,  finalizzate ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura, nonché mediante l’individuazione e diffusione di strumenti conoscitivi necessari alla riduzione quantitativa dell’uso di prodotti fitosanitari, che in agricoltura costituiscono indicatore statistico per il comparto, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030 approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020. L’indicatore è riferito al rapporto tra prodotti fitosanitari e superfici coltivate, che in Veneto è elevato e influisce negativamente sul posizionamento della regione rispetto alla media nazionale. 

In merito all’accordo di collaborazione da porre in essere, l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le Pubbliche Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune. Le Pubbliche Amministrazioni coordinano, in questo modo, l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 - causa n. C-159/11 - Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio alla collaborazione tra la Regione del Veneto e CREA. L’Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di interesse comune.

Il quadro delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità in Programma, tenuto conto di quelle già svolte da CREA-VE e di quelle che devono essere appositamente realizzate con il presente Accordo di collaborazione, trovano dettaglio nell’Allegato A.

Per le finalità anzidette, si approva pertanto con il presente provvedimento uno schema di “Accordo di collaborazione” istituzionale tra Regione e CREA (Allegato B), ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo svolgimento di un programma di attività di ampio interesse e con finalità e mezzi condivisi dalle parti.

Per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo è di euro 42.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione del Veneto ed euro 12.000,00 a carico del CREA stesso.

I movimenti finanziari tra i soggetti interessati dall’Accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento, si configurano come mero ristoro delle spese sostenute. Al fine di rimborsare le spese sostenute dal CREA nella realizzazione della collaborazione, la Regione contribuisce con un importo massimo di 30.000,00, che trova copertura nel Capitolo di spesa 12600 “Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n. 32)”, anno 2022, nonché in alternativa a valere sul capitolo spesa 101888 –Trasferimenti finalizzati al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 – Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021) - la cui disponibilità ai fini della assunzione degli impegni è correlata all’accertamento delle entrate di cui al capitolo di entrata 100592 –Assegnazione Statale per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 – Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021).

L’importo previsto sarà liquidato al CREA previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo di cui all’Allegato B al presente provvedimento, per la cui firma e attuazione, nonché per l’espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. Alla medesima Direzione è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, dall’Accordo sottoscritto tra le parti (Allegato B) e dal Programma (Allegato A) proposto per l’approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241, all’articolo 15, concernente gli Accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017 “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza dell’Amministrazione Regionale, necessarie all’implementazione complessiva del PAN”;

VISTA la DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 che ha approvato la proposta di “Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile” ai sensi della DGR n. 372 del 26 marzo 2018;

VISTA la DCR n. 80 del 20 luglio 2020 che approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

VISTA la DACR n. 143 del 30 novembre 2021, che approva il DEFR 2022-2024;

VISTA la DGR n. 584 del 4 maggio 2021 “Accordo tra la Regione del Veneto e il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VE), ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per la realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo, in linea con gli obiettivi di riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari fissati nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030”;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  • il Programma di Attività denominato “Meno Zolfo”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  • lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione del Veneto e CREA, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 riportato nell’Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto alla sottoscrizione della stessa;
  1. di stabilire che l’Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderà al 31.10.2022, salvo concessione di proroghe con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, debitamente motivate;
  2. di determinare in euro 30.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di parte regionale. Alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa 12600 – “Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario”, nonché in alternativa a valere sul capitolo spesa 101888 –Trasferimenti finalizzati al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 – Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021) - la cui disponibilità ai fini della assunzione degli impegni è correlata all’accertamento delle entrate di cui al capitolo di entrata 100592 –Assegnazione Statale per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 – Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021);
  3. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo 12600 – “Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario”, ha attestato la capienza e la sufficiente disponibilità e contestualmente ha autorizzato l’imputazione della spesa;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo, alla predisposizione, all’adozione e all’espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali modifiche di carattere non sostanziale all'Accordo medesimo;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_445_22_AllegatoA_475231.pdf
Dgr_445_22_AllegatoB_475231.pdf

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