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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 maggio 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 19 aprile 2022

Affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dei procedimenti relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino, tramite sottoscrizione di apposita convenzione. Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento si revoca la DGR n. 603 del 21 aprile 2015 che prevede lo schema di convenzione con AVEPA e si procede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, della Legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1, tramite sottoscrizione di apposita convenzione, all'affidamento dei procedimenti all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e  n. 0359383 del 26 agosto 2021 per  quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 151 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, viene definita la necessità di procedere sul territorio comunitario alla registrazione delle produzioni di latte vaccino consegnate agli acquirenti primari dai produttori agricoli.

Con il regolamento n. 1097 della Commissione del 17 ottobre 2014, all'articolo 1, è previsto che "Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese".

Con l’emanazione del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” si è resa obbligatoria la comunicazione delle dichiarazioni di produzione anche del latte ovi-caprino.

Con Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 sono state definite le modalità per la registrazione delle produzioni di latte vaccino in ottemperanza dell’articolo 151 del regolamento 1308/2013 ed è stato abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337.

In considerazione dell’abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337 si rende necessario revocare la convenzione di cui alla DGR 603 del 21 aprile 2015 con cui è stata affidata all’Agenzia veneta per i pagamenti lo svolgimento dell’attività ora regolamentata dal DM n. 0360338 del 6 agosto 2021.

Sulla base di quanto disposto dal  Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 che reca modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, si è dato corso alle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni obbligatorie per il latte ovicaprino.

Più precisamente alle amministrazioni Regionali o alle Province autonome i decreti sopra richiamati attribuiscono, tra le altre, anche le seguenti attività:

  • riconoscimento e revoca della qualifica di primo acquirente;

  • registrazione del primo acquirente nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

  • controlli su acquirenti primari, trasformatori, produttori agricoli sia per le consegne di latte vaccino e/o ovicaprino ad acquirenti sia per vendite dirette di prodotti lattiero caseari;

  • registrazione delle risultanze dei controlli.

Inoltre, come previsto dalle istruzioni operative N. 16 di AGEA del 10 febbraio 2022, vengono definite le attività di controllo a carico alle Regioni e Province autonome da eseguirsi per ogni anno solare, volte a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni mediante verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari.

Il regime sanzionatorio da applicare per la mancata osservanza delle disposizioni per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 di cui all’art. 6 dei DD.MM. n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021, prevede le  sanzioni dall’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27.

Ai sensi dell’art.2 comma 3, della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”, è previsto l'affidamento alla stessa Agenzia, previa stipulazione di apposita convenzione, della gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale da parte della Regione, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

Inoltre, la Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'AVEPA, previa stipula di apposite convenzioni.

Infine il comma successivo dispone che la Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, può affidare all'AVEPA, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

Considerato il processo previsto dai recenti Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021,  che si concreta in sopralluoghi e controlli da attuare presso le attività produttive su tutto il territorio veneto, si ritiene opportuno procedere, mediante affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA - della competenza, attribuita all'Amministrazione regionale dai predetti decreti ministeriali. L’Agenzia dispone infatti delle professionalità, esperienza e, grazie agli sportelli unici provinciali, della presenza territoriale necessaria per adempiere efficacemente alla realizzazione del processo amministrativo richiesto. Tale affidamento, inoltre, si pone come prosieguo della medesima attività già svolta dall’Agenzia in forza di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 21 aprile 2015 tramite sottoscrizione di apposita convenzione. A seguito delle modifiche normative nazionali intervenute nella materia delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, si rende necessario revocare la citata convenzione di cui alla DGR 603/2015 approvando un nuovo schema di convenzione che tenga conto della novellata legislazione ed estenda l'affidamento anche al  settore latte ovi-caprino prima non previsto. (Allegato A)

Tutto ciò premesso, si propone di affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti la gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali dai Decreti MIPAAF:

  • n. 0360338 del 6 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino”

  • n. 0359383 del 26 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per  quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) 1097 della Commissione del 17 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente per oggetto "modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO l’art. 1, comma 2 lett. c) della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, "Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto";

VISTO il Decreto Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 21 aprile 2015: “Affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015, " modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", tramite sottoscrizione di apposita convenzione”;

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per  quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

VISTE le istruzioni operative N. 16 di AGEA del 10 febbraio 2022 di applicazione dei Decreti ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";

VISTO l'articolo 6 della Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di affidare per quanto previsto in premessa all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) la gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali dai Decreti:

    • MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino; 

    • MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

  3. di approvare, ai sensi della Legge regionale n. 31/2001 e della Legge regionale n. 9/2005, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, riportato nell'Allegato A  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al presente provvedimento, inteso a definire le modalità di affidamento ad AVEPA delle attività di cui al punto 2 e di incaricare della relativa sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Agroalimentare;

  4. di disporre la revoca della DGR n. 603 del 21 aprile 2015 che prevede lo schema di convenzione in essere tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti, sottoscritta il 29 maggio 2015, dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;

  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;

  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_442_22_AllegatoA_475228.pdf

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