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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 maggio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 19 aprile 2022

Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova disciplinante lo svolgimento della formazione specialistica dei medici presso le strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova con il quale vengono individuate le caratteristiche e le modalità secondo cui i medici durante gli anni di svolgimento del percorso formativo specialistico universitario potranno frequentare le strutture regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale appositamente individuate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, disciplina al Titolo IV la formazione specialistica dei medici.

Ai sensi dell’articolo 38 del precitato decreto legislativo il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari che si articola sia in attività didattiche sia in attività pratiche, quest’ultime da svolgersi frequentando a rotazione le strutture inserite nelle rete formativa delle relative Scuole di specializzazione.

Con decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da ultimo il n. 1806 del 19 luglio 2021, sono state accreditate le singole Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Padova e per ognuna di essa è stata individuata la relativa lista delle strutture sanitarie che costituiscono la rete formativa delle stesse, tra le quali sono annoverate le strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto in possesso degli standard, requisiti e indicatori di performance indicati dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

Il predetto decreto ministeriale n. 402/2017 specifica, all’allegato 1, che le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo dello specializzando medico all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro e stabilisce altresì che l’ateneo può avvalersi in aggiunta alle “strutture di sede” e alle “strutture collegate” anche di strutture di supporto, dette “strutture complementari”, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.

Tali “strutture complementari” possono anche non essere accreditate e non avere necessariamente carattere assistenziale. A tal ultimo riguardo, l’Università degli Studi di Padova da tempo ha richiesto all’Area Sanità e Sociale di pervenire alla stipula di un rapporto convenzionale per la disciplina della frequenza delle strutture regionali afferenti all’Area stessa da parte di medici iscritti e frequentanti le scuole di specializzazione di area sanitaria per il completamento del percorso di formazione previsto.

Nello specifico, con nota prot. n. 141950 del 12/3/2019 (acquisita al protocollo regionale al n. 100942 del 12/3/2019) l’Università degli Studi di Padova ha avanzato la proposta di addivenire alla stipula di una convenzione per la frequenza delle strutture regionali da considerare quali “strutture complementari” delle scuole di specializzazione, come di seguito indicato:

  • Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
    Scuole di specializzazione: Medicina di comunità e delle cure primarie - Igiene e medicina preventiva;
  • Direzione Programmazione Sanitaria Lea
    Scuole di specializzazione: Medicina di comunità e delle cure primarie - Igiene e medicina preventiva;
  • Coordinamento regionale unico sul farmaco CRUF
    Scuola di specializzazione: Statistica sanitaria e biometria.

Al riguardo, le Direzioni, le Unità Organizzative e i coordinamenti regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale offrono la possibilità di garantire al medico in formazione specialistica l’acquisizione di esperienze qualitativamente elevate e prestigiose, ed al contempo, la presenza di tali professionisti in formazione assicura all’amministrazione regionale l’apporto di innovazione e di competenze specifiche ulteriori in ambito sanitario. Peraltro è da considerare altresì che, ai sensi della legge regionale 9/2013 s.m.i., la Regione garantisce la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti sovvenzionati dallo Stato, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia degli Atenei di Padova e di Verona anche al fine di favorire la permanenza degli specialisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.

Ciò premesso, risulta coerente e opportuno accogliere la richiesta dell’Ateneo di Padova, pertanto, con il presente provvedimento si propone l’approvazione dello schema di “Convenzione per lo svolgimento della formazione medico-specialistica presso le strutture regionali dell’Area Sanità e Sociale” riportato all’ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto.

In sintesi, con tale convenzione si definiscono i termini del rapporto ed in particolare si stabilisce che:

  • i tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative di carattere non assistenziale che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso le strutture complementari devono essere concordati dalla Direzione della Scuola con il Direttore responsabile della struttura stessa;
  • durante lo svolgimento delle suddette attività formative presso le strutture complementari, la Regione del Veneto garantisce allo specializzando la presenza di un supervisore, che potrà essere il Direttore della struttura complementare o un suo delegato;
  • la formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alle attività della struttura complementare, nonché la graduale assunzione di compiti e l’esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal supervisore;
  • in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica presso la Regione del Veneto è sostitutiva del personale dipendente.

Con nota prot. n. 123866 del 17/3/2022 la Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto ad accordare il nulla osta alla stipula della convenzione per quanto di competenza della Direzione stessa.

La sottoscrizione in forma digitale della convenzione viene demandata al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

Inoltre, è demandata a decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale l’approvazione di ulteriori convenzioni aventi il medesimo contenuto essenziale dello schema di cui al precitato Allegato A, con le quali potranno essere prese in considerazione ulteriori articolazioni regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale presso le quali potrà essere svolta l’attività formativa pratica dei medici specializzandi e si potrà altresì procedere all’individuazione di altre Scuole di specializzazione interessate ad ampliare la propria rete formativa con ulteriori “strutture complementari”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013,

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  1. di approvare lo schema di “Convenzione per lo svolgimento della formazione medico-specialistica presso le strutture regionali dell’Area Sanità e Sociale” da stipularsi con l’Università degli Studi di Padova riportato all’ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto;
  1. di demandare la sottoscrizione in forma digitale della convenzione di cui al punto 2. al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
  1. di demandare a decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale l’approvazione di ulteriori convenzioni per lo svolgimento dell’attività formativa pratica dei medici specializzandi, con le quali potranno essere prese in considerazione altre articolazioni regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale ed altre Scuole di specializzazione interessate all’ampliamento della propria rete formativa con “strutture complementari”;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_438_22_AllegatoA_475224.pdf

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