Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 22 aprile 2022


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del 08 aprile 2022

Approvazione delle nuove Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2. "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvate le nuove Direttive recanti disposizioni per l’applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, a seguito di alcune modifiche normative intervenute.

Inoltre, viene pertanto contestualmente disposta la revoca delle Direttive ad oggi vigenti, approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, ha dettato la disciplina di una serie di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all’estero nonché dei loro discendenti, e dall’altro a garantire a favore delle collettività venete all’estero il mantenimento dell’identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 sono state apportate significative modifiche alla suindicata legge di settore, considerato il profondo cambiamento del contesto socio-economico mondiale degli ultimi anni, cambiamento che ha avuto una diretta incidenza anche sulla natura e sull’andamento dei flussi migratori.

Al fine di dettare delle disposizioni dal contenuto chiaro e articolato e di innovare determinati aspetti delle precedenti disposizioni, adeguandoli anche alle sopraindicate modifiche apportate alla legge regionale di settore, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1035 del 24 giugno 2014 sono state approvate le Direttive applicative della legge di settore.

Ora, anche alla luce di talune modifiche normative statali e regionali intervenute negli ultimi anni e considerata la necessità di renderle più aderenti alla programmazione del settore, si rende necessario rivedere una parte delle Direttive attualmente vigenti, applicative della legge in questione, che regolamentano l’accesso ai benefici regionali.

In particolare, in ordine alle disposizioni comuni previste al Capo II e III della L.R. n. 2/2003, relative rispettivamente agli “Interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale” e agli “Interventi a favore dei veneti nel mondo”, si propone di stabilire, nelle nuove Direttive, che i criteri e le modalità di concessione dei contributi vengano di volta in volta disciplinati negli Avvisi che vengono approvati annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità indicate dal Piano triennale e dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e considerate le disponibilità finanziarie presenti negli appositi capitoli del bilancio regionale, adeguando in tal modo la concessione dei contributi ai più recenti indirizzi della programmazione sopra indicata e alle nuove norme che disciplinano agli aspetti gestionali, finanziari e rendicontali, anche nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure come richiesto dal mondo associativo.

Inoltre, a seguito dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 97 del 2 febbraio 2016, deve essere necessariamente modificata la parte delle Direttive relativa alle modalità di iscrizione e di cancellazione dai registri regionali di cui all’art. 18 della citata L.R. n 2/2003.

Pertanto, si propone l’approvazione delle nuove Direttive recanti disposizioni per l’applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro”, così come definite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, che sostituiscono, quindi, le precedenti direttive approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 1035 del 24 giugno 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10 “Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni”;

VISTA la L.R. 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo”;

VISTA la L.R. 12 settembre 2017, n. 30 “Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto”;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 “Approvazione delle Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e s.m.i. "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro".”;

VISTA la D.G.R. n. 97 del 2 febbraio 2016 “Disciplina delle cause di cancellazione dal registro regionale delle associazioni, dei circoli, dei comitati e federazioni di cui all'art. 18 comma 2 lettere a), b) e c) della legge regionale n. 2/2003 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".”;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 78 del 01/02/2022;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l’art.2, co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, le nuove Direttive recanti disposizioni per l’applicazione della legge regionale n. 2/2003, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di revocare, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_386_22_AllegatoA_474806.pdf

Torna indietro