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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 08 aprile 2022
Programmazione interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne anno 2022. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. DPCM 16 novembre 2021 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2021".
Con il presente provvedimento si approva la programmazione regionale annuale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, individuando le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie dedicate a valere sullo stanziamento regionale di cui alla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 e sul finanziamento statale di cui al DPCM 16 novembre 2021 con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo anno 2021 per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi previsti agli articoli 5 e 5 -bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” riconosce ogni forma di violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani fondamentali e ne afferma la natura strutturale, in quanto basata sul genere, individuando in questo il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali, le convenzioni e le risoluzioni europee ed internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza adottata a Istanbul l’11 maggio 2011.
Al fine di prevenire e contrastare tale violazione di diritti, la citata legge regionale promuove, in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza di genere e che abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, interventi volti alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime, nonché attività di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno, anche relativamente ad interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza.
Per raggiungere le finalità sopra descritte, la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022-2024” ha stanziato sul capitolo 101877 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)” risorse per complessivi Euro 1.000.000,00.
Al finanziamento degli interventi in argomento concorrono anche le risorse statali di cui al Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Nello specifico, nell’ambito della ripartizione a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2021, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021, alla Regione del Veneto sono stati riconosciuti complessivamente Euro 2.354.989,26 per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 2), e delle seguenti linee di intervento (articolo 3):
Il predetto importo di Euro 2.354.989,26 è stato assegnato in ragione di:
Il “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne”, previsto all’articolo 8 della L.R. n. 5/2013, con funzioni di promozione, supporto e consultazione nei confronti della Giunta regionale per l’attuazione della Legge in argomento, è stato convocato in data 18 febbraio 2022. Con il suddetto Tavolo è stata condivisa la proposta di programmazione regionale, approvata all’unanimità con l’impegno però da parte dell’Ufficio regionale competente di rivedere in parte i criteri per l’utilizzo dei fondi regionali.
Alla luce di quanto sopra specificato, si propone l’approvazione della seguente programmazione regionale, riportata in sintesi nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
I fondi regionali saranno destinati al finanziamento dei centri antiviolenza e relativi sportelli e delle case rifugio A e B esistenti sul territorio regionale e che risulteranno iscritti negli elenchi regionali a seguito dell’attività di mappatura che, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013, viene svolta con cadenza annuale.
In particolare, sarà assegnata una quota fissa agli sportelli dei centri antiviolenza nella misura di Euro 2.000,00 ciascuno, destinata a contribuire al loro mantenimento, sostenendo parte dei costi dell’operatrice che dovrà garantire l’apertura dello sportello, con accesso libero, per almeno n. 6 ore mensili.
Le risorse regionali restanti costituiranno invece un contributo per l’autonomia delle donne vittime di violenza, prese in carico dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, favorendo i loro percorsi di uscita. In particolare, l’importo sarà suddiviso in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case rifugio A e B di cui ai sopra citati elenchi e destinato al finanziamento di spese propedeutiche al raggiungimento dell’autonomia delle donne, sostenute nel periodo gennaio – novembre 2022. L’elenco delle spese ammissibili è riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le risorse statati per complessivi Euro 1.626.989,26, secondo quanto previsto dall’articolo 2, Tabella 1, del DPCM 16 novembre 2021, saranno ripartite per il sostegno delle attività e dei servizi delle strutture operanti sul territorio regionale (come da rilevazione aggiornata comunicata al DPO, per il tramite del Coordinamento tecnico della Commissione Politiche sociali, in data 8 ottobre 2021), con le seguenti modalità:
Le risorse pari ad Euro 728.000,00, rientranti nella fattispecie dell’articolo 3, Tabella 2, del citato DPCM, saranno invece destinate ad alcune delle linee di intervento precedentemente descritte e, nello specifico:
linea b):
linea f):
linea g)
Si propone, inoltre, di demandare al Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile:
Nell’ambito dell’attività di programmazione regionale è inoltre emersa, come rilevante, la necessità di una riflessione in merito al numero delle strutture, centri antiviolenza e relativi sportelli e case rifugio, riconosciute e operanti sul territorio regionale. In particolare, l’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014 ha delineato in maniera chiara le caratteristiche strutturali e organizzative delle strutture di accoglienza prevedendo, nello specifico all’articolo 2, la possibilità per i centri antiviolenza di articolarsi con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività, in un’ottica di migliorare la rete dei servizi offerti sul territorio, garantendo alle donne la possibilità di avere a disposizione qualificati punti di ascolto e di assistenza, al fine di operare efficacemente per la prevenzione e il contrasto degli episodi di violenza.
A tal riguardo, i centri antiviolenza della Regione del Veneto si sono da sempre contraddistinti per la loro articolazione in sportelli nel territorio, riconosciuti e mappati sin dai primi anni di vigenza della legge regionale, durante i quali hanno cominciato ad essere destinatari di fondi statali e regionali per la loro istituzione e/o sostegno. Il sostegno economico è stato ed è riservato, nello specifico, agli sportelli di centri antiviolenza inseriti negli elenchi regionali approvati. L’assegnazione di fondi specifici e la necessità di approfondire la conoscenza dei servizi resi, ha determinato la conseguente necessità di sottoporre gli sportelli anche a particolari indagini conoscitive in merito a caratteristiche e attività e, a tal fine, sono stati oggetto di specifici monitoraggi nelle relazioni finali dei finanziamenti e nelle schede di mappatura annuali. Il numero degli sportelli è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni passando dagli iniziali 10 agli attuali 37, numero soggetto a possibile ulteriore incremento a seguito dell’attività di mappatura anno 2022 in corso.
Il significativo incremento numerico di questa tipologia di struttura, la destinazione di specifiche linee di finanziamento per la loro istituzione e sostentamento, il riconoscimento dell’importanza degli sportelli nel contribuire ad accrescere i punti di accesso, aiutando l’emersione del fenomeno anche in territori in cui risultano assenti centri antiviolenza, tutti questi elementi determinano la necessità di procedere con l’individuazione di requisiti standard al fine di uniformare l’offerta data da queste strutture sull’intero territorio regionale, delineando una sorta di regolamentazione del servizio che prenda in considerazione, altresì, la sostenibilità futura di queste strutture e le loro connessioni con i centri antiviolenza e con gli altri attori della rete territoriale.
Si propone pertanto, dopo la conclusione dell’attività di mappatura anno 2022, di sospendere il riconoscimento ed inserimento negli elenchi regionali di ulteriori sportelli fino all’approvazione della regolamentazione sopra citata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2021;
VISTA la L.R. 29 novembre 2011, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;
VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022 - 2024”;
VISTO l’articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
(seguono allegati)
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