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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 15 aprile 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 29 marzo 2022

Proroga del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022.

Note per la trasparenza

In considerazione delle misure previste dai provvedimenti nazionali e regionali finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, del permanere sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza ed al fine di evitare situazioni di assembramento presso le strutture regionali territoriali preposte, si ritiene di disporre la proroga del termine temporale, come previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993, di restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022 sino al 31 maggio 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 14 - Esercizio dell'attività venatoria della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» prevede, al comma 4, che a ciascun cacciatore veneto venga rilasciato un tesserino venatorio regionale, previsto dal comma 12 dell’articolo 12 della L. n. 157/1992, nel quale devono essere annotate le giornate di attività venatoria oggetto di fruizione nell’ambito del pertinente calendario venatorio nonché i prelievi venatori effettuati.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 14 della L. R. n. 50/1993 prevede che il cacciatore debba provvedere, entro il termine temporale del 31 marzo di ogni anno, alla restituzione - alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, del tesserino compilato, in riferimento alla pertinente stagione venatoria.

In caso di mancato adempimento a quanto disposto dal predetto comma 6 dell’articolo 14, il successivo articolo 35 – Sanzioni amministrative della medesima L. R. n. 50/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, compresa tra € 25,82.= ed € 154,94.=.

Trattandosi, a tutt’oggi, di un supporto documentale di tipo cartaceo – tesserino venatorio regionale a lettura ottica, il cui modello è oggetto di annuale adozione da parte della Giunta regionale (da ultimo ed in riferimento alla stagione venatoria 2021/2022, con DGR n. 815 del 22 giugno 2021), distribuito annualmente a circa 40.000 cacciatori operanti sul territorio regionale, appare evidente che la restituzione del tesserino venatorio, ancorché realizzata in forma cumulativa da parte delle Associazioni venatorie quale servizio per i propri associati, si viene a configurare, in ragione anche del ristretto spazio temporale a disposizione, con un rilevante afflusso di utenza presso le Strutture regionali preposte, ovvero le sette sedi territoriali facenti parte dell’Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" ed ubicate presso ciascun capoluogo di Provincia.

In considerazione del protrarsi, sino al prossimo 31 marzo 2022, dello stato di emergenza a livello nazionale come previsto dall’articolo 1 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 febbraio 2022, n. 11, si ritiene necessario ed opportuno, al fine di limitare gli spostamenti di un ingente numero di persone in un arco temporale necessariamente ristretto ed evitare possibili fenomeni di assembramento presso le predette Strutture regionali deputate alla raccolta dei tesserini medesimi e, pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica degli utenti e dei pubblici dipendenti, disporre una deroga, in riferimento alla stagione venatoria 2021/2022, rispetto al termine temporale di restituzione del tesserino venatorio fissato dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993, prorogandolo sino al 31 maggio 2022.

Si tratta di una misura procedimentale correlata al regime emergenziale nazionale in parola e che ha trovato utile ed efficace applicazione nel corso delle due ultime stagioni venatorie (2019/2020 e 2020/2021, da ultimo con DGR n. n. 346 del 23 marzo 2021).

Per quanto riguarda il termine temporale in parola, è altresì necessario evidenziare come le misure procedurali ed applicative previste dall’attuazione delle disposizioni del PFVR 2022-2027 approvato con L. R. n. 2/2022 concorrono in varia misura ad un incremento delle necessità di accesso dell’utenza alle Strutture territoriali regionali per richieste di informazioni, prelievo di modulistica e deposito di istanze e richieste varie e, pertanto, la misura di proroga di cui trattasi assume ulteriore rilievo ed efficacia stante la necessità di rispettare la puntuale tempistica degli adempimenti connessi all’efficace attuazione delle misure e degli istituti del medesimo PFVR 2022-2027.

Il regime straordinario di proroga di cui sopra, verrà attuato secondo le disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:

- la restituzione del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2021/2022 (di seguito anche «TVR 2021/2022»), potrà avvenire entro e non oltre il termine del 31 maggio 2022;

- le operazioni di restituzione del TVR 2021/2022 potranno essere realizzate anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei singoli detentori del medesimo TVR, da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia e dei CA- Comprensori Alpini di Caccia o di altri soggetti formalmente delegati dal singolo cacciatore;

- anche nel caso della procedura di restituzione in forma cumulativa di cui al precedente punto, l’eventuale verificato inadempimento del termine temporale di cui al comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993 – come prorogato al 31 maggio 2022 - e la conseguente applicazione della sanzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993, saranno attribuiti integralmente a carico del cacciatore titolare del medesimo TVR 2021/2022;

- al Direttore dell’Unità Organizzativa «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria» è demandato il compito di assicurare ampia ed esaustiva informazione, nei confronti dell’utenza – unitamente alle azioni informative che dovranno essere realizzate da parte delle Associazioni Venatorie, dagli ATC e dai CA - in riferimento alle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti punti;

- al medesimo Direttore è altresì demandato il compito di definire modalità gestionali ed operative finalizzate ad assicurare, al tempo stesso, il rispetto delle prescrizioni recate dai provvedimenti governativi e regionali sia nei confronti del personale dipendente che dell’utenza e la massima efficacia alle disposizioni operative di cui ai precedenti punti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.», fatto particolare riferimento al comma 12 dell’articolo 12;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 24/2019 e fatto particolare riferimento al comma 6 dell’articolo 14;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la L. R. n. 36 del 20 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024.»;

RICHIAMATA la DGR 30 luglio 2019, n. 1079 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 815 del 22 giugno 2021 «Tesserino per l'esercizio venatorio (articolo 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993). Approvazione definitiva del modello di tesserino venatorio e autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2021/2022.»;

VALUTATI i contenuti prescrittivi e dispositivi dell’articolo 1 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 febbraio 2022, n. 11, finalizzato al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, sino al 31 maggio 2022 il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2021/2022 come previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993;

3. di dare atto che l’applicazione del regime di proroga a carattere straordinario di cui al precedente punto 2 si attua nell’ambito delle disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:

- le operazioni di restituzione del TVR 2021/2022 potranno essere realizzate anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei singoli detentori del medesimo TVR, da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia e dei CA- Comprensori Alpini di Caccia o di altri soggetti formalmente delegati dal singolo cacciatore;

- anche nel caso della procedura di restituzione in forma cumulativa di cui al precedente trattino, l’eventuale verificato inadempimento del termine temporale di cui al comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n. 50/1993 - prorogato al 31 maggio 2022 - e la conseguente applicazione della sanzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993 saranno attribuiti integralmente a carico del cacciatore titolare del medesimo TVR 2021/2022;

- al Direttore dell’Unità Organizzativa «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria» è demandato il compito di assicurare ampia ed esaustiva informazione, nei confronti dell’utenza – unitamente alle azioni informative che dovranno essere realizzate da parte delle Associazioni Venatorie, dagli ATC e dai CA - in riferimento alla proroga di cui al precedente punto 2 ed alle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti capoversi;

- al Direttore dell’Unità Organizzativa «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria» è altresì demandato il compito di definire modalità gestionali ed operative finalizzate ad assicurare, al tempo stesso, il rispetto delle prescrizioni recate dai provvedimenti governativi e regionali sia nei confronti del personale dipendente che dell’utenza e la massima efficacia alle disposizioni operative di cui ai precedenti capoversi;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto e di affidare al Direttore della stessa l’attivazione di azioni finalizzate a garantire adeguata e capillare informazione rispetto alla proroga di cui al precedente punto 2 ed alle disposizioni operative e procedurali previste dal precedente punto 3;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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