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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 15 aprile 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 29 marzo 2022

Approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l'utilizzo degli attrezzi "fureghin", "tartanella ciara" e "bragotto" e definizione delle modalità di esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura 28 dicembre 2018, n. 6.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede l’approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l’utilizzo degli attrezzi “fureghin”, “tartanella ciara” e “bragotto” e la definizione delle modalità di esercizio delle attività autorizzate al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionale in Laguna di Venezia, ridefinendo i periodi di svolgimento per l’anno 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 7 che la Giunta Regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

Il Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura n. 6 del 28 dicembre 2018 è stato approvato con D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2018 e disciplina in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva.

L’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale n. 6/2018 prevede che la Giunta regionale può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all’utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 dello stesso articolo 16 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

La Regione Veneto si sta dotando di una propria Carta ittica regionale, che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale.

In attesa dell’approvazione della Carta Ittica regionale, adottata con DGR n. 1042 del 28 luglio 2021 e della quale è attualmente in corso il procedimento di approvazione a seguito dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in applicazione di quanto previsto dall’articolo  16, comma 5, del Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sussistono le condizioni per mantenere la possibilità di utilizzo di alcuni degli attrezzi da pesca già previsti dall’articolo 14 bis del Regolamento provinciale di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52111 del 14 gennaio 1999 - modificato da ultimo con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15 del 20 maggio 2015 -, escludendo quelli che potrebbero avere un maggiore impatto sulla risorsa ittica o un maggiore rischio di interferenza con le attività economiche legate alla pesca professionale.

Annualmente pervengono numerose richieste da parte delle Associazioni di pesca dilettantistico-sportiva operanti in Laguna di Venezia finalizzate a ottenere la possibilità di utilizzo di alcuni attrezzi da pesca tradizionali, in continuità con quanto previsto dall’articolo 14 bis del Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52111 del 14 gennaio 1999, e sue successive modifiche.

Con DGR n. 693 del 04/06/2020 la Giunta regionale, ai sensi del suddetto articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, ha approvato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico sportiva mediante l’utilizzo di attrezzi tradizionali e le modalità di esercizio delle attività autorizzate, mutuandole da quanto previsto dall’articolo 14 bis del citato Regolamento Provinciale di Venezia n. 52111/1999 e precisamente ha stabilito che:

  1. al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria può autorizzare, con proprio provvedimento, i pescatori dilettantistico- sportivi, muniti di licenza tipo "B" o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
  1. fureghin: la maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m. 25;
  2. tartanella ciara: le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m. 15 ed altezza superiore a m. 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;
  3. bragotto: la lunghezza della rete non deve essere superiore a m. 15 e la maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
  1. le attività autorizzate di cui al punto precedente possono essere svolte dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2020. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi non può essere superiore a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò.
     
  2.  per ottenere l’autorizzazione, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda entro il 20 giugno 2020, optando in via esclusiva per la "laguna nord" ovvero per la "laguna sud". Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 1), un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi.
     
  3.  il rilascio dell’autorizzazione debba avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:
    1. essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare veneziano;
    2. essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;
    3. essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali    modalità di pesca;
    4. maggiore età anagrafica.

Si ritiene opportuno, viste le richieste che annualmente pervengono da parte delle Associazioni di pesca dilettantistico-sportiva operanti in Laguna di Venezia, stabilire che per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dalla Carta Ittica regionale, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria possa rilasciare le autorizzazioni per la pesca dilettantistico sportiva mediante l’utilizzo di attrezzi tradizionali, fureghin, tartanella ciara e bragotto, come già stabilito con DGR n. 693 del 04/06/2020, con le medesime modalità prevedendo che gli attrezzi fureghin, tartanella ciara e bragotto possano essere utilizzati dal 16 maggio 2022 al 31 ottobre 2022 e che per ottenere l’autorizzazione i pescatori interessati possano presentare domanda entro il 15 aprile 2022 alla Struttura regionale competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, e in particolare il comma 5 dell’articolo 16;

VISTA la DGR n. 693 del 4 giugno 2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6 e nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria può autorizzare per l’anno 2022, con proprio successivo provvedimento, i pescatori dilettanti-sportivi, muniti di licenza tipo "B", o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
  1. fureghin: la maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m. 25;
  2. tartanella ciara: le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m. 15 ed altezza superiore a m. 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;
  3. bragotto: la lunghezza della rete non deve essere superiore a m. 15 e la maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
  1.  di stabilire che le attività autorizzate di cui al punto precedente possono essere svolte dal 16 maggio 2022 al 31 ottobre 2022. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi non può essere superiore a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò;
     
  2.  di stabilire che per ottenere l’autorizzazione, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda entro il 15 aprile 2022, optando in via esclusiva per la “laguna nord” ovvero per la “laguna sud”. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 2, un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi.
     
  3.  di stabilire che il rilascio dell’autorizzazione debba avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:
  1. essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare  veneziano;
  2. essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;
  3. essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali    modalità di pesca;
  4. maggiore età anagrafica.
  1. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
     
  2. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
     
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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