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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 29 marzo 2022
Approvazione delle disposizioni organizzative per la realizzazione del Progetto regionale "Biodiversità Veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale - BIODI.VE. 4". Legge n. 194/2015, articolo 10 - Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto dell’approvazione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare “Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale”, denominato BIODI.VE. 4, in esito all’avviso ministeriale prot. n. 170248 del 14/04/2021.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – MIPAAF - ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
L’articolo 10 della stessa legge ha peraltro istituito, dotandosi di € 500.000,00 annui a decorrere dal 2015, il “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, destinato a sostenere sia le azioni degli agricoltori e degli allevatori custodi, così definiti dall’art. 2, comma 3, della legge sopra citata, sia le attività degli enti pubblici impegnati nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica.
Il successivo decreto interministeriale del 6 novembre 2019, n. 11213, approvato di concerto dal MIPAAF, dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha stabilito i criteri e le modalità di funzionamento del “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, di cui all’art. 10 della Legge n. 194/2015.
In particolare, lo stesso decreto, all’art. 1, comma 2, ha assegnato al Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito con l’art. 8 della stessa Legge n. 194/2015, il compito di individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Inoltre, il decreto interministeriale sopra citato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, ha previsto che le azioni destinate alle attività correlate o propedeutiche alle attività inserite agli art. 4, 7, 12, 13, 14, e 15 della Legge n. 194/2015 siano realizzate dal Mipaaf o dalle Regioni o Province autonome, attraverso una delle forme previste dalla legge.
Pertanto, il MIPAAF ha ritenuto necessario provvedere all’emanazione di un avviso pubblico, protocollo n. 170248 del 14/04/2021, per la selezione di progetti regionali volti alla realizzazione delle azioni di cui sopra, della durata di 21 mesi a partire dalla data di registrazione del decreto di concessione dei contributi.
La Direzione regionale Agroalimentare, competente in materia di biodiversità agricola e alimentare, ha quindi provveduto prima a redigere e poi a trasmettere al MIPAAF, entro il 9 agosto 2021 (termine ultimo per la presentazione dei progetti), il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale” di durata biennale, denominato BIODI.VE. 4, da svolgere in collaborazione con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”. Il costo del progetto ammonta a euro 47.600,00, ripartiti nel biennio 2022-2023.
Il MIPAAF, con successivo decreto ministeriale n. 556977 del 26 ottobre 2021, ha ammesso a contributo il progetto sopra citato, per l’importo di € 47.600,00. La Regione del Veneto, con nota prot. n. 465182 del 14 ottobre 2021, ha comunicato l’accettazione del contributo concesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico in parola.
Il progetto biennale della durata di 21 mesi, in ultima analisi, si prefigge di realizzare tre azioni rivolte in particolare a:
Le attività sopra menzionate rappresentano, peraltro, il naturale proseguimento di attività inserite nei precedenti progetti già realizzati in collaborazione con Veneto Agricoltura.
Per quanto riguarda l’azione 1, sulla base degli approfondimenti svolti con il progetto BIODI.VE 3, si intende avviare l’istituzione di un primo itinerario della biodiversità, attraverso l’utilizzo del sito Internet regionale BIODI.VE, predisposto nel corso del primo progetto BIODI.VE 1.
Per quanto concerne l’azione 2, invece, si prevede di realizzare azioni di accompagnamento e sostegno rivolte alle “Comunità del cibo e della biodiversità” precedentemente istituite con il progetto BIODI.VE 3, in modo da consolidare le attività di promozione di rapporti di cooperazione, implementazione della filiera corta, perfezionamento dell’offerta di turismo rurale, espansione degli accordi tra centri di conservazione, imprenditori agricoli e allevatori/coltivatori custodi.
La terza e ultima azione prevista finanzierà, nel corso del biennio, l’animazione della giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che si festeggia il 20 maggio di ogni anno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 della Legge n. 194/2015.
Considerati i contenuti delle attività progettuali, anche per lo svolgimento del progetto BIODI.VE. 4 è stato previsto il fattivo coinvolgimento di “Veneto Agricoltura” che tra le sue funzioni istituzionali annovera “la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico…” - (lett. c, comma 1, art. 2 L.R. n. 37 del 28/11/2014) -, risultando inoltre coordinatrice della Rete regionale della biodiversità di interesse agrario, costituita con le risorse del PSR 2014-2020, progetto BIONET, attivato attraverso le misure 10.2 e 16.5.
Tale scelta è vieppiù avvalorata dal fatto che l’Agenzia Veneta per l’innovazione del settore primario, istituita con L.R. 37/2014, è Ente strumentale della Regione del Veneto e opera come braccio operativo della Regione perseguendo l’interesse pubblico e formando un tutt’uno con l’amministrazione regionale stessa, di cui è emanazione e dalla quale viene controllata.
Il DM n. 569658 del 02/11/2021 ha definito le modalità di trasferimento del contributo per il Progetto Biodive 4: il 50 %, a titolo di anticipo, (pari a 23.798,00 euro con trattenuta), è già stato trasferito alla Regione e introitato sul capitolo 101333 “Assegnazione statale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L n. 194/2015)”. Tale importo sarà reso disponibile solo a seguito dell'approvazione del provvedimento per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. Il saldo verrà liquidato a seguito della rendicontazione finale. Il capitolo del bilancio di spesa correlato è il 103876 “Azioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare- trasferimenti correnti (L. 01/12/2015 n. 194)”, che presenta la necessaria disponibilità. Successivamente, con nota prot. 599342 del 16 novembre 2021, il competente Ministero ha peraltro precisato che il proprio Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) ha osservato l’impossibilità “di erogare i contributi per l’ammontare pari all’intero importo richiesto dai soggetti proponenti”. Quindi, il contributo che il MIPAAF potrà liquidare a conclusione delle attività progettuali non potrà essere superiore al 99% della spesa effettivamente sostenuta.
Pertanto, visto la natura sperimentale del progetto la Regione, considerando rilevante procedere con la realizzazione dello stesso, ritiene opportuno finanziare la rimanente quota del 1% (476,00 euro) mediante proprio cofinanziamento, da reperire nel capitolo 12600 “Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4 L.r. 32/1999)".
Per tali motivazioni, si propone quindi di condividere e fare propri i contenuti del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale”, denominato BIODI.VE. 4, individuato nell’allegato A al presente provvedimento.
Si propone inoltre di affidare tale progetto all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” mediante schema di convenzione, individuato nell’allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Lr. 37/2014, incaricando il Direttore della Direzione regionale competente di trasferire l’importo complessivo di 47.598,00 euro nel corso del 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale del 28 novembre 2014 n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura”;
VISTA la legge del 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare”;
VISTO l’articolo 10 della stessa legge che ha istituito il “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, destinato a sostenere azioni ed attività previste dalla legge n. 194/2015;
VISTO il decreto interministeriale 6 novembre 2019, n. 11213, che ha stabilito i criteri e le modalità di funzionamento del “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, di cui all’art. 10 della legge sopra citata;
VISTO l’avviso pubblico protocollo n. 170248 del 14/04/2021, con il quale sono state emanate le procedure per la predisposizione e realizzazione dei progetti regionali tramite criteri, disposizioni e modalità alle quali le Regioni devono attenersi;
VISTO il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale”, denominato BIODI.VE. 4, predisposto dalla competente Direzione Agroalimentare;
VISTA la collaborazione con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c, comma 1, art. 2 della L.R. n. 37/2014;
VISTA la nota della Direzione Agroalimentare, prot. n. 465182 del 14 ottobre 2021, con la quale la Regione del Veneto ha accettato il contributo concesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico del 14/04/2021;
VISTO il decreto ministeriale n. 569658 del 02 novembre 2021, che ha ammesso a contributo il 4° progetto regionale “Biodiversità veneta”, denominato BIODI.VE. 4, e che riporta le indicazioni sulle modalità di trasferimento delle risorse al beneficiario;
VISTA la nota prot. 599342 del 16 novembre 2021, con la quale il MIPAAF ha precisato che il contributo liquidato a conclusione delle attività progettuali, spettante alle Regioni, non potrà essere superiore al 99% della spesa effettivamente sostenuta;
VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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