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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 12 aprile 2022


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 del 29 marzo 2022

Art. 6 della Legge regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", funzioni in materia di gestione di Fondi FESR. Trasferimento del personale regionale distaccato per attività di gestione delle funzioni dell'organismo intermedio e ulteriori adempimenti conseguenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge regionale n. 34 del 15/12/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, al trasferimento ad Avepa del personale regionale distaccato per attività di gestione delle funzioni dell’organismo intermedio nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Con l’art. 6 della Legge regionale n. 34 del 15/12/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, è stato introdotto l’art. 3 quinquies alla Legge regionale n. 31 del 09/11/2001 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”, rubricato “Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR”.

Sulla scorta di tale disposizione normativa Avepa, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1° aprile 2022, eserciterà le funzioni di organismo intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili.

Per l’esercizio delle funzioni in argomento, sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso Avepa per la gestione delle funzioni sopra richiamate è trasferito nei ruoli dell’Agenzia.

Il dettaglio analitico del personale interessato dal processo di trasferimento, quantificato in complessive n. 32 unità, è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento.

Al riguardo, infatti, sempre in base a quanto dispone il nuovo art. 3 quinquies della Legge regionale n. 31/2001, la Giunta regionale è chiamata a determinare la capacità assunzionale da assegnare all’Agenzia con riferimento alle funzioni in questione e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto va sottolineato che l’Amministrazione regionale, per il tramite della propria delegazione trattante, l’Agenzia veneta per i pagamenti, per il tramite del proprio Direttore, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sia regionali che di Avepa e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori di ambo gli enti, hanno sottoscritto in data 22 febbraio 2022 apposito Accordo sindacale ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, dell’art. 31 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 2112 del codice civile, disciplinante sia i criteri per il trasferimento del personale che quelli di trasferimento delle risorse del fondo per il relativo trattamento accessorio, completando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, come attestato dalla Direzione Organizzazione e Personale.

Il testo dell’accordo, che con il presente atto la Giunta va integralmente a recepire, è contenuto nell’Allegato B, quale parte integrante del provvedimento.

Tali risorse di parte stabile del fondo regionale oggetto di trasferimento sono state quantificate in via provvisoria in complessivi € 81.969,82 su base annua, ancorché le stesse potranno subire modifiche incrementali, come previsto dal succitato Accordo sindacale, entro la chiusura del presente anno, nel caso uno o più dipendenti trasferiti beneficiasse dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali che, ancorché non ancora assegnate, come da espressa previsione del vigente CCNL del Comparto delle Funzioni Locali, avranno comunque decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In sede di approvazione del fondo provvisorio per l’annualità 2022 dell’Amministrazione regionale si procederà conseguentemente ad una decurtazione della parte stabile dello stesso per le n. 9 mensilità del corrente anno che saranno interessate dal processo in argomento, con possibile modifica incrementale della riduzione in sede di approvazione definitiva del fondo nel mese di dicembre 2022 e con la successiva e definitiva riduzione a regime a partire dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda invece la rideterminazione della dotazione organica regionale, collegata al citato processo di trasferimento di personale, la Giunta ha già disposto la stessa all’interno della DGR n. 70 del 1/02/2022 che ha aggiornato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, ponendo in essere le effettive riduzioni delle n. 32 unità di personale in ragione della Categoria di inquadramento.

In ordine alla capacità assunzionale da assegnare ad Avepa con riferimento alle funzioni di cui all’art. 3 quinquies della Legge regionale n. 31/2001 relativamente alla programmazione 2014-2020, su proposta della competente Direzione Programmazione Unitaria, afferente all’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, come da nota prot. n. 130746 del 22/03/2022, la stessa è incrementata – con pari riduzione di quella regionale – di complessive n. 21 unità di personale di Categoria D. Per quanto riguarda la dotazione organica di Avepa, tenuto anche conto delle 32 unità trasferite con il presente provvedimento e della cessione di capacità assunzionale di cui sopra, la stessa è conseguentemente incrementata di n. 53 unità di personale delle quali n. 43 di Categoria D e n. 10 di Categoria C.

Anche tali determinazioni avranno decorrenza dal 1° aprile 2022.

Da ultimo, si dà atto che la nuova programmazione POR FESR 2021-2027 prevede la messa a disposizione della Regione del Veneto di risorse pubbliche per € 1.031.288.509,00, significativamente superiori rispetto ai bandi gestiti dall’Avepa per la programmazione in fase di chiusura. Tenuto conto che la pianificazione dei bandi e l’analitica individuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse è ancora in fase di definizione e confronto con la commissione europea, si ritiene opportuno rinviare a successivi provvedimenti la determinazione della capacità assunzionale e della dotazione organica complessive da assegnare all’Agenzia ai sensi dell’art. 3 quinques, comma 4, della Legge regionale n. 31/2001 e l’approvazione di specifico accordo scritto tra l’Autorità di Gestione del Programma e l’Avepa per la gestione da parte di quest'ultima del nuovo POR.

La presa in carico delle attività relative al POR FESR 2021-2027 è pertanto subordinata all’adozione di tali provvedimenti giuntali.

Per la disciplina convenzionale delle attività in capo all’Agenzia quale organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020 e di organismo di gestione del PSC sezione speciale ex POR FESR, risulta opportuno confermare, per quanto compatibili, le convenzioni già in essere tra la Regione ed Avepa di cui alle deliberazioni n. 226/2017, n. 469/2021, n. 1509/2021 e n. 1851/2021.

La Direzione Agroalimentare sarà incaricata di dare esecuzione/attuazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge regionale n. 34/2021, procedendo all’impegno e liquidazione delle risorse ivi indicate

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO l’art. 6 della L.R. n. 34 del 15/12/2021 di integrazione della L.R. n. 31 del 9/11/2001;

VISTA la DGR n. 70 del 1/02/2022;

VISTO l’Accordo sindacale ex art. 47 della Legge n. 428/1990 del 22/02/2022;

VISTA la nota prot. n. 130746 del 22/03/2022 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;

VISTE le deliberazioni n. 226/2017, n. 469/2021, n. 1509/2021 e n. 1851/2021;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre, preso atto del completamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, il trasferimento, a decorrere dal 1° aprile 2022, del personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l’Agenzia veneta per i pagamenti per la gestione delle funzioni dell’organismo intermedio, così come analiticamente individuato nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di recepire l’accordo di cui all’Allegato B al presente provvedimento, sottoscritto in data 22 febbraio 2022 tra l’Amministrazione regionale, l’Agenzia veneta per i pagamenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sia regionali che di Avepa e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori di ambo gli enti, ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, dell’art. 31 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 2112 del codice civile, e disciplinante sia i criteri per il trasferimento del personale che quelli di trasferimento delle risorse del fondo per il relativo trattamento accessorio;

4. di quantificare provvisoriamente e su base annua in complessivi € 81.969,82 le risorse di parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale che saranno trasferite ad Avepa, precisando che l’importo andrà considerato a regime dall’annualità 2023 e che per l’annualità 2022 sarà rapportato alle mensilità interessate dal trasferimento, stabilendo contestualmente che lo stesso potrà subire modifiche incrementali in caso uno o più dei dipendenti trasferiti beneficiasse dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1/01/2022;

5. di disporre l’incremento della capacità assunzionale da assegnare ad Avepa con riferimento alle funzioni di cui all’art. 3 quinquies della Legge regionale n. 31/2001 per la gestione della programmazione 2014-2020 – con pari riduzione della capacità assunzionale regionale – di complessive n. 21 unità personale di Categoria D;

6. di confermare la riduzione della dotazione organica regionale già disposta con DGR n. 70 del 1/02/2022, andando contestualmente ad autorizzare, con decorrenza 1° aprile 2022, l’incremento della dotazione organica di Avepa di n. 53 unità di personale, delle quali n. 43 di Categoria D e n. 10 di Categoria C, tenuto conto delle n. 32 unità trasferite dall’Amministrazione regionale e del trasferimento della capacità assunzionale equivalente a n. 21 unità di cui al punto precedente;

7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione della presente deliberazione per quanto di diretta competenza nelle materie di afferenza;

8. di incaricare la Direzione Agroalimentare di dare esecuzione/attuazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge regionale n. 34/2021, procedendo all’impegno e liquidazione delle risorse ivi indicate;

9. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria di dare esecuzione/attuazione a quanto previsto dall’art. 3 quinquies, comma 5, della Legge regionale n. 31/2001 con riferimento all’adeguamento dei piani di assistenza tecnica;

10. di confermare, per quanto compatibili, le convenzioni già in essere tra la Regione ed Avepa per la disciplina convenzionale delle attività in capo all’Agenzia quale organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020 e di organismo di gestione del PSC sezione speciale ex POR FESR di cui alle deliberazioni n. 226/2017, n. 469/2021, n. 1509/2021 e n. 1851/2021;

11. di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione della capacità assunzionale e della dotazione organica complessive da assegnare all’Agenzia ai sensi dell’art. 3 quinques, comma 4, della Legge regionale n. 31/2001 e l’approvazione di specifico accordo scritto tra l’Autorità di gestione del Programma e l’Avepa per la gestione da parte di quest'ultima del nuovo POR, subordinando la presa in carico delle attività relative al POR FESR 2021-2027 all’adozione di tali provvedimenti giuntali;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale, trattandosi di trasferimento di risorse disciplinate dall’art. 3 quinquies, comma 5, della Legge regionale n. 31/2001, così come introdotto dall’art. 6 della Legge regionale n. 34/2021, già comprese nel capitolo 012030/U “Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti (L.R. 09/11/2001, n. 31)” del Bilancio di previsione 2022-2024;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_311_22_AllegatoA_473646.pdf
Dgr_311_22_AllegatoB_473646.pdf

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