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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 08 aprile 2022


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 29 marzo 2022

Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 7/CR del 01.02.2022.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi mediante bando, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma dispone che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

Con provvedimento D.G.R. n. 7/CR del 01.02.2022 si è quindi proceduto ad acquisire il prescritto parere, che nell’esprimere un giudizio favorevole sulla proposta della Giunta regionale, ha fornito le seguenti indicazioni:

  • che la compartecipazione regionale nella misura massima del 70% della spesa ammissibile sia riservata ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (e non 5.000, come riportato nella DGR n. 7/CR);
  • che siano assegnati 2 punti (e non 1 punto, come riportato nella DGR n. 7/CR) per le richieste di finanziamento presentate da due o più amministrazioni comunali in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti.

Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, della LR n. 39 del 1991, tenuto conto del parere di cui sopra, sono stati individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

  • interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
  • interventi finalizzati alla sicurezza stradale da attuarsi con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico;
  • interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti, e alla sistemazione e manutenzione della segnaletica stradale;
  • opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello, mediante la realizzazione di opere sostitutive o di collegamento viario;
  • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc.) che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché opere lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri abitati.

Sulla base di tali presupposti, a seguito dell’approvazione del bando di partecipazione da parte della Giunta regionale, i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento e il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (Art. 9, comma 3, LR n. 39/91).

Per quanto concerne la valutazione delle proposte d’intervento presentate e la relativa formulazione della graduatoria di priorità, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9, nonché dal parere n. 135/2022 reso dalla competente Commissione consiliare, i criteri adottati sono quelli riportati nell’Allegato A, posto in appendice al presente provvedimento, quale sua parte sostanziale e integrante.

Nel merito delle modalità di ammissione a finanziamento, si evidenzia che le domande potranno essere presentate dalle Amministrazioni comunali utilizzando, esclusivamente, la modulistica riportata in Allegato B e relative appendici Allegato B1 e Allegato B2, anch’essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si evidenzia inoltre che, per gli interventi ammessi a contributo, sarà concluso un specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema è riportato quale Allegato C, lo stesso sarà subordinato alla conferma del contributo con il relativo atto d’impegno contabile.

Va inoltre ricordato che successivamente alla presentazione delle istanze e della relativa istruttoria da parte dei competenti Uffici, la Giunta regionale, con apposito atto, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni, ammesse a beneficiarie del contributo, a presentare un crono-programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.

Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del Bando (Allegato A), nel rispetto delle modalità e dei criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 7 del 01.02.2022;

VISTO il parere della Seconda Commissione rilasciato in data 24 febbraio 2022;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  2. di approvare il Bando per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2022 e i relativi criteri, (Allegato A), nonché, la documentazione minima da presentarsi in formato .pdf, pena esclusione dal bando, composta dallo schema di domanda (Allegato B) con le relative appendici (Allegato B1 e Allegato B2);
  3. di stabilire, altresì, quale documentazione minima da presentarsi sempre in formato .pdf, pena esclusione dal bando, la relazione dell’intervento con relativi dati sinistrosità e provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9, L.R. 39/91, nonché la tavola sinottica dell’intervento proposto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell’opera proposta);
  4. di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35, per l’assegnazione dei contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91, (Allegato C);
  5. di stabilire che gli Allegati A, B, B1, B2 e C, posti a corredo del presente provvedimento, formano parti integranti e sostanziali dello stesso;
  6. di dare atto che, al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa, è stabilito l’obbligo da parte delle Amministrazioni, che saranno ammesse a beneficiarie del contributo, di presentare un cronoprogramma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 4;
  7. di fissare il termine ultimo per la presentazione della domanda in 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione. La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell’Amministrazione concorrente, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, né per il mancato funzionamento al collegamento U.R.L. che ne comportano l’inammissibilità alla domanda di finanziamento;
  8. di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine;
  9. di stabilire che i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento, il cui livello di progettazione dovrà essere almeno pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 23 del DLgs 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettere b), della LR 39/1991;
  10. di stabilire, così come previsto dall’art. 9, comma 2 bis, della LR 39/1991, la possibilità di utilizzo della graduatoria per un biennio, a decorrere dall’anno del suo primo scorrimento;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  12. di incaricare la U. O. Autostrade e Infrastrutture, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, dell’esecuzione del presente atto e di tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_301_22_AllegatoA_473636.pdf
Dgr_301_22_AllegatoB0_473636.pdf
Dgr_301_22_AllegatoB1_473636.pdf
Dgr_301_22_AllegatoB2_473636.pdf
Dgr_301_22_AllegatoC_473636.pdf

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