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Materia: Veterinaria e zootecnia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 22 marzo 2022
Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2022 (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi Carnivori selvatici nel 2022, autorizzando a tal fine un importo previsionale di € 250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e s.m.i. e n. 316/2019).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della L.R. 6/2013), fondo che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.
Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.
Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente riapprovati di anno in anno con modifiche non sostanziali, concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti. A tale proposito si richiama, da ultimo, la DGR n. 344 del 23.03.2021, con la quale è stato altresì aggiornato l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici, Allegato B a detto provvedimento.
Nella premessa di detta deliberazione, sono descritti i passaggi normativi in base ai quali, a tutt’oggi, viene confermata anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta, quali appunto i grandi Carnivori, la natura di contributi de minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest’ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019).
Si dà atto dell’interlocuzione con l’Associazione regionale Allevatori del Veneto ARAV, che con nota prot. 111469 del 10.03.2022 ha inviato le proprie proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti, proposte che vengono accolte nell'allegato al presente atto.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;
VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;
VISTO il Decreto interministeriale 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591;
VISTA la DGR n. 1572 del 17 novembre 2020;
RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019, n. 321 del 17.03.2020 e n. 344 del 23.03.2021;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
(seguono allegati)
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