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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 15 marzo 2022
Adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, di cui alla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.
Con il presente atto la Giunta regionale procede all’adeguamento della documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori del settore delle telecomunicazioni inerenti la telefonia mobile e gli impianti radiofonici e televisivi, in armonia a quanto disposto dalla normativa statale.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con propria legge 9 luglio 1993 n. 29 ha disciplinato la “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” ed ha regolamentato le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di telecomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Successivamente, con legge regionale 20 aprile 2018 n. 15 sono state introdotte alcune variazioni finalizzate ad armonizzare le modalità di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione con quanto previsto dalla normativa nazionale.
La citata legge n. 29/1993 all’art. 3 comma 2 prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti stabilisca le modalità di presentazione dell’istanza per i procedimenti inerenti gli impianti sopradescritti in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.
Gli impianti disciplinati dalla suindicata legge regionale sono autorizzati dai Comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, previo accertamento da parte di A.R.P.A.V., con le modalità stabilite dalla normativa statale, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi qualità.
A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” ha disciplinato i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, individuando la documentazione e le modalità di presentazione della stessa. Tali procedimenti sono stati recentemente aggiornati con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”. Il D.Lgs. n. 207/21 sostituisce gli articoli da 1 a 98 del D.Lgs. 259/03.
In particolare, nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. è stabilito che l’autorizzazione degli enti locali sia subordinata all’accertamento, ove previsto, da parte di A.R.P.A.V. in qualità di organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Giova ricordare che al fine di esercitare il controllo sul numero, sull’ubicazione e sulle caratteristiche delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, con Circolare regionale n. 14 del 9 agosto 2000 è stata approvata una specifica modulistica (modulo “comunicazione” e “schede tecniche RB1 e RB2) con la quale i Gestori della telefonia mobile provvedono a comunicare, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia territorialmente competenti, i dati relativi alle stazioni radio base distribuite sul territorio regionale.
Mentre con D.G.R. 3 luglio 2007 n. 2052 è stata approvata la modulistica afferente agli impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2, FMTV3).
Considerato che il settore delle telecomunicazioni è in continua e veloce evoluzione sia dal punto di vista normativo che tecnologico anche la documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori necessita di essere rivista e aggiornata.
Pertanto, la documentazione precedentemente approvata, prevista per la presentazione: dell’istanza di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività – di seguito SCIA, dell’autocertificazione/comunicazione di attivazione e della comunicazione di avvio lavori relativamente all’installazione di nuovi impianti di telecomunicazione ovvero alla modifica degli esistenti, va aggiornata conformemente a quanto disposto dalla normativa statale (artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., art. 35 comma 4 del Legge n. 111/2011 e s.m.i. e art. 40, comma 4 e 5 della Legge n. 108/2021), secondo le modalità indicate dalla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.
Nello specifico, sia la documentazione relativa agli impianti di telefonia mobile e agli impianti con tecnologia FWA Fixed Wireless Access (modulo ‘comunicazione’ e schede tecniche RB1 e RB2) approvata con circolare regionale n. 14/2000, sia quella relativa agli impianti radiofonici e televisivi (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2 e FMTV3) approvata con D.G.R.V. n. 2052/2007 deve essere adeguata alle disposizioni sopra citate.
Inoltre, l'evoluzione dei sistemi informatici permette l'inserimento, da parte dei gestori degli impianti, dei dati relativi alle schede tecniche sopra citate, direttamente (via web) sul database regionale degli impianti di telecomunicazione (DBNir), gestito da ARPAV, attraverso l’applicativo NirWeb aggiornato con le funzionalità che consentono di gestire i procedimenti in modo elettronico.
Pertanto, i gestori disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), accedono al database centralizzato degli impianti, provvedendo ad alimentarlo, compilando/allegando, per ogni impianto, le schede tecniche aggiornate (RB1 e RB2, RTV1 e RTV2) fornendo così i dati tecnici e geografici previsti dalla normativa.
E’ opportuno evidenziare che l’acquisizione dei menzionati dati consente ad A.R.P.A.V. di espletare, nel corso del procedimento istruttorio, gli adempimenti previsti dalla normativa statale, assicurando l’aggiornamento in tempo reale della banca dati degli impianti presenti sul territorio regionale e quindi, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 22 febbraio 2001 n 36, l’aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine della rilevazione dei livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
Quindi, la presentazione dei dati attraverso l’applicativo NirWeb consente, in linea con quanto previsto dall’art. 44, comma 10 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., di ottimizzare il flusso delle informazioni afferenti l’iter istruttorio dei procedimenti autorizzatori attuando così una forma di semplificazione degli stessi.
Inoltre, i Comuni e le Province, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), possono accedere al database centralizzato degli impianti, relativamente al territorio di loro competenza, al fine di consultare e visualizzare la mappa degli impianti ed esportare tutti i dati tecnici.
La documentazione da produrre ai fini degli adempimenti previsti per l’istanza di autorizzazione, per la SCIA, per l’autocertificazione/comunicazione di attivazione, per la comunicazione di avvio lavori e che soddisfa quanto previsto dalla normativa statale viene di seguito riportata:
Conseguentemente le modifiche di cui agli allegati A, B, C, D, E al presente provvedimento quale parte integrante, costituiscono l’aggiornamento previsto dalla normativa regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.
Con il presente atto si intende quindi procedere all’adeguamento della documentazione sopra specificata e, nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti istruttori, agevolare la fornitura dei dati tecnici, da parte degli operatori, attraverso lo strumento informatico NirWeb predisposto da A.R.P.A.V.
Inoltre, si introducono ulteriori forme di semplificazione per taluni tipi di adempimenti, come di seguito specificati:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1993 n. 29 “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”;
VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018“;
VISTA la Circolare Regionale 9 agosto 2000 n. 14 “Legge regionale 29/93 D.M. 381/98, DGR 5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n. 2052 “Inserimento e gestione dati identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale”;
VISTA la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
VISTA la Legge 17 dicembre 2012 n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”.
delibera
(seguono allegati)
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