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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 25 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 15 marzo 2022

Adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, di cui alla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Giunta regionale procede all’adeguamento della documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori del settore delle telecomunicazioni inerenti la telefonia mobile e gli impianti radiofonici e televisivi, in armonia a quanto disposto dalla normativa statale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con propria legge 9 luglio 1993 n. 29 ha disciplinato la “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” ed ha regolamentato le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di telecomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Successivamente, con legge regionale 20 aprile 2018 n. 15 sono state introdotte alcune variazioni finalizzate ad armonizzare le modalità di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione con quanto previsto dalla normativa nazionale.

La citata legge n. 29/1993 all’art. 3 comma 2 prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti stabilisca le modalità di presentazione dell’istanza per i procedimenti inerenti gli impianti sopradescritti in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.

Gli impianti disciplinati dalla suindicata legge regionale sono autorizzati dai Comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, previo accertamento da parte di A.R.P.A.V., con le modalità stabilite dalla normativa statale, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi qualità.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” ha disciplinato i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, individuando la documentazione e le modalità di presentazione della stessa. Tali procedimenti sono stati recentemente aggiornati con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”. Il D.Lgs. n. 207/21 sostituisce gli articoli da 1 a 98 del D.Lgs. 259/03.

In particolare, nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. è stabilito che l’autorizzazione degli enti locali sia subordinata all’accertamento, ove previsto, da parte di A.R.P.A.V. in qualità di organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Giova ricordare che al fine di esercitare il controllo sul numero, sull’ubicazione e sulle caratteristiche delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, con Circolare regionale n. 14 del 9 agosto 2000 è stata approvata una specifica modulistica (modulo “comunicazione” e “schede tecniche RB1 e RB2) con la quale i Gestori della telefonia mobile provvedono a comunicare, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia territorialmente competenti, i dati relativi alle stazioni radio base distribuite sul territorio regionale.

Mentre con D.G.R. 3 luglio 2007 n. 2052 è stata approvata la modulistica afferente agli impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2, FMTV3).

Considerato che il settore delle telecomunicazioni è in continua e veloce evoluzione sia dal punto di vista normativo che tecnologico anche la documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori necessita di essere rivista e aggiornata.

Pertanto, la documentazione precedentemente approvata, prevista per la presentazione: dell’istanza di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività – di seguito SCIA, dell’autocertificazione/comunicazione di attivazione e della comunicazione di avvio lavori relativamente all’installazione di nuovi impianti di telecomunicazione ovvero alla modifica degli esistenti, va aggiornata conformemente a quanto disposto dalla normativa statale (artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., art. 35 comma 4 del Legge n. 111/2011 e s.m.i. e art. 40, comma 4 e 5 della Legge n. 108/2021), secondo le modalità indicate dalla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.

Nello specifico, sia la documentazione relativa agli impianti di telefonia mobile e agli impianti con tecnologia FWA Fixed Wireless Access (modulo ‘comunicazione’ e schede tecniche RB1 e RB2) approvata con circolare regionale n. 14/2000, sia quella relativa agli impianti radiofonici e televisivi (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2 e FMTV3) approvata con D.G.R.V. n. 2052/2007 deve essere adeguata alle disposizioni sopra citate.

Inoltre, l'evoluzione dei sistemi informatici permette l'inserimento, da parte dei gestori degli impianti, dei dati relativi alle schede tecniche sopra citate, direttamente (via web) sul database regionale degli impianti di telecomunicazione (DBNir), gestito da ARPAV, attraverso l’applicativo NirWeb aggiornato con le funzionalità che consentono di gestire i procedimenti in modo elettronico.

Pertanto, i gestori disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), accedono al database centralizzato degli impianti, provvedendo ad alimentarlo, compilando/allegando, per ogni impianto, le schede tecniche aggiornate (RB1 e RB2, RTV1 e RTV2) fornendo così i dati tecnici e geografici previsti dalla normativa.

E’ opportuno evidenziare che l’acquisizione dei menzionati dati consente ad A.R.P.A.V. di espletare, nel corso del procedimento istruttorio, gli adempimenti previsti dalla normativa statale, assicurando l’aggiornamento in tempo reale della banca dati degli impianti presenti sul territorio regionale e quindi, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 22 febbraio 2001 n 36, l’aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine della rilevazione dei livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Quindi, la presentazione dei dati attraverso l’applicativo NirWeb consente, in linea con quanto previsto dall’art. 44, comma 10 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., di ottimizzare il flusso delle informazioni afferenti l’iter istruttorio dei procedimenti autorizzatori attuando così una forma di semplificazione degli stessi.

Inoltre, i Comuni e le Province, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), possono accedere al database centralizzato degli impianti, relativamente al territorio di loro competenza, al fine di consultare e visualizzare la mappa degli impianti ed esportare tutti i dati tecnici.

La documentazione da produrre ai fini degli adempimenti previsti per l’istanza di autorizzazione, per la SCIA, per l’autocertificazione/comunicazione di attivazione, per la comunicazione di avvio lavori e che soddisfa quanto previsto dalla normativa statale viene di seguito riportata:

  • Modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, ai sensi della L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018 – allegato A;
  • scheda tecnica per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili - scheda informativa sulle stazioni radio base - scheda RB1- allegato B;
  • scheda tecnica con le informazioni cartografiche del sito per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili - scheda RB2 - allegato C;
  • scheda tecnica per gli impianti radiotelevisivi - scheda informativa sugli impianti radiotv- scheda RTV1 - allegato D;
  • scheda tecnica con le informazioni cartografiche del sito per gli impianti radiotelevisivi - scheda RTV2- allegato E.

Conseguentemente le modifiche di cui agli allegati A, B, C, D, E al presente provvedimento quale parte integrante, costituiscono l’aggiornamento previsto dalla normativa regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

Con il presente atto si intende quindi procedere all’adeguamento della documentazione sopra specificata e, nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti istruttori, agevolare la fornitura dei dati tecnici, da parte degli operatori, attraverso lo strumento informatico NirWeb predisposto da A.R.P.A.V.

Inoltre, si introducono ulteriori forme di semplificazione per taluni tipi di adempimenti, come di seguito specificati:

  • gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 15/2018, si ritengono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l’applicativo NirWeb. La dismissione dell’impianto è effettuata mediante il medesimo strumento;
  • per gli impianti riconfigurati senza aumento di potenza per settore e senza la variazione di altri parametri che non siano la ripartizione di potenza sui sistemi funzionanti alla stessa banda di frequenza è sufficiente ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 15/2018 tramite l’aggiornamento (riconfigurazione) del database regionale direttamente attraverso l’applicativo NirWeb;
  • le attivazioni degli impianti con potenza massima al connettore d’antenna minore o uguale a 1 W (così come le attivazioni degli impianti di cui al comma 86, art. 1 della Legge n. 147/2013 e degli impianti di cui al comma 2, art. 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i) possono essere effettuate senza alcuna comunicazione ad ARPAV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1993 n. 29 “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018“;

VISTA la Circolare Regionale 9 agosto 2000 n. 14 “Legge regionale 29/93 D.M. 381/98, DGR 5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n. 2052 “Inserimento e gestione dati identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale”;

VISTA la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;

VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTA la Legge 17 dicembre 2012 n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, ai sensi della L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018; di cui all’allegato A;
  3. di approvare le schede tecniche (RB1, RB2,) specifiche per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili di cui agli allegati B e C;
  4. di approvare le schede tecniche (RTV1, RTV2) specifiche per il settore radiotelevisivo di cui agli allegati D ed E;
  5. di stabilire, al fine di implementare e aggiornare il database regionale degli impianti di telecomunicazione che le schede tecniche (RB1 e RTV1) devono essere compilate avvalendosi dell’applicativo NirWeb predisposto da A.R.P.A.V e che l'invio ad A.R.P.A.V., da parte dei gestori degli impianti di telecomunicazione, dello shapefile degli edifici specificato nella Schede RB2 e RTV2 sia effettuato tramite l’applicativo NirWeb;
  6. di stabilire che gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 15/2018 sono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l’applicativo NirWeb;
  7. di stabilire che la documentazione di cui agli allegati A-E sostituisce quanto già approvato con Circolare Regionale n. 14/2000 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052/2007 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale:
  9. di incaricare A.R.P.A.V. di redigere ed inviare annualmente alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  un apposito rapporto circa l’attività di controllo sugli impianti di telecomunicazione effettuata dall’Agenzia medesima;
  10. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’attuazione del presente provvedimento;
  11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmettere copia all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_245_22_AllegatoA_472854.pdf
Dgr_245_22_AllegatoB_472854.pdf
Dgr_245_22_AllegatoC_472854.pdf
Dgr_245_22_AllegatoD_472854.pdf
Dgr_245_22_AllegatoE_472854.pdf

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