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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 11 marzo 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 28 febbraio 2022

Approvazione del progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e dei progetti di modifica dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.) ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e dei progetti di modifica dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali e incarica la struttura regionale competente di notificarli alla Commissione europea, secondo la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. L’obbligo di eseguire la procedura d’informazione è previsto dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L’articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

Il terzo comma dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva precisa che “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 227 del 2 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne (allegato A) e l’ha notificato alla Commissione europea, secondo la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (notifica n. 2021/0153/I).

Con la deliberazione n. 1690 del 29 novembre 2021 la Giunta regionale ha dato atto che si rende necessario realizzare un supplemento d’istruttoria su tale progetto di disciplinare di produzione, per superare una criticità presente nel testo del medesimo, riguardante un disallineamento tra le condizioni e le procedure per l’etichettatura delle carni di pollame previste dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 29 luglio 2004 e le regole di etichettatura previste dal progetto di disciplinare di produzione. 

La presenza di tale criticità avrebbe potuto ledere altri portatori di interesse e arrecare possibili pregiudizi alle imprese che avessero deciso di applicare il disciplinare di produzione degli avicoli-carne. 

La struttura regionale competente, pertanto, ha predisposto il nuovo testo del progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la cui unica modifica rispetto al testo approvato con DGR n. 227/2021 riguarda il punto 4 del paragrafo 14. Etichettatura del prodotto del disciplinare ed è volta a superare la citata criticità.

Con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo, tra gli altri, dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali (allegato F), dopo aver esperito la procedura d’informazione ai sensi della Direttiva 2015/1535/UE (notifica n. 2013/0037/I).

Il disciplinare di produzione del coniglio al fieno è stato successivamente modificato con DGR n. 438 del 31 marzo 2015 (notifica n. 2014/0520/I) e DGR n. 1077 del 13 luglio 2017 (notifica n. 2017/0122/I), mentre il disciplinare di produzione del vitellone/scottona ai cereali è stato successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 (ratificato con la DGR n. 2230 del 3 dicembre 2013) e DGR n. 438 del 31 marzo 2015 (notifica n. 2014/0520/I).

Con la deliberazione n. 2114 del 19 dicembre 2017, infine, i disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cerali sono stati integrati con alcune informazioni descrittive riguardanti il sistema di qualità QV, per le quali non si è resa necessaria un’ulteriore notifica ai sensi dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE.

Nel 2021 la struttura regionale competente ha ricevuto la proposta di modifica dei seguenti disciplinari di produzione del sistema di qualità QV:

  1. disciplinare del vitellone/scottona ai cereali, presentata da UNICARVE – Associazione produttori carni bovine con nota del 20/05/2021 (ns. prot. n. 232425 del 20/05/2021);
  2. disciplinare del coniglio al fieno, presentata da Coniglio del Veneto s.c.a.r.l. con nota del 14/06/2021 (ns. prot. n. 268880 del 14/06/2021).

La struttura regionale competente ha valutato le citate proposte, avvalendosi anche del parere degli organismi di controllo autorizzati per la certificazione dei prodotti zootecnici del sistema di qualità QV.

A conclusione dell’istruttoria e della successiva fase di pubblicità, eseguite in conformità alle procedure di cui all’allegato C della DGR n. 2114/2017, la struttura regionale competente ha predisposto i progetti di modifica dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali.

I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare il nuovo disciplinare di produzione degli avicoli-carne e modificare i disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali, sottoponendoli alle preventive valutazioni della Commissione europea, vanno individuati nell’intento di migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agricole e agroalimentari, la salute delle piante e degli animali e proteggere l’ambiente e il benessere degli animali, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori.  

Si rende necessario, pertanto, approvare i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001:

  1. progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), di cui all’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. progetto di modifica del disciplinare di produzione del vitellone/scottona ai cereali (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), di cui all’Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione Agroalimentare deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento dei seguenti adempimenti derivanti dall’esecuzione della procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva:

  1. predisposizione della richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (MISE) e trasmissione, con la documentazione allegata, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21/06/1986, n. 317 e successive modificazioni;
  2. predisposizione della nota di risposta ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati sui progetti di regole tecniche notificate, provenienti dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, indicando se e in quale misura sarà possibile tener conto dei rilievi ricevuti;
  3. apportare ai progetti di regole tecniche notificate le eventuali modifiche richieste dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, in attuazione della citata procedura;
  4. predisposizione della proposta di deliberazione per l’approvazione del testo definitivo delle regole tecniche notificate, nella versione eventualmente modificata, decorso il periodo di differimento previsto dall’articolo 6 della Direttiva;
  5. trasmissione al MISE, per il successivo inoltro alla Commissione, del testo definitivo delle regole tecniche notificate e degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione.

Occorre differire, inoltre, l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo tutti gli allegati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, n. 2230 del 3 dicembre 2013, n. 438 del 31 marzo 2015, n. 1077 del 13 luglio 2017, n. 2114 del 19 dicembre 2017, n. 227 del 2 marzo 2021 e n. 1690 del 29 novembre 2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001, per la successiva notifica alla Commissione europea nell’ambito della procedura d’informazione di cui all’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE:
    1. progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    2. progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    3. progetto di modifica del disciplinare di produzione del vitellone/scottona ai cereali (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di differire l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo tutti gli allegati.

Allegati (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_195_22_AllegatoA_471638.pdf  (omissis)
Dgr_195_22_AllegatoB_471638.pdf  (omissis)
Dgr_195_22_AllegatoC_471638.pdf  (omissis)

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