Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 11 marzo 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 28 febbraio 2022

Risorse assegnate biennio 2021-2022 per sostegno degli investimenti nel settore degli "anziani non autosufficienti" e dei "disabili" ai sensi dell'articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e della DGR n. 1495 del 05 novembre 2021. Presa d'atto della quota residua non ripartita, delle economie accertate in ordine ai riparti precedenti, indicazioni e determinazioni conseguenti.

Note per la trasparenza

Il provvedimento, preso atto della quota residua non ripartita delle risorse stanziate per il biennio 2021-2022 per il sostegno degli investimenti nel settore degli “anziani non autosufficienti” e dei “disabili” ai sensi dell’articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45/2017 e della DGR n. 1495/2021, nonché della disponibilità delle economie accertate derivanti dai riparti precedenti, provvede ad individuare i criteri per l’individuazione di ulteriori domande da ammettere a finanziamento e al contempo prende atto delle risultanze istruttorie svolte dalla Struttura regionale competente in ordine ai riparti precedenti e provvede con le indicazioni e determinazioni conseguenti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio-sanitari.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 02 novembre 2021, sono stati ridefiniti i criteri, le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali del finanziamento regionale, rispetto a quanto previsto dalle DDGR n. 817/2018, n. 1105/2019 e n. 212/2020 che hanno disciplinato i primi finanziamenti degli interventi proposti in linea con le finalità dell’articolo 44 della Legge Regionale n. 45/2017, concentrando le risorse sui finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale.

E’ stato così previsto che le risorse economiche in conto capitale a rimborso graduale disponibili per il triennio 2021-2023 venissero destinate per l’80% al settore degli “anziani non autosufficienti” e per il 20% al settore dei “disabili”, stabilendo la possibilità di riallocare tra un settore e l’altro gli eventuali residui inutilizzati e confermando la ripartizione delle stesse tra gli ambiti territoriali delle singole Aziende Ulss, assumendo come base di riferimento il numero di residenti.

Nella citata deliberazione era stabilito che l’istante avrebbe presentato un'unica domanda su un unico progetto o lotto funzionale e la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un’altra nel caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.

Altresì nel sopra citato provvedimento era stabilito che:

  • “affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza interessi, previste nel bilancio 2021-2023 dall’articolo 44 della legge regionale n. 45 del 2017, che per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 è pari a € 10.000.000,00.”
  • “Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2021-2023”.

Ad oggi le risorse effettivamente disponibili sul capitolo di spesa U 104041 “Fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi socio sanitari” risultano pari a € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 impegnate con decreto n. 29 del 07/04/2021 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e € 10.000.000,00 stanziate per l’esercizio 2022 con L.R. n. 36 del 20/12/2021 che ha approvato il bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Successivamente, dopo il termine fissato per la presentazione delle istanze, con provvedimento del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva n. 76 del 7 dicembre 2021 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute la quale ha ponderato le medesime secondo gli indicatori di riferimento individuati dalla DGR n. 1495/2021.

Le risultanze dei lavori della Commissione sono state recepite con provvedimento del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva n. 85 del 30 dicembre 2021 che ha approvato l’Allegato A “Elenco domande pervenute”, l’Allegato B “Anziani non autosufficienti - Elenco graduatoria per ambito territoriale e domande finanziate” e l’Allegato C “Disabili - Elenco graduatoria per ambito territoriale e domande finanziate”.

Con il citato decreto si è provveduto ad assegnare le risorse disponibili per il settore degli “Anziani non autosufficienti”, nei limiti delle quote assegnate per ciascun ambito territoriale e per un importo complessivo di € 15.906.459,56 garantendo solo per alcune istanze la piena sostenibilità finanziaria degli interventi così come dichiarata nell’istanza.

Relativamente al settore dei “Disabili”, non risultando pervenute domande inerenti a strutture collocate negli ambiti territoriali di due Aziende ULSS, la quota di pertinenza è stata ripartita tra tutti i restanti ambiti territoriali e per un importo complessivo di € 3.956.000,00, al fine di garantire la piena sostenibilità finanziaria, così come dichiarata nell’istanza, di almeno un intervento per ogni ambito territoriale.

A conclusione delle operazioni sopra descritte, con l’assegnazione della somma complessiva di € 19.862.459,56 rispetto alla disponibilità complessiva di € 20.000.000,00 stabilita con DGR n. 1495/2021, si è determinato un avanzo pari a € 93.540,44 relativo al settore anziani non autosufficienti e di € 44.000,00 relativo al settore disabili, per complessivi € 137.540,44.

A tale importo vanno inoltre sommate le economie di spesa per ulteriori residui, revoche o rinunce relative ai precedenti riparti (2018, 2019-2020) accertate con DDGR n. 1968/2018 e n. 268/2020, con Decreti Regionali della Direzione Servizi Sociali nn. 14, 19, 22 e 31 del 2021 e con Decreto Regionale n. 7/2022 dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, per complessivi € 4.008.370,00, portando ad una disponibilità residua complessiva di € 4.145.910,44.

A tal proposito si rileva come la Deliberazione n. 1495/2021 abbia previsto con il riparto 2021-2023 che la Giunta regionale “potrà assegnare eventuali economie accertate disponibili dai precedenti riparti di cui all’art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017” e “la possibilità di riallocare tra un settore e l’altro gli eventuali residui inutilizzati”, confermando la ripartizione delle stesse tra gli ambiti territoriali delle singole Aziende Ulss, assumendo come base di riferimento il numero di residenti, stabilendo “la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un’altra nel caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento”.

Inoltre con la DGR n. 1105/2019 alla luce della pregressa esperienza, si rivedevano i criteri stabiliti con DGR n. 817 del 2018 e si assegnavano le risorse disponibili, che per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 erano pari a € 10.000.000,00, esclusivamente al settore degli anziani non autosufficienti concentrando le risorse sui finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale.

Pertanto, considerando quanto sopra e valutata, ai fini dell’individuazione delle domande da ammettere a finanziamento, il criterio generale sopra riportato, l’opportunità di procedere all’ammissibilità di ulteriori domande in rapporto, da un lato, alla piena sostenibilità finanziaria dell’intervento così come dichiarata nel prospetto “VIII-Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento” dell’istanza e, dall’altro, al rispetto di un generale principio di equità tra agli ambiti territoriali e tra i due settori, la proposta che si vuole formulare è quella di completare, in via prioritaria, le richieste formulate per il settore degli anziani non autosufficienti che erano rimaste parzialmente finanziante garantendo la piena sostenibilità finanziaria degli interventi, e di riservare le risorse residue allo scorrimento della graduatoria del settore dei disabili ammettendo a finanziamento una ulteriore domanda utile in graduatoria per ambito territoriale fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’art. 44 della L.R. n. 45/2017 è stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 prevedendo il rimborso del contributo in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata massima di quindici anni, rispetto ai dieci prevista dalla precedente dettato normativo, e l’esclusione per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria.

A tal fine con la citata DGR n. 1495/2021 la Giunta regionale incaricava la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ad aggiornare l’eventuale documentazione riferita ai contratti di finanziamento in essere e per gli interventi per i quali sono stati assegnati finanziamenti, ivi compresi i piani di restituzione, adottando gli atti integrativi alle convenzioni già sottoscritte sulla base dello “schema di Convenzione”.

A tal proposito si rileva che le Deliberazioni n. 817/2018 e n. 1105/2019 relative ai riparti di finanziamento del 2018 e del 2019-2020 prevedevano che gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a rimborso, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell'intervento, dovevano essere oggetto della stipula di una Convenzione.

A seguito dell’esame delle pratiche relative ai precedenti riparti gli uffici regionali hanno accertato che vi sono alcuni soggetti beneficiari pubblici che non hanno sottoscritto la Convenzione che definisce gli impegni e gli obblighi di entrambe le parti entro i termini ordinatori previsti nelle Deliberazioni di riparto, per problematiche di ordine economico e di reperibilità di un istituto bancario o assicurativo disposto a sottoscrivere l’impegno a stipulare la polizza fideiussoria.

Si rende pertanto necessario individuare una metodologia operativa per coordinare e uniformare le procedure e gli atti di attuazione dei contributi assegnati con i riparti 2018 e 2019-2020 e dare evidenza delle tempistiche di attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda le convezioni non ancora sottoscritte, visto il tempo trascorso si ritiene di stabilire le seguenti condizioni per poter confermare i finanziamenti a suo tempo assegnati:

  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Direzione competente, il legale rappresentate del soggetto beneficiario dovrà inviare, pena la decadenza del contributo, formale nota di conferma dell’impegno alla realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento e alla sottoscrizione della convenzione aggiornata;
  • nella stessa nota il legale rappresentante dovrà altresì confermare la coerenza dell’intervento agli obiettivi stabiliti dalla Giunta con la delibera di assegnazione del finanziamento nonché la conformità all’attuale programmazione territoriale;

La Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, verificato quanto sopra, è autorizzata a comunicare la conferma del contributo e ad inviare lo “schema di convenzione” aggiornato alle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 28, che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante entro i successivi 60 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza del contributo.

Inoltre, accertato che i decreti di approvazione degli interventi e le Convenzioni sottoscritte rinviano a successivi atti tutti gli adempimenti preordinati al monitoraggio e registrazione contabile dei rimborsi dei finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari mediante versamenti da effettuarsi con bonifico bancario a favore del Tesoriere indicato dalla Regione, si rende necessario dare le disposizioni e le relative istruzioni in merito alla modalità di restituzione del finanziamento concesso, attesa la natura delle risorse.

Infatti, la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra le altre, assegna ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità.

Il perimetro sanitario costituisce il riferimento per il trasferimento dal bilancio regionale ad Azienda Zero dei relativi flussi, tra i quali rilevano principalmente quelli afferenti le risorse del fondo sanitario regionale da ripartire agli enti del SSR.

Con Decreto del Segretario Generale della Programmazione viene approvato il Bilancio Finanziario Gestionale nel quale, tra l’altro, sono specificamente indicati in apposito allegato gli stanziamenti dei capitoli che costituiscono il perimetro sanitario iniziale dell’esercizio di riferimento. In particolare i capitoli di uscita relativi all’art. 44 della L.R. n. 45/2017 sono il n. 103559, relativamente al solo esercizio 2018, ed il capitolo 104041 per gli esercizi dal 2019 e seguenti.

I finanziamenti della GSA, sono risorse destinate alla realizzazione di interventi in ambito sanitario e socio-sanitario finalizzati all’erogazione dei LEA, da programmare e autorizzare annualmente entro un budget massimo di risorse del FSR dell’esercizio.

Al fine di semplificare e coordinare l’attività di gestione dei finanziamenti ed il conseguente procedimento amministrativo di riscossione, gli Enti beneficiari dovranno rimborsare entro il 30 giugno di ogni anno, la quota prevista dalle convenzioni al soggetto incaricato della Gestione Sanitaria Accentrata e della gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale ai sensi della L.R. n. 19/2016.

Entro il 30 settembre di ogni anno il soggetto incaricato della Gestione Sanitaria Accentrata attesterà con nota scritta alla Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettive gli importi riscossi per singolo beneficiario; gli stessi andranno destinati a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario degli Enti del SSR, da ripartire a favore delle Aziende ed Enti del SSR, secondo la destinazione economica che verrà definita dalla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTE la LR 13/04/2001, n. 11; 29/11/2001, n. 39; 23/11/2012, n. 43; 25/10/2016, n. 19 e 11/05/18, n. 16;

VISTE le DGR n. 817 del 8/06/2018, n. 1968 del 21/12/2018, n. 1105 del 30/07/2019, n. 212 del 18/02/2020, n. 268 del 02/03/2020 e n. 1495 del 05/11/2021;

VISTI i DDR del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera n. 76 del 7 dicembre 2021 e n. 85 del 30 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, per il sostegno degli investimenti nel settore degli “anziani non autosufficienti” e dei “disabili” ai sensi dell’articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45/2017, risultano accertate economie di spesa per residui, revoche o rinunce relative ai precedenti riparti (2018, 2019-2020) e al riparto 2021-2022 per un importo complessivo di € 4.145.910,44;
  3. di approvare quali criteri per l’individuazione di ulteriori domande da ammettere a finanziamento, nei limiti delle risorse residue descritte in premessa e quantificate al precedente punto 2, il riferimento alla piena sostenibilità finanziaria dell’intervento dichiarata dagli istanti nel prospetto “VIII - Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento” e, il rispetto di un generale principio di equità tra agli ambiti territoriali e tra i settori, completando, per il settore degli anziani non autosufficienti, le richieste che erano rimaste parzialmente finanziante garantendo così la piena sostenibilità finanziaria degli interventi, e riservando le risorse residue allo scorrimento della graduatoria del settore dei disabili, ammettendo a finanziamento una ulteriore domanda utile in graduatoria per ambito territoriale fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
  4. di stabilire che i soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 44 della L.R. n. 45/2017 dovranno rimborsare direttamente al soggetto incaricato della Gestione Sanitaria Accentrata e della gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale ai sensi della L.R. n. 19/2016, la quota annuale prevista dalle convenzioni;
  5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, relativamente agli interventi finanziati con i riparti 2018 e 2019-2020, al perfezionamento delle Convenzioni non ancora sottoscritte, aggiornandole alla normativa vigente;
  6. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro