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Materia: Difesa del suolo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 15 febbraio 2022
Pericolosità da valanga dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto di bacino Alpi Orientali ricadenti nel territorio regionale. Approvazione di linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga. Regolamentazione delle attività e dei rapporti tra le strutture regionali competenti in materia. D.Lgs. 152/2006; DPCM 12 agosto 2019; DGR 2803/2005; DGR 1944/2011.
Come previsto dalla normativa dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e regolamentato da apposita deliberazione della giunta regionale, la Regione è tenuta ad esprimere parere, da rendere all'Autorità di Bacino distrettuale, sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica, idrogeologica e da valanga. Si provvede ad approvare, in un ottica di semplificazione, apposite linee guida per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga da utilizzare sul territorio regionale.
Sul tema della pericolosità da valanga, in relazione alla complessità della materia, si rende inoltre necessario regolamentare le attività e i rapporti tra gli uffici competenti in materia che fanno capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e ad ARPAV.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme, consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano stralcio”, si inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le aree di interesse riguardano il rischio idraulico, geologico e valanghivo.
I bacini idrografici che interessano il territorio regionale, ricadono negli ambiti di competenza dei Distretti di bacino delle Alpi Orientali e del fiume Po.
Le varie normative di attuazione dei PAI prevedono l'aggiornamento delle aree corrispondenti a classi di pericolosità e rischio idraulico, idrogeologico e da valanga, contenute nei piani medesimi, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, stabilendo che tali aggiornamenti siano approvati dall'Autorità di Bacino, previo parere regionale.
Con deliberazione n. 2803 del 04.10.2005 la Giunta regionale, nel definire i criteri con i quali deve essere espresso il suddetto parere regionale previsto per l'aggiornamento dei PAI, ha stabilito che il parere medesimo, come peraltro confermato dalla DGR n. 3644/2009, sia espresso con provvedimento di Giunta regionale. Dell'istruttoria è incaricata la Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, che opera sentite le strutture periferiche competenti per territorio e le ulteriori strutture regionali eventualmente interessate.
Al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, già con DGR n. 691 del 24.05.2011 è stato disposto che il parere regionale relativo alle richieste di modifica di limitata entità delle aree classificate a pericolosità, sia espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, a parziale modifica della citata DGR n. 2803/2005, rimanendo in capo alla Giunta regionale le modifiche di maggiore entità.
Ora per semplificare in modo più generale la procedura e tenendo in debita considerazione il fatto che il parere in argomento riguarda essenzialmente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità da valanga del territorio esaminato, si propone che tutti i pareri vengano espressi con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.
A tal fine si rende altresì opportuno precisare che le modalità di attribuzione della pericolosità da valanga, in caso di aggiornamento e ridefinizione, necessitano dell’individuazione di criteri aggiornati e condivisi, da applicare e diffondere ai professionisti che lavorano sul territorio e utilizzati dagli uffici regionali per lo svolgimento della fase istruttoria di aggiornamento delle aree di pericolosità da valanga dei PAI.
Risulta inoltre necessario regolamentare le attività utili a strutturare il percorso tecnico-amministrativo di revisione dei PAI, individuando rapporti e relazioni tra gli uffici che attualmente hanno competenze in materia.
In relazione alla complessità del fenomeno, con la DGR n. 1944 del 22.11.2011, è stato costituito un Gruppo di lavoro permanente con funzioni di supporto tecnico per l’espressione dei pareri, in cui è coinvolta ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Servizio Centro Valanghe di Arabba, che rappresenta dal punto di vista tecnico l’ente di riferimento a livello regionale in materia di valanghe.
In tale ambito, in considerazione delle modifiche di pericolosità intervenute a seguito dell’evento meteorologico di fine 2018 denominato VAIA, è stata attivata una proficua collaborazione con gli uffici del Centro Valanghe di Arabba e dell’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, per definire procedure e criteri condivisi per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga, con lo scopo di fornire ai richiedenti un documento organico e generale sull’argomento.
Il lavoro realizzato ha evidenziato la necessità di definire regole per l’aggiornamento della pericolosità da valanga e per tale finalità sono state redatte le linee guida di cui viene proposta l’approvazione.
Con il presente atto si provvede quindi ad approvare le linee guida per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Si procede inoltre a definire e regolamentare le attività in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e ad ARPAV – Centro valanghe di Arabba e i reciproci rapporti in tema di pericolosità da valanga, come di seguito precisato e riportato nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento:
Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa
ARPAV – Centro valanghe di Arabba
Il parere tecnico espresso da ARPAV, di cui sopra, è parte del parere regionale e si esprime sui contenuti tecnici dell’istanza e in particolare sui seguenti elementi principali:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 284/2006 e il D.Lgs. n. 4/2008; VISTO il DPCM 12 agosto 2019; VISTO l’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221; VISTO il D.M. 25 ottobre 2016; VISTE la DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005, la DGR n. 3475 del 30 dicembre 2010, la DGR n. 691 del 24 maggio 2011 e la DGR n. 1944 del 22 novembre 2011; VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R.54/2012.
delibera
(seguono allegati)
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