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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 04 marzo 2022


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 15 febbraio 2022

Pericolosità da valanga dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto di bacino Alpi Orientali ricadenti nel territorio regionale. Approvazione di linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga. Regolamentazione delle attività e dei rapporti tra le strutture regionali competenti in materia. D.Lgs. 152/2006; DPCM 12 agosto 2019; DGR 2803/2005; DGR 1944/2011.

Note per la trasparenza

Come previsto dalla normativa dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e regolamentato da apposita deliberazione della giunta regionale, la Regione è tenuta ad esprimere parere, da rendere all'Autorità di Bacino distrettuale, sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica, idrogeologica e da valanga. Si provvede ad approvare, in un ottica di semplificazione, apposite linee guida per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga da utilizzare sul territorio regionale.

Sul tema della pericolosità da valanga, in relazione alla complessità della materia, si rende inoltre necessario regolamentare le attività e i rapporti tra gli uffici competenti in materia che fanno capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e ad ARPAV.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme, consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano stralcio”, si inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le aree di interesse riguardano il rischio idraulico, geologico e valanghivo.

I bacini idrografici che interessano il territorio regionale, ricadono negli ambiti di competenza dei Distretti di bacino delle Alpi Orientali e del fiume Po.

Le varie normative di attuazione dei PAI prevedono l'aggiornamento delle aree corrispondenti a classi di pericolosità e rischio idraulico, idrogeologico e da valanga, contenute nei piani medesimi, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, stabilendo che tali aggiornamenti siano approvati dall'Autorità di Bacino, previo parere regionale.

Con deliberazione n. 2803 del 04.10.2005 la Giunta regionale, nel definire i criteri con i quali deve essere espresso il suddetto parere regionale previsto per l'aggiornamento dei PAI, ha stabilito che il parere medesimo, come peraltro confermato dalla DGR n. 3644/2009, sia espresso con provvedimento di Giunta regionale. Dell'istruttoria è incaricata la Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, che opera sentite le strutture periferiche competenti per territorio e le ulteriori strutture regionali eventualmente interessate.

Al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, già con DGR n. 691 del 24.05.2011 è stato disposto che il parere regionale relativo alle richieste di modifica di limitata entità delle aree classificate a pericolosità, sia espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, a parziale modifica della citata DGR n. 2803/2005, rimanendo in capo alla Giunta regionale le modifiche di maggiore entità.

Ora per semplificare in modo più generale la procedura e tenendo in debita considerazione il fatto che il parere in argomento riguarda essenzialmente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità da valanga del territorio esaminato, si propone che tutti i pareri vengano espressi con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.

A tal fine si rende altresì opportuno precisare che le modalità di attribuzione della pericolosità da valanga, in caso di aggiornamento e ridefinizione, necessitano dell’individuazione di criteri aggiornati e condivisi, da applicare e diffondere ai professionisti che lavorano sul territorio e utilizzati dagli uffici regionali per lo svolgimento della fase istruttoria di aggiornamento delle aree di pericolosità da valanga dei PAI.

Risulta inoltre necessario regolamentare le attività utili a strutturare il percorso tecnico-amministrativo di revisione dei PAI, individuando rapporti e relazioni tra gli uffici che attualmente hanno competenze in materia.

In relazione alla complessità del fenomeno, con la DGR n. 1944 del 22.11.2011, è stato costituito un Gruppo di lavoro permanente con funzioni di supporto tecnico per l’espressione dei pareri, in cui è coinvolta ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Servizio Centro Valanghe di Arabba, che rappresenta dal punto di vista tecnico l’ente di riferimento a livello regionale in materia di valanghe.

In tale ambito, in considerazione delle modifiche di pericolosità intervenute a seguito dell’evento meteorologico di fine 2018 denominato VAIA, è stata attivata una proficua collaborazione con gli uffici del Centro Valanghe di Arabba e dell’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, per definire procedure e criteri condivisi per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga, con lo scopo di fornire ai richiedenti un documento organico e generale sull’argomento.

Il lavoro realizzato ha evidenziato la necessità di definire regole per l’aggiornamento della pericolosità da valanga e per tale finalità sono state redatte le linee guida di cui viene proposta l’approvazione.

Con il presente atto si provvede quindi ad approvare le linee guida per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga, riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.

Si procede inoltre a definire e regolamentare le attività in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e ad ARPAV – Centro valanghe di Arabba e i reciproci rapporti in tema di pericolosità da valanga, come di seguito precisato e riportato nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento:

Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa

  • a seguito di istanza di revisione del PAI, richiede il parere tecnico ad ARPAV – Centro valanghe di Arabba sugli aspetti di competenza;
  • in coordinamento con ARPAV – Centro valanghe di Arabba, richiede eventuale documentazione integrativa per il completamento dell’attività conoscitiva;
  • valuta eventuali interazioni con gli aspetti geologici e idraulici;
  • completa la fase istruttoria con la definizione di una proposta di classificazione della pericolosità da valanga basata sui contenuti delle linee guida;
  • esprime il parere regionale di competenza, sentite le strutture periferiche per territorio e le ulteriori strutture regionali eventualmente interessate, e completa le attività secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione dei PAI;

ARPAV – Centro valanghe di Arabba

  • è il riferimento per la definizione della base conoscitiva sul tema nivometeorologico e valanghivo;
  • aggiorna e gestisce la banca dati valanghe fruibile su webgis;
  • concorda con la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, i contenuti della richiesta di eventuale documentazione integrativa per il completamento dell’attività conoscitiva;
  • a seguito di richiesta della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, si esprime con un parere tecnico sui contenuti degli studi e progetti presentati a supporto delle istanze di modifica del PAI.

Il parere tecnico espresso da ARPAV, di cui sopra, è parte del parere regionale e si esprime sui contenuti tecnici dell’istanza e in particolare sui seguenti elementi principali:

  • delimitazione preliminare del sito valanghivo;
  • definizione dei parametri relativi agli scenari di progetto per i diversi tempi di ritorno;
  • generazione mappe di intensità e massima altezza di neve per i diversi tempi di ritorno (Tr 30, Tr 100, Tr 300).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 284/2006 e il D.Lgs. n. 4/2008;
VISTO il DPCM 12 agosto 2019;
VISTO l’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2016;
VISTE la DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005, la DGR n. 3475 del 30 dicembre 2010, la DGR n. 691 del 24 maggio 2011 e la DGR n. 1944 del 22 novembre 2011;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R.54/2012.

delibera

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, sulla base delle valutazioni tecniche elaborate dal Gruppo di lavoro permanente per la valutazione della pericolosità da valanga di cui alla DGR n. 1944 del 22 novembre 2011 con l’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, come riportato in premessa, le linee guida per l’aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga, definite nell’Allegato A, quale riferimento unico in ambito regionale per le procedure di modifica previste dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e lo svolgimento della fase istruttoria, curata dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa;
  3. di definire e regolamentare le attività in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e ad ARPAV – Centro valanghe di Arabba e i reciproci rapporti in tema di pericolosità da valanga, come definite in premessa e riportato nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
  4. di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate e a parziale modifica delle DGR n. 2803/2005, DGR n. 3644/2009 e DGR n. 691/2011, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio, ovvero di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, che cura l'istruttoria regionale;
  5. di stabilire che resta confermato quant'altro disposto dalle DGR n. 2803/2005, DGR n. 3644/2009 e DGR n. 691/2011;
  6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di trasmettere il presente provvedimento all’ARPAV, alle Unità periferiche del Genio Civile e Forestale competenti sul territorio interessato da valanghe, al Distretto di bacino Alpi Orientali e alle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_135_22_AllegatoA_471352.pdf
Dgr_135_22_AllegatoB_471352.pdf

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