Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 11 febbraio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 96 del 07 febbraio 2022

Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si approvano lo schema di avviso nonché lo schema per la presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio sanitarie a valere dal 1° gennaio 2023.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

La menzionata normativa regola la presenza nel Sistema Sanitario Regionale di erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale.

L'obiettivo è quello di garantire la promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo di sempre più elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie è normata dall’articolo 19 della legge regionale n. 22/2002. Il procedimento, che prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero, si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE). La CRITE si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere della competente Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria. Per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento istituzionale la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente.

La Giunta regionale, in vigenza dello stato emergenziale, con la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 ha individuato i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell'accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della legge regionale n. 22/2002 dopo la novella legislativa di cui alla legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2020, e con la DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 ha approvato, per l’anno 2021, termini e modalità di presentazione delle istanze per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale esclusivamente per le strutture socio sanitarie ai sensi della DGR n. 104 del 2 febbraio 2021.

Tutto ciò premesso, anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 19 quinquies della legge regionale n. 22/2002, secondo cui le istanze di rilascio di accreditamento sono presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso approvato dalla Giunta regionale, con il presente provvedimento si propongono le seguenti determinazioni per l'anno 2022 in merito ai procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale a valere dal 1° gennaio 2023 riferiti:

a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, quali:

  • erogatori di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  • erogatori di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (es. case di cura);
  • presidi di riabilitazione funzionale ex articolo 26 legge n. 833/1978 (BC4 ai sensi della DGR 2501/2004);
  • strutture intermedie (Unità Riabilitative Territoriali, Ospedali di Comunità e Hospice);
  • unità di offerta rientranti nell'area della salute mentale comprese unità di offerta dedicate ai disturbi alimentari (DCA) e alla riabilitazione protetta di minori e adolescenti;  
  • stabilimenti termali;
  • strutture accreditate al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

A soggetti che erogano prestazioni socio sanitarie:

Area anziani:

  • Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti;
  • Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti;
  • Stati Vegetativi Permanenti;
  • Sezione Alta Protezione Alzheimer;

Area disabili

  • RSA per persone con disabilità;
  • Centro Diurno per persone con disabilità;
  • Comunità Alloggio per persone con disabilità;
  • CRGD Centro di riferimento per le gravi disabilità

Area minori:

  • Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;
  • Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con disturbi psicopatologici;

Area Dipendenti da Sostanze d’abuso

  • Servizi territoriali;
  • Servizi di pronta accoglienza;
  • Servizi ambulatoriali;
  • Servizi semiresidenziali;
  • Servizi residenziali.

Si precisa che per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni di trasporto e di trasporto e soccorso con ambulanza non rientrano nella fattispecie regolata dal presente provvedimento e che si procederà con separato provvedimento in considerazione della specificità della disciplina regionale (legge regionale 27 luglio 2012, n. 26).

Si propone che le istanze di rilascio dell’accreditamento istituzionale e le istanze di rinnovo dell'accreditamento in scadenza nell'anno 2022 siano presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’Allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e sul sito internet istituzionale della Regione Veneto, - Sezione bandi avvisi e concorsi – stabilendo la data del 31 marzo 2022 quale termine finale.

Le istanze di rilascio di accreditamento ricomprendono le seguenti fattispecie:

  • istanze di rilascio dell’accreditamento presentate da nuovi soggetti non accreditati col SSR;
  • istanze di estensione dell’accreditamento presentate da soggetti già titolari di accreditamento istituzionale per ottenere l’accreditamento di nuove funzioni, di nuove unità di offerta e/o di nuove sedi operative, di istanze di ampliamento della capacità ricettiva e istanze di variazione di livello assistenziale (ad es. da CTRP di tipo A a CTRP di tipo B).

Per istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale si intendono le domande riferite a provvedimenti di accreditamento che sono in scadenza nell'anno 2022.

L'accreditamento istituzionale verrà rilasciato secondo la procedura prevista dall'articolo 19 in presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22/2002.

Eventuali istanze di rilascio dell’accreditamento già presentate prima della pubblicazione dell’avviso di cui all’Allegato A saranno prese in considerazione esclusivamente previa manifestazione di conferma di interesse e contestuale attestazione della corresponsione dei relativi oneri qualora risultino non versati.

Si precisa che gli erogatori di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, per i quali sono in corso di definizione le procedure di rinnovo dell’accreditamento già avviate, non devono reiterare, ai sensi del presente provvedimento, la domanda già presentata. Sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che saranno adottate in relazione a tali procedure in coerenza con i provvedimenti di programmazione regionale.

I soggetti già accreditati che, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di accreditamento in scadenza nel 2022, sono stati interessati da mutamenti organizzativi o societari ricadenti nelle ipotesi di cui alla DGR n. 2201/2012 sono tenuti ugualmente a presentare domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale e sono comunque destinatari della verifica da parte dell’Organismo Tecnicamente Accreditante - Azienda Zero che può valutare di svolgerla in forma semplificata, anche solo documentale.

Infine, si ricorda che l’esistenza di situazioni di incompatibilità preclude il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge n. 662/1996 secondo il quale: “Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”.

Preso atto di quanto premesso si propone l’approvazione dello schema di avviso di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, al fine di definire le modalità operative per procedere al rilascio o al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a valere dal 1° gennaio 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 "Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 104 del 2 febbraio 2021 "Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili e minori. DGR n. 132/CR del 29/12/2020";

VISTA la DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 “Determinazioni relative ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l'anno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare lo schema di avviso di cui all'Allegato A relativo al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private e socio sanitarie in scadenza nell'anno 2022;
  3. di fissare, per l'effetto, la data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e sul sito internet istituzionale della Regione Veneto - Sezione bandi avvisi e concorsi - quale termine iniziale per la presentazione delle istanze e la data del 31 marzo 2022 quale termine finale;
  4. di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento dell'attuazione ed esecuzione del presente atto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale delle determinazioni disposte con il presente provvedimento nonché dell'adozione di eventuali rettifiche di errori materiali;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS e ad Azienda Zero al fine di consentirne la massima diffusione;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_96_22_AllegatoA_469832.pdf

Torna indietro