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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 11 febbraio 2022


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 25 gennaio 2022

Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) realizzati in ambito regionale. Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Note per la trasparenza

Nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d’intesa fra la Regione del Veneto ed il Comando della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio d'informazioni al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con l’obiettivo principale di mitigare l’impatto economico e sociale generato dalla crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Coronavirus che tutti i paesi europei stanno tutt’ora affrontando, il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha deliberato l’istituzione del Next Generation EU (NGEU), un insieme di strumenti per la ripresa dell’economia di straordinaria rilevanza finanziaria, formalmente istituito con il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020.

La principale componente del Programma NGEU è il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”, costituito con il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Con il suddetto provvedimento viene, in particolare, sancita la messa a disposizione della somma di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni per sostenere riforme e investimenti negli Stati membri dell’Unione.

In attuazione a quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione europea un Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) in cui  definire un programma nazionale di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere le risorse comunitarie assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni, il 30 aprile 2021 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano) il PNRR dell'Italia.

In conformità all’art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241, il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, accompagnata da una dettagliata analisi del Piano eseguita dalla Commissione, in cui è stata fornita una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano, che è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, insieme all’Allegato al Piano in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse comunitarie su base semestrale.

A seguito della valutazione positiva del PNRR, il 13 agosto 2021 la Commissione europea ha erogato all'Italia la prima tanche a titolo di prefinanziamento.

Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il 30 dicembre 2021 il Governo ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del PNRR (relativa al secondo semestre 2021).

Ciò detto, in fase attuativa del PNRR,  l’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso dispositivo per la ripresa e la resilienza, adottino tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire la conformità al diritto comunitario e nazionale applicabile nell'utilizzo dei fondi, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli stessi Stati membri devono prevedere l’istituzione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

A livello nazionale, i meccanismi di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati approvati con il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dettagliati nel Titolo I “Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR” ed approvate insieme a misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Gli articoli 1-11bis della L. 108/2021 hanno costituito a livello amministrativo centrale una serie di organismi il cui compito consiste, a seconda dei casi, nel fornire linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, portare avanti la concertazione con le parti sociali, monitorare l’andamento dei progetti e superare eventuali stalli ed elementi di criticità (si veda, al riguardo, la Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 2, ed il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di cui all’art. 3). Nel caso in cui i meccanismi individuati per risolvere eventuali problemi non siano sufficienti sono previsti dei poteri sostitutivi. 

L’art. 7, comma 1, della L. 108/2021, rubricato “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), di un apposito ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. Lo stesso ufficio è previsto possa avvalersi, ai sensi del citato articolo7, comma 1, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, è previsto, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della L. 108/2021, che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possano stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza.

Presso lo stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è stata istituita, in base all’art. 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte.

Per quanto rappresentato, ne deriva che l’organizzazione relativa al sistema dei controlli è organizzata a livello centrale e la responsabilità è in capo alle competenti articolazioni organizzative ministeriali.

Per la concreta attuazione del PNRR è previsto, fra gli altri, il coinvolgimento anche degli Enti Territoriali (regioni, province e comuni), individuati quali soggetti attuatori del PNRR, ovvero i soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti.

In base all’art. 1, comma 1043, della L.178/2020, le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati, comprendenti anche le Regioni e le Amministrazioni locali, sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio  della  sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la  prevenzione,  l'individuazione  e  la  correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e la realizzazione dei progetti nel rispetto dei cronoprogrammi  per  il  conseguimento  dei relativi  target  intermedi  e  finali. 

Trattandosi di controlli di risorse di provenienza comunitaria, i principi generali finalizzati a garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee sono stati fissati dalla Commissione Europea tramite i Regolamenti (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 e n. 2185/96 dell’11 novembre 1996 che hanno, in particolare, previsto che i controlli finanziari debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto della prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri, in particolare, non procedendo contemporaneamente, per gli stessi fatti, ad analoghi controlli e verifiche.

Considerata, quindi, la cornice normativa ora delineata, al fine di favorire lo scambio di informazioni e garantire la collaborazione fra le parti, si ravvisa l'opportunità di stipulare, con la Guardia di Finanza - Comando Regionale Veneto, un Protocollo d'intesa secondo lo schema, condiviso fra le parti, come da corrispondenza agli atti, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Protocollo di intesa prevede, in particolare, lo scambio di informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/ beneficiario/ attuatore e relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR ubicati nell'ambito territoriale della regione e per lo svolgimento di analisi volte ad individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio su cui concentrare l’attività di controllo da parte della Guardia di Finanza in fase attuativa dei progetti.

La durata del Protocollo di intesa decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2988 del 18 dicembre 1995;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) n. 1996/2185 del 11 novembre 1996;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, nella Legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021;

delibera

  1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, ai fini dello scambio d'informazioni in materia di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati in ambito regionale;
  2. di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa;
  3. di incaricare la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR dell'esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_63_22_AllegatoA_469681.pdf

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