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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 14 gennaio 2022


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 11 gennaio 2022

Modalità e condizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, articolo 17 bis.

Note per la trasparenza

Si stabiliscono le modalità e le condizioni per la presentazione delle domande di rinnovo o riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 17bis della Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la legge 25 giugno 2021, n. 17, pubblicata nel BUR n. 84 del 25 giugno 2021, il Consiglio regionale ha approvato norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione. Il Capo I della LR n. 17/2021 si compone di 5 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del territorio, con particolare riguardo alla legge regionale n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

L’articolo 5 della legge ordinamentale ha inserito dopo l'articolo 17 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, l’art. 17bis recante “Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai Consorzi di bonifica”, che disciplina le modalità di rinnovo o proroga delle concessioni e il riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica.

In proposito va rilevato che l’assetto istituzionale dell’attività irrigua a carattere collettivo a livello regionale si è realizzato attraverso il ripetuto subentro dei Consorzi di bonifica vigenti a Enti irrigui preesistenti, risalenti in molti casi anche all’inizio del ‘900. A tali cambiamenti, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, si è assistito al passaggio delle competenze in materia di concessioni di derivazione irrigua dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici agli Uffici dei Geni Civili regionali e alla Giunta regionale. Tutto ciò ha determinato situazioni variegate e non ancora risolte per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni originarie, per la numerosità e vetustà delle pratiche, con difficoltà in alcuni casi a risalire alla documentazione originaria.

L’articolo 17bis della L.R. n. 12/2009 mira alla regolarizzazione di tali numerose situazioni di sofferenza amministrativa delle concessioni di derivazione irrigua a favore dei Consorzi di bonifica.

Nello specifico, l’articolo 17bis

- comma 1, lettera a), si pone la finalità di semplificare le procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di rinnovo o proroga delle concessioni di derivazione irrigua in forma collettiva, autorizzando i Consorzi di bonifica ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo per garantire il servizio irriguo, nei limiti della portata consentita, fino al rilascio del provvedimento di concessione;

- comma 1, lettera b) introduce la possibilità di presentazione da parte dei Consorzi di bonifica di domande di concessione per il riconoscimento di derivazioni esercitate da oltre 20 anni.

 Proprio al fine di garantire semplificazione ed efficacia all’azione amministrativa degli Uffici regionali, il comma 1, lettera c), dell’art. 17bis prevede altresì che la Giunta regionale individui le modalità e le condizioni, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, per il rilascio delle concessioni di derivazione irrigua relative alle domande di cui alle lettere a) e b), presentate dai Consorzi di bonifica.

Con le precedenti DGR n. 962/2016 e n. 737/2019 – finalizzate a delineare un quadro di programmazione dell'irrigazione veneta in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica con linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo – è stato prorogato il termine di scadenza delle concessioni ad uso irriguo in forma collettiva già assentite e ancora in atto, ancorché scadute o in scadenza, fino al 21 giugno 2022. Con i medesimi provvedimenti è stato altresì previsto di proseguire nelle attività di analisi e valutazione delle misure di riduzione dei prelievi assentiti, che tengano conto delle particolari caratteristiche del territorio regionale e delle nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale ex-ante delle autorizzazioni alle derivazioni idriche, del mantenimento del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali, della individuazione dei costi ambientali e della risorsa, dell'analisi economica, dei servizi ecosistemici.

Nell’ambito dell’attività di implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione della Risorsa Idrica in Agricoltura (SIGRIAN), gli Uffici regionali hanno avviato una verifica con i Consorzi di bonifica del Veneto, che ha portato a inquadrare le concessioni di derivazione ad uso irriguo in forma collettiva in capo ai Consorzi di bonifica, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 17bis della L.R. n. 12/2009, lettere a) e b).

Da tali verifiche è emerso che il sistema irriguo veneto conta complessivamente 451 concessioni, vale a dire gli atti che normano il prelievo su una o più fonti, intese come punti di prelievo ad uso irriguo da rete principale; è assai comune, infatti, che più fonti facciano riferimento alla medesima concessione (risultano circa 700 fonti complessive). Delle 451 concessioni, 116 risultano vigenti, mentre 168 risultano prorogate al 21 giugno 2022 ai sensi delle DGR n. 962/2016 e 737/2019. Va dato atto che queste ultime riguardano le concessioni scadute, la cui richiesta di proroga o rinnovo è stata presentata prima della scadenza, nonché le concessioni scadute in vigenza della proroga assentita con le DGR di cui sopra, le quali ai sensi della lettera a) dell’art. 17bis in argomento, sono autorizzate ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo.

Per quanto attiene le domande che sono riconducibili al regime di proroga regionale di cui alle DGR n. 962/2016 e n. 737/2019, l’articolo 17bis, lettera a), della L.R. n. 12/2009, riconosce ai Consorzi di bonifica il diritto a continuare l’esercizio delle relative derivazioni e quindi  ne consente in via provvisoria il relativo prelievo nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fino all’emissione del provvedimento finale di concessione, nel rispetto delle limitazioni imposte con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.

Diversamente, le richieste di rinnovo o proroga presentate oltre il termine di scadenza delle concessioni originarie, nonché le richieste di rilascio di nuove concessioni presentate originariamente presso gli Uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici e/o gli Uffici dei Geni Civili regionali e della Giunta regionale, i cui procedimenti non sono stati conclusi, riconducibili alla lettera b), dell’articolo 17bis, sono complessivamente 152.

Infine, alcune derivazioni non risultano oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da oltre 20 anni; si tratta, come esposto in precedenza, dell’attività irrigua a carattere collettivo che si è realizzata in molti casi attraverso il ripetuto subentro degli attuali Consorzi di bonifica a Enti irrigui preesistenti, risalenti anche all’inizio del ‘900 o in epoca più remota. In tali casi, la vetustà e la carenza di documentazione dovuta ai ripetuti subentri sia in capo ai titolari della medesima concessione che degli Uffici istruttori, comporta la necessità di avvio del procedimento autorizzatorio con la ripresentazione di una domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica a fini irrigui. L’attività ricognitiva effettuata dagli uffici stima in n. 15 le derivazioni afferenti a tale fattispecie, riconducibile anch’essa alla lettera b) dell’articolo 17bis.

La lettera b) dell’articolo 17bis della L.R. n. 12/2009 prevede che la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo per garantire il servizio irriguo a carattere collettivo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione, nel rispetto delle limitazioni imposte con le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate.

Pertanto, per le concessioni rientranti nelle situazioni previste dall’articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009 – corrispondenti alle derivazioni che sono prive di un decreto di concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da oltre 20 anni o con istanza di proroga inoltrata al Genio civile oltre la scadenza della concessione – i Consorzi di bonifica possono presentare domanda di concessione di derivazione irrigua in forma collettiva entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione.

Parimenti, si ritiene che per le derivazioni di acqua irrigua di cui alla lettera a), dell’art. 17bis della L.R. n. 12/2009 – corrispondenti alle concessioni scadute la cui richiesta di rinnovo o proroga è stata inoltrata al Genio Civile competente entro la scadenza, e prorogate con le DGR n. 962/2016 e 737/2019 – i Consorzi di bonifica possono ripresentare domanda di concessione di derivazione irrigua in forma collettiva entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione.

Le domande sono da presentarsi nel seguente modo:

  • presentazione di una domanda per ciascuna concessione di derivazione da indirizzare alla Direzione regionale AdG FEASR bonifica e irrigazione;
  • la domanda deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:
  1. concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente entro la scadenza, o scadute in vigenza di proroga regionale (DGR n. 956/2016 e n. 737/2019), art. 17bis –lett. a);
  2. concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente oltre la scadenza, art. 17bis –lett. b)-1;
  3. concessioni la cui domanda è stata presentata ma non ha ancora conseguito la relativa concessione, art. 17bis –lett. b)-2;
  4. derivazioni esistenti ed utilizzate il cui fascicolo non è presente in atti ordinariamente per motivi tecnici e/o storici, art. 17bis –lett. b)-3;
  • allegare una relazione a supporto dell’individuazione della casistica di riferimento;
  • utilizzare il modello di domanda di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli uffici della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione provvederanno, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, ad esaminare le istanze pervenute nei termini e ad assumere uno specifico provvedimento ricognitivo che individuerà le domande ricevibili e quelle eventualmente non ricevibili per mancanza degli elementi minimi richiesti, che verranno pertanto respinte.

Per le domande ricevibili verrà chiesto il pagamento dei canoni arretrati relativi alle pratiche di cui all’art. 17bis-lett. b)-3, qualora non pagati, nel rispetto della normativa vigente.

Un successivo provvedimento della Giunta regionale di presa d’atto delle risultanze istruttorie come da decreto emanato dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, ai sensi dell’articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009, costituirà per le domande ritenute ricevibili titolo all’esercizio provvisorio delle derivazioni finora esercitate, fino all’emissione del provvedimento finale.

Quindi gli uffici della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione provvederanno a raggruppare le domande che gravitano su un medesimo corso d’acqua o comunque per gruppi di fonti tra loro collegate, facendo riferimento agli schemi irrigui del “Quadro Conoscitivo unitario relativo al tema acque finalizzato al rinnovo delle concessioni irrigue dei Consorzi di bonifica della Regione del Veneto”, anni 2017-2020, aggiornato con le modifiche/integrazioni intervenute a seguito del lavoro di implementazione della banca dati SIGRIAN, Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche.

Successivamente verrà dato adempimento al disposto della lettera c) dell’articolo 17bis in argomento, tenuto conto dei principi e delle modalità di semplificazione introdotti nella normativa regionale in materia di VIA in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, con specifico riferimento alla DGR n. 1020/2016 recante «Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13» e nel rispetto delle competenze delle autorità coinvolte nel procedimento per il riconoscimento delle concessioni di derivazione di acqua irrigua.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;

VISTO l'art. 46 del Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1305, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 962 del 22 giugno 2016 "Adozione di linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell'irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale veneto";
  • n. 2240 del 23 dicembre 2016 "Disciplina concernente gli obblighi e le disposizioni per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Decreto MIPAAF 31 luglio 2015.";
  • n. 1985 del 6 dicembre 2017 “Rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo. Approvazione del progetto per la "Redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio veneto". Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 962;
  • n. 737 del 4 giugno 2019 “Quadro di programmazione dell'irrigazione nel territorio regionale e proroga delle concessioni di derivazioni a favore della irrigazione collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica del Veneto. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Proseguimento delle attività previste con DGR n. 962 del 22 giugno 2016.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 maggio 2021, n. 571 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.”, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il modello “Domanda di avvio della procedura per il riconoscimento della concessione di derivazione idrica ad uso irriguo collettivo”, che costituisce l’Allegato A al presente provvedimento;
  3. di stabilire che i Consorzi di bonifica possono presentare la domanda di cui al precedente punto 2 per le concessioni rientranti nella lettera b) dell’art. 17bis della L.R. n. 12/2009 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione;
  4. di stabilire che i Consorzi di bonifica possono presentare la domanda di cui al precedente punto 2 per le concessioni rientranti nella lettera a) dell’art. 17bis della L.R. n. 12/2009 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione;
  5. di stabilire che con decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base delle risultanze istruttorie delle istanze pervenute nei termini, verranno individuate le domande ricevibili e quelle eventualmente non ricevibili per mancanza degli elementi minimi richiesti;
  6. di stabilire che con successivo provvedimento della Giunta regionale si prenderà atto del decreto emanato dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione di cui al punto 5. e che tale provvedimento, ai sensi dell’articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009, costituirà per le domande ritenute ricevibili titolo all’esercizio provvisorio delle derivazioni finora esercitate, fino all’emissione del provvedimento finale;
  7. di dare atto che ai sensi dell’art. 17bis, lettera a) della LR n. 12/2009, per le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute, la presentazione prima del termine della scadenza della richiesta di proroga o rinnovo delle concessioni comporta da parte della Regione l’autorizzazione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fino all’emissione del provvedimento finale;
  8. di stabilire che, ai fini dell’emissione del provvedimento finale, il richiedente dovrà dar conto, alla Direzione Adg Feasr Bonifica e irrigazione, di aver ottemperato a quanto disposto dalla DGR n. 1020/2016 di attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016;
  9. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, compresa la trasmissione alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario coordinamento, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 411/2009, n.  465/2010 e n. 420/2011;
  10. di dare atto che restano validi i provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_14_22_AllegatoA_467649.pdf

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