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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 25 gennaio 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 29 dicembre 2021

Sperimentazione relativa agli inserimenti in via temporanea a favore delle persone con disabilità nelle comunità alloggio. Proroga dei termini di cui alla DGR n. 2009 del 30 dicembre 2019.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento stabilisce la proroga della sperimentazione avviata con la DGR n. 2009/2019 recante indicazioni specifiche per l’inserimento nelle comunità alloggio di persone con disabilità con riferimento agli standard previsti dalla DGR n. 84/07.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge n. 104/1992 all’art. 5 comma 1 lett. c) prevede quali principi qualificanti i diritti della persona con disabilità, la garanzia in ordine alla tempestività degli interventi dei servizi terapeutici e riabilitativi, il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona con disabilità nell'ambiente familiare e sociale, nonchè la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale. Alla successiva lett. e) sancisce di assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona con disabilità, attivandone le potenziali capacità.  

La stessa legge n. 104/92, in particolare all’art. 8 comma 1 lett. i), prevede altresì l’organizzazione e lo sviluppo di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona con disabilità, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato. 

Sin dall’anno 2000 la Regione del Veneto ha valorizzato, nell’ambito della programmazione dei servizi residenziali per persone non autosufficienti e con disabilità, anche soluzioni di accoglienza orientate a garantire supporti secondo modelli organizzativi in grado di sostenere setting assistenziali differenziati in un contesto di piccola comunità idonei a riprodurre relazioni di tipo familiare ed orientati all’interazione con la comunità territoriale di appartenenza.

Nello specifico la comunità alloggio per persone con disabilità è un servizio residenziale rivolto a persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare temporaneamente o permanentemente.

Dette unità di offerta, con l'evolversi delle strategie di risposta ai bisogni delle persone con disabilità sviluppate nel  territorio regionale, sono state chiamate a rispondere a livelli crescenti e differenziati di gravità e ad operare in un contesto volto, da un lato a prevenire l’istituzionalizzazione e dall’altro a garantire soluzioni alloggiative innovative in grado di conseguire e mantenere una vita autonoma e indipendente.

Nel contempo, il processo di innovazione della rete socio sanitaria intrapreso in questi ultimi anni per effetto della DGR n. 1667/2017 ed orientato alla riqualificazione dell’offerta residenziale di lungo assistenza, in una prospettiva di differenziazione e qualificazione del target assistenziale, è volto a caratterizzare le diverse unità di offerta nel sistema della residenzialità extraospedaliera, in relazione alla gravità dei bisogni della persona con disabilità. Il percorso, avviato nel quadro della riorganizzazione e ridefinizione dei livelli assistenziali garantiti dai Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi di comportamento con elevata necessità sanitaria e dalle RSA per persone con disabilità, riferito alla sperimentazione esitata nella DGR n. 1103/2019 ha interessato, sino ad ora, bisogni e gradi di funzionamento correlati a condizioni di disabilità grave con elevata necessità sanitaria sia nella dimensione fisico sanitaria che in quella psico comportamentale.

La progressiva rivisitazione dell’intero quadro dell’offerta residenziale extraospedaliera a favore delle persone con disabilità è transitata necessariamente attraverso l’aggiornamento degli strumenti introdotti dalla L.R. n. 22 del 16/8/2002, recante disposizioni normative in materia di “autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” con i quali la Regione del Veneto ha disciplinato i processi di autorizzazione e accreditamento, nonché gli accordi contrattuali relativamente ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, nel quadro delle specifiche previsioni stabilite dal D.lgs. n. 502 del 1992 di riordino del sistema sanitario e dalla legge n. 328 del 8/11/2000 di riordino del sistema dei servizi sociali. In particolare, il processo di aggiornamento del provvedimento attuativo della L.R. n. 22/2002 ossia della DGR n. 84 del 16/1/2007 recante "LR 16/8/2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali", si è caratterizzato per l’introduzione di elementi innovativi tra cui la definizione dello standard minimo in ragione del minutaggio settimanale assistenziale medio da garantire per ospite e per l’introduzione del criterio generale di flessibilità del mix tra profili professionali riferito appunto ai relativi minutaggi da commisurarsi alle esigenze degli assistiti. Inoltre un ulteriore elemento a fondamento del percorso di innovazione del sistema è l’elaborazione di due strumenti di indagine volti a integrare la scheda SVaMDi e finalizzati ad aggiornare la rilevazione del disturbo del comportamento e del bisogno sanitario qualificando la presa in carico. Tale sperimentazione ha confermato la necessità di riconsiderare e valorizzare il ruolo delle comunità alloggio nel sistema della residenzialità extraospedaliera rispetto alle esigenze assistenziali e tutelari delle persone con disabilità, sotto i profili di appropriatezza e di sostenibilità economica della rete dei servizi residenziali.

In tale percorso innovativo va contestualizzata quindi la sperimentazione biennale avviata con la DGR n. 2009 del 30 dicembre 2019 recante “Disposizioni specifiche per la gestione in via sperimentale degli inserimenti delle persone con disabilità in via temporanea nelle Comunità Alloggio di cui alla DGR n. 84 del 16/01/2002. L.R. 22/02”. Questo provvedimento ha introdotto un ulteriore elemento di flessibilità nel quadro di risposte ai bisogni riferibili alla residenzialità extraospedaliera per persone con disabilità, garantendo la possibilità alle comunità alloggio che hanno dato la loro disponibilità alle aziende ULSS, di ospitare in via sperimentale una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di 10 posti letto accreditati, al fine di supportare le famiglie nell’accudimento dei loro familiari con disabilità qualora, per situazioni emergenziali e/o temporanee, si trovino nella difficoltà di garantire adeguata assistenza a domicilio.

La sperimentazione si è caratterizzata, nell’ambito delle tipologie di intervento temporaneo riferibili alla pronta accoglienza, all'accoglienza programmata ed al sollievo a favore delle famiglie, per periodi di accoglienza di 30 giorni prorogabili, per il coinvolgimento dell’Unità di Valutazione Multidimensionale e per l’applicazione dello strumento di valutazione multidimensionale ascrivibile alla SVaMDi volta a supportare la definizione specifica del progetto individuale. L’applicabilità dell’intervento innovativo è soggetta alla verifica puntuale delle Unità Operative delle aziende ULSS dedicate alle prese in carico residenziali delle persone con disabilità, nella cornice dispositiva dei regolamenti previsti dalla DGR n. 2009/2019 e dei provvedimenti caratteristici del sistema della residenzialità riguardanti la remunerazione delle prestazioni (quote) sanitarie e sociali nonché i criteri elettivi per l’accesso ai servizi. In relazione inoltre al progetto individuale personalizzato, lo stesso si qualifica quale elemento del progetto di vita che concorre, con le opportunità fornite dalla rete dei servizi e dei sostegni, a plasmarsi sul bisogno della persona con disabilità.

La sperimentazione  biennale avviata con DGR n. 2009/2019  ha coinvolto n. 19 unità di offerta nell’anno 2020 e n. 30 unità di offerta nell’anno 2021 garantendo risposte residenziali temporanee mediante l'utilizzo dell’undicesimo posto rispettivamente a n. 137 persone con disabilità nell’anno 2020 ed a n. 155 persone con disabilità nell’anno 2021.

In tale ambito di rivisitazione del quadro degli interventi riferibili alla residenzialità extraospedaliera per persone con disabilità, risulta necessario valorizzare il ruolo delle comunità alloggio, nella definizione contestuale delle potenzialità di gestione delle prese in carico delle persone con disabilità, secondo l’approccio multidisciplinare e multiprofessionale contestualizzato nella predisposizione, formalizzata con la partecipazione della persona con disabilità e della propria rete di sostegni, del progetto di vita e del budget di progetto previsto in termini globali  dall’art. 14 della legge 328/2000. Appare perciò qualificante far convergere le sperimentazioni nella valorizzazione, anche per tali tipologie di unità di offerta, dei criteri di flessibilità e del rilievo degli indici segnaletici dei profili di gravità clinica e funzionale con particolare riferimento ai disturbi del comportamento, quali manifestazioni di un disagio personale della persona. A tal fine risulta rilevante qualificare le potenzialità del modello gestionale di piccola dimensione, tendenzialmente orientato all’integrazione con il territorio di appartenenza ed alla valorizzazione delle potenzialità di socializzazione, verso soluzioni appropriate ed economicamente sostenibili in grado di rispondere a bisogni riferibili a sostegni prioritariamente educativi/riabilitativi, sociali ancorchè assistenziali.

Ciò premesso, risulta opportuno differire il termine di conclusione della sperimentazione previsto nel 31/12/2021 dalla DGR n. 2009/2019 di un anno correlandone funzionalmente gli esiti a quelli della sperimentazione avviata con DGR n. 1667/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n.19;

RICHIAMATA la DGR n. 2473 del 6/8/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 2501 del 6/8/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 3855 del 3/12/2004;

RICHIAMATA la DGR n. 1859 del 13/06/2006;

RICHIAMATA la DGR n. 84 del 16/1/2007;

RICHIAMATA la DGR n. 1338 del 30/7/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 1804 del 06/10/2014;

RICHIAMATA la DGR n. 1667 del 17/10/2017;

RICHIAMATA la DGR n. 2009 del 30/12/2019;

VISTO il Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 149 del 2/12/2013;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/01/2015;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di differire il termine di conclusione della sperimentazione previsto nel 31/12/2021 dalla DGR n. 2009/2019 di un ulteriore anno e di correlarne funzionalmente gli esiti a quelli della sperimentazione avviata con DGR n. 1667/2017;
  3. di subordinare l’applicabilità della sperimentazione, anche per l’anno 2022, alla vigenza di un regolamento adottato  dalle aziende ULSS del Veneto e finalizzato a disciplinare l’accesso e le modalità di gestione dei posti di sollievo e/o di pronta accoglienza riferibili al posto aggiuntivo rispetto ai 10 accreditati, nel rispetto della programmazione territoriale e dei criteri definiti dalla DGR n. 2009/2019;
  4. di incaricare le aziende ULSS a verificare e monitorare il rispetto dei requisiti di cui alla DGR n. 84/2007 delle comunità alloggio per persone con disabilità interessate dal presente provvedimento;
  5. di notificare il presente atto alle aziende ULSS;
  6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Non autosufficienza della Direzione dei servizi sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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