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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 25 gennaio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 29 dicembre 2021

Recepimento dell'Accordo n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, concernente "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, provincie autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato - Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)".

Note per la trasparenza

Viene recepito l’Accordo n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla definizione di criteri e di principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, incaricando Azienda Zero dell’attuazione dello stesso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il 4° Piano Sangue e Plasma regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004) valorizza, all’interno della definizione degli obiettivi strategici del Sistema trasfusionale regionale, la funzione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare, in quanto promotori non solo della cultura della solidarietà ma anche di stili di vita in sintonia con l’educazione alla salute ed il benessere dell’individuo. Nella nostra Regione la fattiva collaborazione fra Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue con i professionisti ha consentito, nel quadro della Programmazione regionale, il raggiungimento di significativi risultati in termini di autosufficienza interna, nonché di capacità di partecipazione all’autosufficienza nazionale.

La Legge n. 219/2005 prevede, all’art. 6 comma 1 lettera b), l’adozione dello schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue tramite uno o più Accordi disposti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il successivo DM 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, prevede che tali organizzazioni concorrano ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le Regioni in conformità allo schema tipo che è stato adottato con Accordo sancito il 20 marzo 2008 (Repertorio Atti n. 115/CSR) e aggiornato con Accordo sancito il 14 aprile 2016 (Repertorio Atti n. 61/CSR) e ridefinito con Accordo sancito l’8 luglio 2021 (Repertorio Atti n. 100/CSR).

La partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue si sviluppa in due ambiti di attività:

  • la promozione alla donazione, mediante la chiamata dei donatori, il reclutamento di nuovi donatori, la fidelizzazione dei donatori già arruolati, la tutela dei donatori sotto il profilo sanitario e organizzativo;
  • la raccolta in convenzione di sangue ed emocomponenti.

La raccolta convenzionata delle Associazioni dei donatori di sangue (AVIS), attraverso le Unità di Raccolta autorizzate in tre Province (Padova, Treviso, Venezia), rappresenta attualmente in Veneto circa il 12 % della raccolta totale di sangue intero; l’AVIS S.R.C. provinciale di Venezia, presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre è inoltre autorizzata alla raccolta convenzionata di plasma in aferesi.

La Regione del Veneto ha recepito ed implementato i contenuti della normativa nazionale (DGR n. 755/11 che recepisce l’Accordo Stato Regioni n. 242/CSR/2010, DGR n. 954 del 18 giugno 2013 che recepisce l’Accordo Stato Regioni n. 149/CSR/2012, DGR n. 1338 del 29 agosto 2016 che recepisce l’Accordo Stato Regioni n. 61/CSR/2016, DGR n. 463 del 13 aprile 2021 che recepisce l’Accordo Stato Regioni n. 29/CSR/2021) relativamente ad un sistema di garanzia di qualità applicato ai Servizi trasfusionali e alle Unità di Raccolta. Sulla base dei requisiti previsti dalla normativa, le Unità di Raccolta risultano autorizzate all’esercizio di attività di raccolta di sangue e plasma in aferesi e accreditate con specifici Decreti regionali.

Il D. Lgs. 261/2007 stabilisce che le Unità di Raccolta operino sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento. Con la DGR n. 3221/2008, relativa all’adozione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 208 del 9 Novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali", la Regione del Veneto ha previsto che il sistema di gestione della qualità sia unico per il DIMT ed impegni sia i Servizi trasfusionali sia le Unità di Raccolta convenzionate.

Con DGR n. 1338 del 29 agosto 2016 la Regione Veneto ha recepito l’Accordo Stato Regioni n. 61 del 14 aprile 2016 concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.

L’Accordo Stato Regioni dell’8 luglio 2021 (Rep. atti 100/CSR) sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR), pertanto, con il presente atto si propone il recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, concernente “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, provincie autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato – Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”, rep. atti. n. 100/CSR dell’8 luglio 2021, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il 4° Piano sangue e plasma regionale 2004-2006;

Vista la Legge 21 ottobre 2005 n. 219;

Visto il D. Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261;

Vista la DGR n. 3221/2008;

Vista la DGR n. 755/2011;

Vista la DGR n. 954/2013;

Visto l’art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di  recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, concernente “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, provincie autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato – Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR)”, rep. atti. n. 100/CSR dell’8 luglio 2021, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di prevedere che, ai sensi della DGR n. 2024 del 6.12.2017, Azienda Zero nella quale è incardinata la Struttura Regionale di Coordinamento, provveda all’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di cui al punto 2., ivi compresi la condivisione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e l’adozione di direttive e indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai fini della definizione e sottoscrizione della convenzione con le citate Associazioni e Federazioni;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1865_21_AllegatoA_466971.pdf

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